CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 30465/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15876-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 654/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 29/11/2018 R.G.N. 939/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15876/2019 Cron. Rep. Ud.23/10/2024 CC - che, con sentenza del 29 novembre 2018, la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e accoglieva l’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], direttore del reparto di anatomia patologica dell’[OSCURATO:PERSONA] SS. Addolorata di Eboli, all’epoca facente capo alla ASL Sa2, per il pagamento del compenso relativo all’incarico di consulenza in cito-isto-patologia conferito al Verrioli sulla base della convenzione stipulata fra la ASL Sa2 e la ASL Sa3 di Vallo della Lucania con delibere n. 3955/1999 e 1243/1999, poi rinnovata di anno in anno, ed espletato in favore dei presidi ospedalieri inclusi nell’ambito della ASL Sa3 dal 2000 al 2009 pagamento richiesto alla ASL Salerno in cui erano confluite le predette [OSCURATO:PERSONA] con successione nei relativi obblighi; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver il Verrioli fornito la prova dell’esistenza dei requisiti per l’attribuzione delle somme di cui al decreto ingiuntivo sia per l’anche per il quantum, non essendo emersa adeguata conferma né dell’effettivo adempimento da parte del Verrioli del debito orario ordinario presso la ASL Sa2 né della effettiva esecuzione presso la ASL Sa3 delle prestazioni convenzionate realmente fuori dell’orario di lavoro ed in aggiunta all’orario di lavoro ordinario già espletate presso la ASL Sa2 di appartenenza; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Verrioli, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la ASL Salerno; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.17 CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria 1998/2001, 15 CCNL 2002/2005 per la stessa Area. 113 c.p.c. 11 preleggi e 2697 c.c. imputa alla Corte territoriale di aver fondato la propria pronunzia avendo riguardo ad una disciplina contrattuale collettiva entrata in vigore in epoca successiva a quella cui risale il conferimento dell’incarico di consulenza presso la ASL Sa3 nonché il malgoverno delle regole sull’onere della prova accollato al ricorrente quando invece era l’Azienda datrice a dover dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo della propria obbligazione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’aver pronunziato disattendendo le prove documentali dedotte dal ricorrente e valutando secondo il proprio libero convincimento documenti che, in quanto atti pubblici, devono ritenersi avere valore di prove legali; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2721 c.c., imputa alla Corte territoriale l’aver omesso, in conseguenza della mancata ammissione della prova testi articolata ad integrazione della prova documentale offerta, l’accertamento su un fatto decisivo per il giudizio dato dall’aver il ricorrente prestato l’attività di consulenza “al di fuori dell’orario di lavoro”; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, per aver la Corte territoriale correttamente desunto il configurarsi delle prestazioni di consulenza richieste al ricorrente quali prestazioni aggiuntive rispetto al debito orario dovuto alla struttura di appartenenza da assolversi nella sua interezza, non, come sostiene il ricorrente, dall’emergere del più rigoroso regime di assoggettamento del dirigente medico di struttura complessa all’osservanza di uno specifico orario di lavoro dall’art. 15 del CCNL per l’Area della dirigenza medica e veterinaria relativo al quadriennio 2002/2005, in contrasto con l’art. 17 del precedente CCNL, ritenuto applicabile alla fattispecie in via esclusiva in quanto vigente all’epoca della stipula della convenzione, che si limitava a richiedere il conseguimentodel risultato del lavoro affidato, ma dalla stessa disciplina della convenzione ove si legge che la consulenza “sarà effettuata fuori dell’orario di servizio dovuto presso l’U.O. di appartenenza” e dal CCNL 1998/2001 di cui si invoca l’applicazione che all’art. 58 stabilisce che l’attività di consulenza richiesta all’[OSCURATO:PERSONA] da soggetti terzi rientra tra le ipotesi dell’art. 55 lett. c) e va quindi espletata “al di fuori dell’impegno di servizio” altresì stabilendo “i limiti orari minimi e massimi dell’impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento della sede di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro” ; - su queste basi, l a Corte territoriale ha correttamente accollato al ricorrente l’onere della prova dell’assolvimento del debito orario quale requisito per il riconoscimento di un compenso ulteriore per prestazioni aggiuntive rispetto alla retribuzione spettante per le prestazioni rese nell’ambito dell’orario di servizio, argomentando in termini immuni da vizi logici e giuridici circa il proprio convincimento che quanto dal ricorrente allegato ed offerto di provare, documentalmente e per testi, non fosse idoneo a comprovare il completo assolvimento da parte del ricorrente del proprio debito orario verso la struttura di appartenenza - dovendosi escludere il carattere di prove legali a quelle che sono dichiarazioni che sul punto riflettono mere opinioni personali formulate in termini ipotetici - e così disattendendo la documentazione prodotta e non ammettendo la prova testimoniale articolata ad integrazione di quella; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso art