CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1953
Cassazione n. 21243/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1953 avverso la sentenza del 01/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo del primo luglio 2021, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di minaccia. -Considerato che l'atto di appello, inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma primo lett. b) cod. proc. pen., è stato correttamente convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma quinto cod. proc. pen. -Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, chiedendo pertanto l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023.