CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08910/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31175-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 258/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso una intimazione di pagamento notificatagli in data 23 ottobre 2015 che seguiva ad una cartella di pagamento notificatagli in data 24 maggio 2006; la [OSCURATO:PERSONA], essendo passati nove anni dalla notifica della cartella di pagamento alla notifica dell'intimazione di pagamento, rilevato l'effetto interruttivo della predetta intimazione di pagamento, accoglieva il ricorso limitatamente agli interessi e alle sanzioni (ritenendo che il termine di prescrizione sia di cinque anni) ma ritenendo non prescritta la sorte capitale (ritenendo che il termine di prescrizione sia di cinque anni); la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate in particolare confermando la sentenza di primo grado laddove aveva riconosciuto che il termine di prescrizione per gli interessi e le sanzioni fosse di cinque anni; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. in quanto la prescrizione degli interessi si compie in dieci anni (come i tributi erariali a cui accedono) e non in cinque. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate Ric. 2020 n. 31175 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. in quanto la prescrizione delle sanzioni si compie in dieci anni (come i tributi erariali a cui accedono) e non in cinque. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 3 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] G• wanni [OSCURATO:PERSONA]