CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41709/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di FROSINONE éto avviso alle paFffJ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Frosinone gli ha applicato la pena su sua richiesta in relazione al reato di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, art. 64,71, 72 e 93,94 e 95 del d.P.R. 380 del 2001, di mesi due di arresto e C 14.000,00 di ammenda. Pena sospesa. Deduce mancanza di motivazione per l'omessa pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. 2. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), deve essere dichiarato inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 129 cod.proc.pen. per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. La ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. 5. Ne consegue quindi l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento 2-1 nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma