CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura il giudizio di responsabilità, prospettano deduzioni generiche senza alcun effettivo confronto con la sentenza impugnata ( pagg. 4 e 5); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 344 bis cod. proc. pen, per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, è manifestamente infondato atteso che i reati che i fatti contestati all'odierno ricorrente risalgono al gennaio 2017, laddove invece la disciplina dell'improcedibilità si applica agli illeciti commessi solo dopo il 10 gennaio 2020; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M