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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 33995/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/06/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Alessandria del 08/07/2020, riqualificati i fatti di cui ai capi A) e B) quale violazione dell'art. 393 cod. pen. in luogo di quello punito dall'art. 628 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 8 mesi di reclusione, con l'eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la concessione dei doppi benefici di legge.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità (cfr.

Rv. 271877; 282773), in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto di appello, essendosi la difesa limitata ad invocare la derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art.393 cod. pen. e la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; ritenuto, peraltro, che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità di detta causa di non punibilità è stata affrontata implicitamente dalla Corte territoriale che, a pag. 8 della sentenza impugnata, ha ritenuto il pregiudizio causato dal prevenuto non lievissimo (ammontante ad euro 450), con modalità di condotta caratterizzate da una particolare intensità del dolo che ne escludono in radice la tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/06/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Alessandria del 08/07/2020, riqualificati i fatti di cui ai capi A) e B) quale violazione dell'art. 393 cod. pen. in luogo di quello punito dall'art. 628 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 8 mesi di reclusione, con l'eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la concessione dei doppi benefici di legge. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità (cfr. Rv. 271877; 282773), in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto di appello, essendosi la difesa limitata ad invocare la derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art.393 cod. pen. e la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; ritenuto, peraltro, che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità di detta causa di non punibilità è stata affrontata implicitamente dalla Corte territoriale che, a pag. 8 della sentenza impugnata, ha ritenuto il pregiudizio causato dal prevenuto non lievissimo (ammontante ad euro 450), con modalità di condotta caratterizzate da una particolare intensità del dolo che ne escludono in radice la tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il C
Sentenza Cassazione n. 33995/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris