CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO n. a Taurianova il 24/6/1975 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 3465/23, resa in data 20/12/2022, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse del Gioffrè avverso il provvedimento con il quale, in data 25/3/2022, il Gip del locale Tribunale aveva applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato in relazione al reato di cui all'art. 416ter cod.pen. La sentenza rescindente demandava al giudice del rinvio il riesame della gravità indiziaria, segnalando la necessità di emendare i vuoti argomentativi e le manifeste incongruenze logiche riscontrate nell'apparato giustificativo del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame con l'ordinanza in questa sede censurata, dopo aver nuovamente valutato le intercettazioni ritenute di valenza indiziante, confermava l'ordinanza genetica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 La violazione degli artt. 627, comma 3, 273 cod.proc.pen. nonché degli artt. 110, 416ter cod.pen. 192, comma 2, 546, comma 1 lett. e), 125, comma 3. cod.proc.pen. Dopo un'ampia premessa in cui il difensore sostiene che l'ordinanza impugnata si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni congetturali ed illogiche censurate nella sentenza d'annullamento, vengono passate in rassegna le conversazioni indizianti allo scopo di evidenziare la persistente e manifesta illogicità degli argomenti spesi a sostegno della gravità indiziaria in sede di rinvio. 2.1.1 Con riguardo alle conversazioni del periodo compreso tra luglio e settembre 2017 e all'assenza di un patto elettorale politico mafioso Gioffrè-Carzo, il difensore sottolinea che il Tribunale ha omesso di prendere in esame le intercettazioni nelle quali il Carzo, dimostrandosi non ostile alla possibile candidatura del nipote, non faceva mai riferimento ad accordi intervenuti con l'indagato. Inoltre, in un passaggio intercettato, il Carzo appariva addirittura all'oscuro della data delle elezioni amministrative e alcun elemento dimostra che l'accordo fosse stato raggiunto già in relazione a consultazioni precedenti. Inoltre, il provvedimento impugnato ha trascurato che le perplessità manifestate dal Carzo in relazione alla candidatura del Casella emergevano solo nel mese di settembre 2017 e si collegavano al rischio che la stessa potesse destare sospetti sull'ingerenza della cosca mafiosa nelle vicende amministrative di Cosoleto in considerazione del legame familiare di [OSCURATO:PERSONA] con il Carzo stesso. I giudici cautelari hanno, inoltre, trascurato i dialoghi del settembre 2017 laddove i Carzo discutevano della possibilità che la candidatura Casella risultasse perdente e dell'incertezza circa l'appoggio da parte dell'Ascrizzi, elementi che logicamente risultano incompatibili con la pregressa esistenza di un accordo elettorale con il Gioffrè. 2.1.2 La violazione dell'art. 627, comma 3, e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle conversazioni captate nel periodo ottobre-dicembre 2017, con particolare riferimento all'interpretazione della frase "senza fare niente". Il difensore lamenta che l'ordinanza impugnata, nonostante le espresse censure rivolte in sede rescindente alla congruenza della provvista indiziaria tratta dalle conversazioni successive a settembre 2017, in quanto ritenute non chiaramente espressive dell'esistenza dell'accordo avente ad oggetto il procacciamento di voti, ha riproposto con specifico riguardo alla conversazione del 17/10/2017 la stessa interpretazione tacciata di illogicità. Infatti, i giudici della cautela affermano che il rifiuto dell'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da parte del Gioffrè in quanto concomitante con la candidatura di [OSCURATO:PERSONA] presupporrebbe a monte l'esistenza di un accordo tra l'indagato e il Carzo né risulta utile a provare l'esistenza dell'accordo illecito il richiamo all'appoggio fornito dal Carzo all'indagato in occasione di precedenti tornate elettorali dal momento che il predetto nell'anno 2013 , data di svolgimento delle precedenti amministrative, si trovava detenuto mentre la sentenza rescindente ha già rilevato la genericità delle affermazioni relative all'asserito potere del Carzo di influenzare le competizioni elettorali. Aggiunge il difensore che la ricostruzione dei contenuti della telefonata del 27/10/2017 ha carattere ipotetico e congetturale, oltre a riproporre gli argomenti del provvedimento annullato, in quanto da alcun passo emerge che la richiesta di assunzione fosse correlata a un pregresso patto elettorale illecito, non deponendo in tal senso l' "imbasciata" che il Carzo intendeva mandare al Gioffrè come pure le espressioni minacciose nei confronti del medesimo ovvero il riferimento a una possibile discesa in campo o, ancora, l'asserita preoccupazione per la reazione delle famiglie mafiose alla candidatura del Casella. Del pari illogica risulta, secondo il difensore, l'interpretazione della conversazione del 30/10/2017 giacché i giudici cautelari pretendono di desumere l'accordo illecito dal rancore dimostrato dal Carzo nei confronti del nipote che aveva scelto di candidarsi dopo aver fornito diverse informazioni ai congiunti. Quanto all'espressione di [OSCURATO:PERSONA] relativa ai posti "assicurati senza fare niente" il ricorrente segnala che dal contesto emerge che la frase riporta una voce corrente, di cui "tutti" parlavano, che si pone in contrasto logico con la tesi di un accordo con il Gioffrè. 2.1.3 La violazione dell'art. 627, comma 3, codice di rito e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla modifica dell'accordo di cui alla conversazione del 20/12/2017. Violazione degli artt. 416 ter cod.pen. e 273 cod.proc.pen. Il difensore segnala che l'ordinanza impugnata, a fronte dei rilievi della sentenza rescindente circa la portata indiziante della conversazione, ha ritenuto che quanto riferito dall'intermediario Ascrizzi al Carzo costituisse una proposta di un diverso accordo (assunzioni contro mancata candidatura del Casella) che non elimina le frizioni logiche costituite dalla già acquisita certezza della candidatura del Casella e dall'assenza di prova dell'accettazione del Carzo. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la vicenda dimostri un cambio di strategia del Carzo e della sua famiglia in cui i posti di lavoro richiesti costituivano la contropartita del mancato sostegno elettorale al Casella, traendo dalla stessa indizi dell'esistenza a monte di un accordo politico mafioso di carattere elettorale, riproducendo le argomentazioni contenute nell'ordinanza annullata. Aggiunge il difensore che l'ordinanza censurata non ha tenuto conto delle intercettazioni del giugno 2018 dalle quali emerge che la famiglia Carzo scelse di astenersi in occasione delle elezioni comunali, circostanza che mal si concilia con l'intento di favorire il Gioffrè, tenuto conto anche del tenore delle intercettazioni post-voto. 2.1.4 La violazione degli artt. 627, comma 3, 125, comma 3, cod.proc.pen. 416 ter cod.pen. in relazione alle asserite assunzioni successive alle elezioni. Il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata non ha argomentato sulle ragioni per le quali le assunzioni lavorative caldeggiate dal Carzo non possano inquadrarsi nell'ambito di diversi accordi illeciti ovvero di differenti fattispecie criminose, come segnalato dalla pronunzia rescindente. Inoltre, la stessa imputazione sul punto risulta erronea in quanto [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata assunta presso il Comune di Cosoleto nell'arco della legislatura mentre l'assunzione a tempo determinato nell'ambito del bando regionale "[OSCURATO:PERSONA]" non è supportata da alcun elemento che denoti l'ingerenza dell'indagato nella formazione delle graduatorie. 2.1.5 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata, puntuale risposta da parte del Tribunale del riesame alla memoria difensiva che sollecitava l'esame di punti decisivi della regiudicanda. 2.2 La violazione di legge e il vizio di motivazione per avere l'ordinanza impugnata omesso di fornire risposta ai rilievi difensivi in ordine alla necessità che, ai fini dell'integrazione del reato, la ricerca del voto avvenga con metodo mafioso mentre la richiesta del Carzo, da anni trasferitosi a Roma, riguardava parenti dello stesso e non era svolta nell'interesse dell'associazione. Inoltre, i giudici della cautela non hanno considerato lo specifico ruolo dell'intermediario alla luce della modifica normativa della fattispecie introdotta nel 2019. 2.3 La violazione di legge e il vizio della motivazione, avendo l'ordinanza impugnata omesso di motivare in relazione ai rilievi difensivi in punto di attualità del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio nonché circa le ragioni dell'inadeguatezza di misure meno afflittive. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito precisate. Al ricorrente si addebita di aver concluso con [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice della cosca Alvaro di Cosoleto, un accordo elettorale politico-mafioso in vista delle elezioni amministrative del maggio 2018 in base al quale, in una prima fase, il Gioffrè avrebbe accettato la promessa del Carzo di procurare voti mediante l'utilizzo del metodo mafioso in cambio del reperimento di occupazioni lavorative in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre, Li successivamente, per effetto della candidatura a sindaco di [OSCURATO:PERSONA], nipote del 4 u- Carzo, in una lista opposta a quella del prevenuto, l'accordo sarebbe stato novato con la mediazione di [OSCURATO:PERSONA] e l'oggetto dell'accordo sarebbe stato costituito dalla promessa del Carzo di dissuadere il congiunto dall'intento di candidarsi e, comunque, di impedire l'espressione del voto in suo favore a fronte del perdurante impegno dell'indagato a reperire posti di lavoro per la Modafferi e la Casella e altri soggetti vicini alla consorteria. 1.2 Osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata non ha risolto le criticità logiche segnalate dalla pronunzia rescindente (pagg.5/6) in ordine all'esistenza già nel luglio 2017 di un accordo elettorale tra il Gioffrè e il Carzo, in quanto i giudici della cautela hanno riproposto una lettura della conversazione ambientale del 22/7/2017 che è frutto di una forzatura ricostruttiva giacché l'atteggiamento del Carzo e dei figli alla adombrata candidatura a sindaco di Cosoleto del nipote [OSCURATO:PERSONA] appare improntata a riserve e perplessità che non manifestano alcun, seppur lato, riferimento ad eventuali impegni elettorali già presi con il ricorrente. L'intento dissuasivo che l'ordinanza impugnata (pag. 5) ha inteso ravvisare nella decisione di [OSCURATO:PERSONA] di inviare in Calabria il figlio Domenico al fine di incontrare il cugino Casella e rappresentargli le difficoltà cui sarebbe andato incontro ove eletto è, invero, suscettibile di plausibile, alternativa, giustificazione rispetto all'ipotizzato accordo con il Gioffrè, stante la preoccupazione palesata dal Carzo che la candidatura del Casella potesse destare sospetti negli inquirenti in ragione del legame parentale tra i due, timore che il collegio cautelare ha collegato alle pregresse vicende scaturite dall'indagine c.d. Prima, che aveva portato allo scioglimento delle amministrazioni di Sinopoli e Cosoleto per infiltrazioni mafiose. Restano non chiarite le ragioni per cui i dubbi manifestati dal Carzo, ben dieci mesi prima della tornata elettorale, circa la candidatura del nipote debbano essere ricondotti all'esistenza di un accordo elettorale con il Gioffrè, mai evocato, piuttosto che a plausibili causali alternative emergenti dalle conversazioni scrutinate. 2.In verità il Tribunale ha ritenuto di poter ricavare l'esistenza di un accordo illecito tra il ricorrente e il Carzo soprattutto alla luce dei successivi avvenimenti, avendo il sindaco uscente Gioffrè "fatto intendere ad [OSCURATO:PERSONA], intermediario di [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe soddisfatto le richieste di quest'ultimo....laddove fosse rimasta in campo la candidatura del Casella". Nella rinnovata lettura del compendio intercettivo effettuata dai giudici cautelari permangono fratture e salti logici, essendo stati i dati indizianti ricondotti all'ipotesi d'accusa sulla base di argomenti ipotetici e congetturali che revocano in dubbio la concludenza del giudizio di gravità indiziaria effettuato in ordine all'addebito contestato. 2.1 L'ordinanza impugnata ha, in particolare, ricavato l'esistenza di un accordo elettorale politico-mafioso tra il Gioffrè e il Carzo, collocato nell'estate precedente, dalla conversazione del 17/10/2017, dalla quale emerge il risentimento del Carzo nei confronti del Gioffrè, venuto meno alla promessa di assunzione della nuora e della nipote, ripromettendosi di mandargli "un'imbasciata" e da quella del 19 ottobre seguente, nella quale, nel contesto di un'invettiva condita da minacce nei confronti del prevenuto, il Carzo spiegava al figlio Vincenzo di riferire all'indagato che "se decide mio padre di scendersene qua (in Calabria) ha detto che trova....raccoglie un'altra volta tutte le amicizie di prima e poi gli mostra se le elezioni ognuno se le fa per i c.. suoi. .così, in modo che lui capisce". L'ordinanza impugnata ha ritenuto detta espressione chiarificatrice "in modo inequivoco dell'impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA] di procacciare tra le sue amicizie...i voti necessari per orientare a suo piacimento i risultati delle imminenti elezioni, nel caso specifico voti raccolti al fine di garantire la vittoria del Gioffrè" (pag. 8). Pare al Collegio che il ragionamento inferenziale dei giudici cautelari presti il fianco a censura giacché la conversazione, di ben sette mesi antecedente la tornata elettorale, più che dimostrare in via logica l'esistenza di un pregresso accordo di scambio elettorale tra le parti, messo in crisi dalla scelta del Casella di candidarsi, sembra accreditare la distanza operativa del Carzo dalla realtà territoriale di Cosoleto, spiegandosi solo in detta prospettiva il riferimento alla necessità di tornare in Calabria e raccogliere le" amicizie di prima". Né consta che la capacità elettorale di dette "amicizie" costituisse la contropartita per l'assunzione delle congiunte del Carzo. Allo stesso modo risulta affetta da decisiva aporia l'interpretazione dei contenuti della conversazione del 30/10/2017 laddove il Carzo, conversando con la moglie e il figlio Vincenzo, faceva presente che se il nipote avesse manifestato con chiarezza il proprio intento di candidarsi egli avrebbe scelto per tempo un atteggiamento equidistante ("guardate un nipote ho da una parte e una nipote ho dall'altra e taglio la testa al toro e non voto per voi .."), lamentando che i tentennamenti del Casella potessero essere interpretati dai compaesani come mancanza di considerazione per il congiunto, colloquio dal quale l'ordinanza impugnata ha ritenuto di poter trarre la prova logica che "un accordo diverso, ovvero di procacciare voti in favore di altro candidato -[OSCURATO:PERSONA]- certamente in precedenza doveva averlo assunto" (pag. 10) con ragionamento privo di stringente consequenzialità giacché la temuta perdita di credibilità e prestigio criminale da parte del Carzo non implica in termini necessitati l'esistenza di un accordo elettorale con il sindaco uscente Gioffrè. Né persuade sotto il profilo della congruenza logica l'interpretazione dell'espressione pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 13) secondo cui i posti di lavoro per Nancy e Rita "ce li avevano assicurati senza fare niente" in quanto la lettura armonica e coordinata delle risultanze investigative richiamata dal Tribunale presuppone che ciascuno degli elementi dissonanti rispetto alla tesi sottoposta a verifica trovi una spiegazione plausibile e coerente con il contesto investigato. 2.1 In conclusione, l'ordinanza impugnata è sostenuta da una trama argomentativa che non ha emendato vuoti e frizioni logiche segnalate nella pronunzia rescindente, fornendo una valutazione del compendio indiziario, costituito esclusivamente dalle conversazioni intercettate, segnato da strappi in cui il ragionamento deduttivo sconfina nell'illazione. 3. Altra criticità che l'ordinanza impugnata non ha risolto attiene direttamente alla struttura della fattispecie contestata la cui integrazione, nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, richiede che il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi agisca per conto e nell'interesse dell'associazione e solo allorchè risulti intraneo alla stessa non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso all'acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, Rv. 266738 - 01). Nella specie l'ordinanza impugnata ( pag. 17) ha convenuto sul fatto che la decisione del Carzo "di ostacolare la candidatura del Casella integri un nuovo e diverso accordo, stavolta certamente non inquadrabile nella fattispecie di reato descritta dall'art. 416 ter c.p." sebbene nella prospettiva dei giudici cautelari detta " pattuizione" rappresenti "una condotta idonea a confermare che a monte l'accordo politico-mafioso tra il Carzo -e la sua famiglia mafiosa- ed il Gioffrè si era certamente configurato". 3.1 V'è da osservare al riguardo, al di là dell'assenza di concrete evidenze circa la sussistenza del patto Carzo-Gioffrè sulla base degli esiti captativi dell'estate 2017, che analoga incertezza concerne la riferibilità dell'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] di richiedere al Gioffrè il reperimento di un posto di lavoro per due congiunte in cambio del sostegno elettorale nella tornata amministrativa dell'anno seguente alla cosca di appartenenza e, soprattutto, non risultano segnalati elementi indicativi dell'impegno degli appartenenti al sodalizio al fine dell'acquisizione del consenso elettorale in favore del Gioffrè. Questa Corte ha chiarito che in tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso, l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l'assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l'utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d'influenza (Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Rv. 275157 - 01; Sez, 5 , n. 26426 del 07/05/2019, Rv. 275638 - 01): nella specie, tuttavia, al di là dei trascorsi criminali del Carzo, non emergono dall'ordinanza impugnata elementi anche solo suggestivi di una condivisione associativa dell'asserito accordo né di una pianificazione, seppur embrionale, da parte del sodalizio dell'appoggio elettorale al ricorrente. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure, tra cui quelle in punto di trattamento cautelare, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] al fine di una nuova valutazione della gravità indiziaria alla luce delle criticità rilevate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnat