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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50384/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di cui all'art. 582, comma 2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, si risolve, al di là della sua formale enunciazione, nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Considerato che la inammissibilità del motivo principale determina, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., la inammissibilità dei motivi aggiunti contenuti nella memoria difensiva successivamente trasmessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, di non poter accogliere la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in propric favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, consistendo nella mera esposizione delle conclusioni, senza contrastare specificamente, in modo argomentato, i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di cui all'art. 582, comma 2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, si risolve, al di là della sua formale enunciazione, nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Considerato che la inammissibilità del motivo principale determina, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., la inammissibilità dei motivi aggiunti contenuti nella memoria difensiva successivamente trasmessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, di non poter accogliere la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in propric favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, consistendo nella mera esposizione delle conclusioni, senza contrastare specificamente, in modo argomentato, i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così
Sentenza Cassazione n. 50384/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris