CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta l'erronea contestazione della recidiva e la mancanza di motivazione è generico e meramente reiterativo di censure già valutate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito; rilevato, infatti, che i giudici hanno dato conto sia della natura dei precedenti che dell'epoca di commissione dei reati nel corso di un decennio e valorizzato il precedente specifico, commesso nel quinquennio, giustificativo della contestata e ritenuta recidiva (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere gttensore [OSCURATO:PERSONA] dente Anna CÌris tio o Ange(o tanzo [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 0 A 2022