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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 34600/2026

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ORDINANZA Letti gli atti del procedimento n. 3798/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione Penale di questa Suprema Corte, con ordinanza in data 22/05/2026 (dep. 09/07/2026); rilevato che nel dispositivo allegato al ruolo di udienza, per mero errore materiale, non si è fatto riferimento alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali; ritenuto di dover procedere d'ufficio alla correzione del predetto errore materiale, dal momento che «la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione determina automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove omessa, è, di conseguenza, emendabile con il procedimento di correzione materiale» (cfr. Sez. 1, n. 48189 del 23/10/2013, Abate, Rv. 257320 - 01) P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del P.Q.MDomenico, nel senso che, dopo le parole "dichiara inammissibile il ricorso" devono aggiungersi le parole "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso il 16 settembre 2026 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] ri [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria c'ggi' '2 8 SET, 202$ „_. [OSCURATO:PERSONA] Dott..ssa Elisabetta rrobito ere_ 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Letti gli atti del procedimento n. 3798/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione Penale di questa Suprema Corte, con ordinanza in data 22/05/2026 (dep. 09/07/2026); rilevato che nel dispositivo allegato al ruolo di udienza, per mero errore materiale, non si è fatto riferimento alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali; ritenuto di dover procedere d'ufficio alla correzione del predetto errore materiale, dal momento che «la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione determina automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove omessa, è, di conseguenza, emendabile con il procedimento di correzione materiale» (cfr. Sez. 1, n. 48189 del 23/10/2013, Abate, Rv. 257320 - 01) P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del P.Q.MDomenico, nel senso che, dopo le parole "dichiara inammissibile il ricorso" devono aggiungersi le parole "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 16 settembre 2026 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] ri [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria c'ggi' '2 8 SET, 202$ „_. [OSCURATO:PERSONA] Dott..ssa Elisabetta rrobito ere_ 2
Sentenza Cassazione n. 34600/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris