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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24692/2026

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o il 03/09/1984 a Napoli avverso la sentenza del 05/02/2026 della Corte di appello di Napoli.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 13 maggio 2024, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 391-ter cod. pen. e, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione, con la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione. f

2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello dì Napoli, recependo l'accordo intervenuto fra le parti, previa rinuncia a tutti i motivi di appello diversidal trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione, rappresentando l'insussistenza degli elementi per procedere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla stregua di quanto enunciato in fatto nella parte motiva.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, censurando la violazione di legge circa il mancato esame della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 4.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che aspecifico. 5.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato - come nel caso in esame - abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234; sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).

6. Alla relativa deciaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P. Q. M. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 03/09/1984 a Napoli avverso la sentenza del 05/02/2026 della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 13 maggio 2024, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 391-ter cod. pen. e, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione, con la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione. f 2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello dì Napoli, recependo l'accordo intervenuto fra le parti, previa rinuncia a tutti i motivi di appello diversidal trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione, rappresentando l'insussistenza degli elementi per procedere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla stregua di quanto enunciato in fatto nella parte motiva. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, censurando la violazione di legge circa il mancato esame della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 4. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che aspecifico. 5. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato - come nel caso in esame - abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234; sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). 6. Alla relativa deciaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. P.Q.M