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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25231/2026

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orte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo -con il quale il ricorrente sostiene l’insussistenzadel requisito dell ’ invasione, per essere subentrato nell’occupazioneoriginariamente intrapresa dal padre- è manifestamente infondato, giacché,prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza diquesta Corte, a mente della quale, nel delitto di invasione di terreni o di edifici,di cui all'art. 633, cod. pen., la nozione di "invasione" non presupponenecessariamente modalità violente di realizzazione della condotta, potendoconsistere la stessa nell'occupazione "contra ius", realizzata, in carenza dicoazione fisica, attraverso la costruzione di opere "sine titulo" su suolo diproprietà altrui, senza che assuma rilievo l'acquiescenza, protratta nel tempo, delproprietario (Sez. 2, n. 854 del 09/12/2025, dep. 2026, Ferrara, Rv. 289105 -01);considerato che dalla rilevata inammissibil ità del primo motivod’impugnazione discende anche l’inammissibilità -per manifesta infondatezza-anche del secondo motivo d’impugnazione, con il quale si vuole escludere laresponsabilità sul presupposto dell’intestazione formale dell’originariaassegnazione al padre, pur confermandosi che l’occupazione attuale è di DionigiCrugliano, non potendosi considerare un’esimente il fatto che questi in quellacasa vi sia nato e che vi abiti tutt’ora “su collocazione del padre”, ossia unacircostanza che -invero- conferma l’occupazione a opera del ricorrente.

Varimarcato, peraltro, che il motivo si fonda su di una ricostruzione del fattoalternativa a quella dei giudici di merito, sulla base di una lettura delleemergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello.

Da ciòl’ulteriore causa d’inammissibilità, atteso che «il giudice di legittimità, investito diun ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova(cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritienepiù adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e leconclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli strettilimiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato dellaprova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non sirisolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004,Cricchi, Rv. 229690 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo -con il quale il ricorrente sostiene l’insussistenzadel requisito dell ’ invasione, per essere subentrato nell’occupazioneoriginariamente intrapresa dal padre- è manifestamente infondato, giacché,prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza diquesta Corte, a mente della quale, nel delitto di invasione di terreni o di edifici,di cui all'art. 633, cod. pen., la nozione di "invasione" non presupponenecessariamente modalità violente di realizzazione della condotta, potendoconsistere la stessa nell'occupazione "contra ius", realizzata, in carenza dicoazione fisica, attraverso la costruzione di opere "sine titulo" su suolo diproprietà altrui, senza che assuma rilievo l'acquiescenza, protratta nel tempo, delproprietario (Sez. 2, n. 854 del 09/12/2025, dep. 2026, Ferrara, Rv. 289105 -01);considerato che dalla rilevata inammissibil ità del primo motivod’impugnazione discende anche l’inammissibilità -per manifesta infondatezza-anche del secondo motivo d’impugnazione, con il quale si vuole escludere laresponsabilità sul presupposto dell’intestazione formale dell’originariaassegnazione al padre, pur confermandosi che l’occupazione attuale è di DionigiCrugliano, non potendosi considerare un’esimente il fatto che questi in quellacasa vi sia nato e che vi abiti tutt’ora “su collocazione del padre”, ossia unacircostanza che -invero- conferma l’occupazione a opera del ricorrente. Varimarcato, peraltro, che il motivo si fonda su di una ricostruzione del fattoalternativa a quella dei giudici di merito, sulla base di una lettura delleemergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello. Da ciòl’ulteriore causa d’inammissibilità, atteso che «il giudice di legittimità, investito diun ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova(cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritienepiù adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e leconclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli strettilimiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato dellaprova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non sirisolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004,Cricchi, Rv. 229690 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]