CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 settembre 2023
Cassazione n. 34347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari il 23 marzo 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Trani il 3 marzo 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di guida senza patente, fatto commesso il 5 settembre 2018, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il primo). 2.1. Con il primo motivo lamenta promiscuamente'violazione degli artt. 530, comnna 2, e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. La motivazione della sentenza impugnata, nel valorizzare (alla p. 3) quanto direttamente constatato dal Luogotenente dei [OSCURATO:PERSONA] non terrebbe coo che lo stesso era in abiti civili, fuori servizio e, pertanto, «in una condizione personale, quindi, di minore attenzione e concentrazione» (così alla p. 3 del ricorso) e in un luogo poco illuminato, di talché non potrebbe ritenersi sicuro il riconoscimento.Né si sarebbe tenuto conto della non decifrabilità della documentazione fotografica (foto scattata dallo stesso Luogotenenente con il cellulare) allegata alla comunicazione di notizia di reato cui - ma illogicamente - si attribuisce efficacia probatoria. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, e 157, comma l, cod. proc. pen., essendo nulla - si assume - la notifica del decreto di citazione in appello siccome effettuata nelle mani della madre presente nella residenza dell'imputato al 'momento dell'accesso dell'agente notificatore ma non convivente con il figlio e residente altrove. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 28 aprile 2023 ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato non è prescritto (5 settembre 2018 + 5 anni = 5 settembre 2023), il ricorso è infondato, per le seguenti ragioni.2.Quanto al primo motivo, esso è la reiterazione del primo motivo di appello (pp. 2-5 dell'impugnazione di merito), cui ha offerto adeguata, congrua e logica risposta la sentenza impugnata, che alle pp. 3-4 ha dato atto avere il Luogotenente dei Carabinieri visto bene, più volte, anche a distanza ravvicinata, passare a velocita ridotta alla guida di un motorino, senza casco, [OSCURATO:PERSONA], che già conosceva per ragioni di ufficio: donde la valutazione in termini di attendibilità del teste, valutazione con la quale il ricorso omette il necessario confronto. In ogni caso, quanto alla denunzia di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M, Rv. 274191-02). 3. In relazione al secondo motivo, risulta pertinente e condivisibile il richiamo da parte del P.G. al precedente di Sez. 3, n. 3959 del 12/11/2021, dep. 2022, Bibbiani, Rv. 282711, secondo cui «In tema di notificazione di atti eseguita presso il luogo di residenza dell'imputato, l'omessa menzione, nella relata di notifica, dello stato di convivenza tra il destinatario e il consegnatario dell'atto non è causa di nullità quando l'ufficiale giudiziario, per lo stretto e qualificato rapporto parentale esistente tra gli stessi (nella specie fratelli), abbia sicuro affidamento che l'atto sia portato a conoscenza dell'interessato, sicchè grava su quest'ultimo l'onere della prova contraria, non desumibile dai certificati anagrafici, che non escludono diverse situazioni di fatto (Conf. n. 359 del 1984, Rv 163283-01)» (in precedenza nello stesso senso, Sez. 5, n. 359 del 02/02/1984, Olivetti, Rv. 163283). Ciò in conformità con l'insegnamento di Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 («In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell'imputato, e ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l'effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo)»). 4.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p