CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 49575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Perugia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 16 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, disponeva che la direzione dell'istituto penitenziario di Terni consentisse ad [OSCURATO:PERSONA], che era sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), di effettuare i colloqui telefonici periodici con i suoi familiari in videocollegamento. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Perugia, il colloquio sostitutivo in videocollegamento da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. era giustificato dalle limitazioni agli spostamenti territoriali e all'accesso agli istituti penitenziari da parte dei soggetti ristretti in tali condizioni differenziate derivanti dall'emergenza pandemica da Covid-19, che determinava un pregiudizio al loro diritto al mantenimento dei contatti con i più stretti familiari. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia riteneva che il colloquio sostitutivo in videocollegamento da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. era esclusivamente giustificato dall'emergenza pandemica da Covid-19 in corso di svolgimento, senza considerare le limitazioni agli spostamenti territoriali e all'accesso agli istituti penitenziari, che determinavano, di per sé sole, un pregiudizio irreparabile del diritto del detenuto al mantenimento dei contatti con i suoi familiari. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato, che occorre ulteriormente ribadire, il principio secondo cui è ritenuta possibile l'esecuzione dei colloqui periodici, telefonici o visivi, con strumenti di videocollegamento anche nei casi di detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in presenza di situazioni di fatto tali da integrare condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui con modalità regolamentari, ferme restando le cautele previste dalla legge per le finalità di sicurezza pubblica connesse alla peculiarità del regime restrittivo in questione; situazioni che, relativamente alla posizione detentiva di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Perugia riteneva di dovere confinare esclusivamente all'emergenza pandemica da Covid-19. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: «Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41- bis Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis» (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01). Si muove, a ben vedere, in una direzione ermeneutica analoga la pronuncia, precedente l'esplosione dell'emergenza pandemica, secondo cui: «La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2004, dep. 2015, Trigilia, Rv. 262417-01). Si tratta, del resto, di forme derogatorie delle modalità ordinarie di esecuzione dei colloqui periodici dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord, pen. che non attenuano i profili di sicurezza e che sono da ritenersi giustificate, sia pur temporaneamente, in rapporto alle esigenze di contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19, sulle quali il Tribunale di sorveglianza di Perugia si soffermava in termini ineccepibili. Basti, in proposito, richiamare il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 13 del provvedimento impugnato, in cui si osservava che il colloquio sostitutivo in videocollegamento veniva giustificato dal fatto che «per via dell'emergenza sanitaria, le limitazioni conseguenti, specificamente attinenti al caso concreto (limitazioni gli spostamenti territoriali dei familiari, o limitazioni agli ingressi nell'Istituto, o altro) rendano impossibile il colloquio in presenza: è solo in questa situazione, all'evidenza eccezionale, di impossibilità di svolgere il colloquio visivo in conseguenza di limitazioni derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria, che può riconoscersi al detenuto il diritto all'effettuazione del colloquio in videochiamata [...]». 3. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p