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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05630/2023

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TERLOCUTORIA sul ricorso 4599/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato o~Wyrar'ku-Sif -,j----1------i=rj, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di sé medesimo; -controricorrente - avverso la sentenza n. 160/2020 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazio%- • -, a g ,„ causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 d& 9f.

I I CHIARARilevato che oggetto del ricorso è sentenza del 9 dicembre 2020 della Corte d'appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, la quale è stata pronunciata in lingua tedesca ed è così pervenuta a questa Suprema Corte; rilevato che nel fascicolo pure pervenuto si rinviene un documento consistente in un testo che potrebbe essere di sentenza attribuita allo stesso giudice di merito e relativa alle stesse parti contendenti, scritto in lingua italiana, testo peraltro non attestato in alcun modo quale versione appunto della sentenza qui impugnata tradotta in italiano a cura dell'ufficio giudiziario altoatesino, apparendo semmai come una traduzione di cui è del tutto ignoto l'autore e priva quindi di ogni garanzia in ordine al contenuto; rilevato che l'articolo 25 d.p.r. 15 luglio 1988 n. 574, come modificato dal d.lgs. 29 maggio 2001 n. 283 (si rileva per inciso che, per le cause che ratione temporis non hanno fruito di tale novellazione, il deposito della sentenza oggetto di ricorso per cassazione in lingua tedesca senza traduzione in lingua italiana comportava improcedibilità del ricorso stesso ex articolo 369 c.p.c.: Cass. sez. 2, 14 aprile 2004 n. 7053) ha statuito che "gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio nonché le sentenze ed i documenti del giudice, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione.

Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca"; rilevato che, pertanto, occorre affinché il ricorso possa essere vagliato che la Corte d'appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, trasmetta a questa Suprema Corte la sentenza tradotta in lingua italiana con modalità tali da rendere certa la traduzione come effettuata a cura della suddetta corte territoriale; rilevato che a ciò consegue la rimessione della presente causa a nuovo ruolo, in attesa del pervenimento della sentenza oggetto del ricorso tradotta in lingua italiana come impone la sopra richiamata normativa pertinente; P.Q.M. ~t- • la causa a nuovo ruolo, mandando, cancelleriía comunicare alla Corte d'appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,4691resente ordinanza affinché provveda all'obbligo a essa spettante.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TERLOCUTORIA sul ricorso 4599/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato o~Wyrar'ku-Sif -,j----1------i=rj, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di sé medesimo; -controricorrente - avverso la sentenza n. 160/2020 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazio%- • -, a g ,„ causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 d& 9f. I I CHIARARilevato che oggetto del ricorso è sentenza del 9 dicembre 2020 della Corte d'appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, la quale è stata pronunciata in lingua tedesca ed è così pervenuta a questa Suprema Corte; rilevato che nel fascicolo pure pervenuto si rinviene un documento consistente in un testo che potrebbe essere di sentenza attribuita allo stesso giudice di merito e relativa alle stesse parti contendenti, scritto in lingua italiana, testo peraltro non attestato in alcun modo quale versione appunto della sentenza qui impugnata tradotta in italiano a cura dell'ufficio giudiziario altoatesino, apparendo semmai come una traduzione di cui è del tutto ignoto l'autore e priva quindi di ogni garanzia in ordine al contenuto; rilevato che l'articolo 25 d.p.r. 15 luglio 1988 n. 574, come modificato dal d.lgs. 29 maggio 2001 n. 283 (si rileva per inciso che, per le cause che ratione temporis non hanno fruito di tale novellazione, il deposito della sentenza oggetto di ricorso per cassazione in lingua tedesca senza traduzione in lingua italiana comportava improcedibilità del ricorso stesso ex articolo 369 c.p.c.: Cass. sez. 2, 14 aprile 2004 n. 7053) ha statuito che "gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio nonché le sentenze ed i documenti del giudice, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca"; rilevato che, pertanto, occorre affinché il ricorso possa essere vagliato che la Corte d'appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, trasmetta a questa Suprema Corte la sentenza tradotta in lingua italiana con modalità tali da rendere certa la traduzione come effettuata a cura della suddetta corte territoriale; rilevato che a ciò consegue la rimessione della presente causa a nuovo ruolo, in attesa del pervenimento della sentenza oggetto del ricorso tradotta in lingua italiana come impone la sopra richiamata normativa pertinente; P.Q.M. ~t- • la causa a nuovo ruolo, mandando, cancelleriía comunicare alla Corte d'appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,4691resente ordinanza affinché provveda all'obbligo a essa spettante. Così deciso i
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