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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04068/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: che la Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata da [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 10-ter d.lgs. 74\2000; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la Corte del merito avrebbe dovuto escludere la colpevolezza avendo egli destinato al pagamento dei dipendenti le uniche risorse finanziarie disponibili e che la crisi di impresa in cui versava era stata dimostrata mediante allegazioni documentali costituite dai bilanci della società.

Sussisterebbe pertanto la dedotta forza maggiore incidente sull'elemento soggettivo del reato; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico(Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014 (dep. 2015) Rv. 263128, Schirosi ed altre prec. conf.).

Si è ulteriormente chiarito che ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 2614 del 6/11/2013 (dep. 2014) Rv. 258595, Saibene). - che la Corte del merito ha adeguatamente motivato circa l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui l'omesso pagamento sarebbe stato determinato da costi superiori ai ricavi a bilancio, in quanto l'imputato avrebbe dovuto adottare soluzioni organizzative idonee ad evitare di eludere l'onere tributario delle quali, tuttavia, non aveva fornito valida dimostrazione non ritenendosi evidentemente sufficiente produzione dei bilanci. - che a fronte di tali considerazioni, sviluppate in maniera coerente e logica e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente si limita a riproporre le medesime questioni già affrontate in maniera esaustiva dalla Corte territoriale. che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in ROMA, nella _camera di consiglio del 17/12/2021 IIConsigliere eyensore ,, Il Presidente 3 r, TPOS -1 TATA N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: che la Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata da [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 10-ter d.lgs. 74\2000; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la Corte del merito avrebbe dovuto escludere la colpevolezza avendo egli destinato al pagamento dei dipendenti le uniche risorse finanziarie disponibili e che la crisi di impresa in cui versava era stata dimostrata mediante allegazioni documentali costituite dai bilanci della società. Sussisterebbe pertanto la dedotta forza maggiore incidente sull'elemento soggettivo del reato; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico(Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014 (dep. 2015) Rv. 263128, Schirosi ed altre prec. conf.). Si è ulteriormente chiarito che ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 2614 del 6/11/2013 (dep. 2014) Rv. 258595, Saibene). - che la Corte del merito ha adeguatamente motivato circa l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui l'omesso pagamento sarebbe stato determinato da costi superiori ai ricavi a bilancio, in quanto l'imputato avrebbe dovuto adottare soluzioni organizzative idonee ad evitare di eludere l'onere tributario delle quali, tuttavia, non aveva fornito valida dimostrazione non ritenendosi evidentemente sufficiente produzione dei bilanci. - che a fronte di tali considerazioni, sviluppate in maniera coerente e logica e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente si limita a riproporre le medesime questioni già affrontate in maniera esaustiva dalla Corte territoriale. che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella _camera di consiglio del 17/12/2021 IIConsigliere eyensore ,, Il Presidente 3 r, TPOS -1 TATA N
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