CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 11021/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 febbraio 2024, la Corte di appello di Palermo, in riformaparziale, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], della sentenza del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 4 maggio 2022, gli avevainflitto la pena complessiva di 14 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione in quantoritenuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso,contestata al capo 1) della relativa rubrica, unificato dalla continuazione con i fattigià giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 luglio 2003,irrevocabile il 12 luglio 2004, in relazione ai quali, una volta ritenuto più grave ilreato associativo contestato al cennato capo 1) e previa riduzione per il ritoabbreviato, era stata disposta, a titolo di aumento, la pena di 4 anni, 8 mesi e 10giorni di reclusione.Con sentenza n. 31825 in data 29 aprile 2025 la Prima Sezione della Corte dicassazione annullò con rinvio la sentenza di appello limitatamente al trattamentosanzionatorio, rilevando, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che gli aumenti di penaapplicati a titolo di continuazione erano stati calcolati in maniera indistinta e,dunque, incaricando il Giudice del rinvio di un nuovo calcolo, da operarsi,separatamente, per ciascuna delle violazioni cd. satellite.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc. pen. avverso la suddetta sentenza per il tramite del difensore di fiducia, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.sussistenza di errori materiali e/o di fatto quanto al computo degli aumenti dispostia titolo di continuazione. Infatti, la sentenza di legittimità, trattando il motivo diricorso relativo all’individuazione del reato più grave a partire dal quale operaregli aumenti di pena a titolo di continuazione, avrebbe ritenuto che la questionedella dosimetria della pena-base non avesse costituito oggetto di censura neimotivi di appello. Al contrario, si osserva, la Corte territoriale avrebbe riconosciutol’esistenza della continuazione proprio a seguito di un esplicito motivo formulatoin sede di gravame. Inoltre, con il quarto motivo del ricorso per cassazionesarebbero stati censurati proprio l’individuazione del reato più grave e il relativocalcolo della pena. A tal fine, la difesa avrebbe dedotto che il reato più graveandasse identificato nel delitto associativo accertato con la sentenza della Corte diappello di Palermo del 16 luglio 2003, irrevocabile il 12 luglio 2004, con cuiGambino era stato riconosciuto colpevole di avere fatto parte della famigliamafiosa di [OSCURATO:PERSONA], con un ruolo di organizzazione e di direzione; e ciò inquanto tale episodio sarebbe stato caratterizzato da una maggiore gravità inconcreto della condotta, apprezzata in termini di più spiccato disvalore rispettoalla condotta di semplice partecipazione al sodalizio mafioso, oggetto delprocedimento penale nell’ambito del quale è stata emessa la sentenza dilegittimità.3. In data 12 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Con memoria pervenuta in Cancelleria via PEC in data 9 novembre 2026l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, rilevandoche, diversamente da quanto argomentato nella requisitoria, l’originario ricorsoper cassazione avrebbe contestato, al quarto motivo, sia l’individuazione del reatopiù grave ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. come determinato dallaCorte di appello, sia il quantum della pena-base, laddove la sentenza di legittimitàavrebbe, invece, affermato che l’individuazione del reato più grave e la relativadosimetria della pena non erano state oggetto di contestazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Secondo quanto si ricava dalla sentenza emessa in data 26 febbraio 2024della Corte di appello di Palermo, prodotta dalla difesa, i Giudici di merito hannoriconosciuto l’esistenza della continuazione tra la condotta di partecipazione adassociazione mafiosa, così derubricato il fatto di cui al capo 1) dell’imputazione diquel procedimento originariamente contestato ai sensi del secondo comma dell’art.416-bis cod. pen. (con l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di capo o promotore), ela condotta oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 luglio2003, irrevocabile il 12 luglio 2004, con cui egli era stato condannato per averepartecipato, come un ruolo di organizzazione e direzione, ad un’associazionemafiosa. Con la sentenza del 26 febbraio 2024, la Corte di appello avevaindividuato come violazione più grave quella contestata al capo 1) della rubrica diquel procedimento, applicando, in relazione ad essa, la pena base di 10 anni direclusione; mentre, in relazione al delitto oggetto della seconda sentenza, emessail 16 luglio 2003, aveva applicato, a titolo di aumento per la continuazione, la penadi 4 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione (v. pag. 288 della sentenza del 26febbraio 2024).2.1. A seguito di tale pronuncia, la difesa dell’imputato, con il quarto motivodel ricorso per cassazione, aveva dedotto che la Corte di appello aveva erratonell’individuare il reato più grave tra quelli posti in continuazione in quellocontestato al capo 1) dell’imputazione. Ciò in quanto [OSCURATO:PERSONA], nel procedimentodefinito con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 luglio 2003, erastato condannato per il ruolo apicale rivestito all’interno della famiglia mafiosa diBorgo [OSCURATO:PERSONA], sicché tale condotta aveva un disvalore maggiore (per la caraturadei soggetti coinvolti, per i fatti e le dinamiche emersi nel processo, per l’intensitàdel dolo e la durata della condotta delittuosa, per la commissione dei reati-fine diestorsione) rispetto a quella di semplice partecipazione contestata al capo 1), conconseguente errore nella determinazione del quantum di pena. In altri termini,secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale, in sede di individuazionedel reato più grave, avrebbe dovuto comparare la gravità in concreto delle singolecondotte e non limitarsi a rilevare la cornice edittale della pena prevista dalla leggenel momento della commissione dei reati successivamente ritenuti incontinuazione.2.2. A fronte di tale prospettazione, la Corte di cassazione ha affermato, a pag.41 della sentenza oggetto dell’odierno ricorso straordinario, che con l’atto diappello non era stato formulato alcun rilievo in relazione alla dosimetria dellapena-base. Inoltre, il Collegio di legittimità ha anche affermato l’infondatezza delsuddetto quarto motivo di ricorso per cassazione, secondo cui la violazione piùgrave doveva essere determinata avendo riguardo al maggiore disvalore inconcreto tra le condotte unite dalla continuazione. Sempre a pag. 41, infatti, lasentenza oggetto del ricorso straordinario ha affermato che ai fini delladeterminazione della violazione più grave andavano messe a confronto le singolepene inflitte, in concreto, per i reati già giudicati con la sentenza della Corte diappello di Palermo del 16 luglio 2003, da un lato, e la pena da infliggere per ilreato oggetto di quel giudizio, dall’altro; e ciò in applicazione analogica dell’art.187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep. 2024,Altamura, Rv. 286206 - 01; Sez. 2, n. 21769 del 04/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259572- 01; Sez. 2, n. 41575 del 04/10/2006, Carrubba, Rv. 235384 - 01); e ha, dunque,concluso affermando che la Corte territoriale ha correttamente applicato talecriterio.3. Tanto premesso in termini di ricostruzione generale, deve rilevarsi, comedetto, l’inammissibilità delle censure difensive.Sotto un primo profilo, infatti, l’odierno ricorso straordinario argomental’asserito errore percettivo in cui sarebbe incorso il Collegio di legittimità citando,in maniera niente affatto pertinente, il quarto motivo del ricorso per cassazione.Invero, se, come si ricava a pag. 3 del ricorso straordinario, l’oggettodell’ipotizzato errore di fatto consisteva nell’affermazione, contenuta alla pag. 41della sentenza, secondo cui la dosimetria della pena-base non aveva formatooggetto di censura con i motivi di appello, davvero non si vede come la tesidifensiva possa essere dimostrata a partire dal quarto motivo del ricorso percassazione e non, eventualmente, dal relativo motivo di appello, su cui, invece, ilricorso straordinario nulla osserva.Ma, soprattutto, le considerazioni difensive oggetto sia del ricorsostraordinario, sia della memoria di replica, si incentrano più che su eventuali erroripercettivi in ordine alle censure formulate, con l’atto di appello, rispetto alladeterminazione della pena-base, sull’errata applicazione dei criteri diindividuazione della violazione più grave tra le due distinte fattispecie associative.Né varrebbe affermare che la critica alla individuazione del reato più risalente(ossia la partecipazione al sodalizio mafioso con il ruolo di organizzazione e didirezione) sottintenda, necessariamente, una censura anche sul quantum dellapena-base, posto che riconoscere in tale reato la violazione più gravecomporterebbe la necessità di rideterminare la relativa pena in misura nonsuperiore a quella applicata con la sentenza della Corte di appello di Palermo del16 luglio 2003.Infatti, anche ammettendo che questo possa essere stato il senso delladeduzione difensiva, dovrebbe comunque concludersi che essa non avrebbe affattoprospettato un errore percettivo. Ciò in quanto la relativa questione sarebbe stata,in ogni caso, affrontata dalla Corte di cassazione, che l’ha peraltro risoltaconformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la violazionepiù grave deve essere determinata con riferimento al più elevato massimo edittaledella fattispecie e, a parità del tetto edittale, al minimo edittale più elevato nelcaso in cui l’unificazione e il giudizio di comparazione di tutti i reati riuniti sianocompiuti dal giudice della cognizione (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Chiabotti,Rv. 255347 - 01); ovvero con riferimento alla pena in concreto inflitta nel caso incui, invece, l’unificazione davanti al giudice della cognizione riguardi reati giudicatida giudici diversi, in applicazione analogica dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.(a mente del quale «si considera violazione più grave quella per la quale è statainflitta la pena più grave») stante la eadem ratio che caratterizza le due situazioni(così Sez. 2, n. 41574 del 4/10/2006, Carrubba, Rv. 235384 - 01; Sez. 2, n. 21769del 04/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259572 - 01; Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep.2024, Altamura, Rv. 286206 - 01).Pertanto, anche a voler interpretare la censura nei termini anzidetti, nonsoltanto la difesa prospetterebbe un errore di fatto che non vi è stato, ma, indefinitiva, qualificherebbe come percettivo un errore che, quand ’anche fosse statocommesso, riguarderebbe, all’evidenza, l’applicazione dei criteri per ladeterminazione della violazione più grave e, dunque, un errore in diritto e noncerto di fatto.In breve, e conclusivamente, l’odierna prospettazione appare generica,aspecifica e, in ogni caso, manifestamente infondata.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», alla relativa declaratoria consegue,a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchéquello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma didenaro che deve essere, equitativamente, fissata in 3.000,00 euro.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11021/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daIRENE SCORDAMAGLIA - Presidente - Sent. n. sez. 92/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37224/2025PIERANGELO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 febbraio 2024, la Corte di appello di Palermo, in riformaparziale, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], della sentenza del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 4 maggio 2022, gli avevainflitto la pena complessiva di 14 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione in quantoritenuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso,contestata al capo 1) della relativa rubrica, unificato dalla continuazione con i fattigià giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 luglio 2003,irrevocabile il 12 luglio 2004, in relazione ai quali, una volta ritenuto più grave ilreato associativo contestato al cennato capo 1) e previa riduzione per il ritoabbreviato, era stata disposta, a titolo di aumento, la pena di 4 anni, 8 mesi e 10giorni di reclusione.Con sentenza n. 31825 in data 29 aprile 2025 la Prima Sezione della Corte dicassazione annullò con rinvio la sentenza di appello limitatamente al trattamentosanzionatorio, rilevando, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che gli aumenti di penaapplicati a titolo di continuazione erano stati calcolati in maniera indistinta e,dunque, incaricando il Giudice del rinvio di un nuovo calcolo, da operarsi,separatamente, per ciascuna delle violazioni cd. satellite.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc. pen. avverso la suddetta sentenza per il tramite del difensore di fiducia, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.sussistenza di errori materiali e/o di fatto quanto al computo degli aumenti dispostia titolo di continuazione. Infatti, la sentenza di legittimità, trattando il motivo diricorso relativo all’individuazione del reato più grave a partire dal quale operaregli aumenti di pena a titolo di continuazione, avrebbe ritenuto che la questionedella dosimetria della pena-base non avesse costituito oggetto di censura neimotivi di appello. Al contrario, si osserva, la Corte territoriale avrebbe riconosciutol’esistenza della continuazione proprio a seguito di un esplicito motivo formulatoin sede di gravame. Inoltre, con il quarto motivo del ricorso per cassazionesarebbero stati censurati proprio l’individuazione del reato più grave e il relativocalcolo della pena. A tal fine, la difesa avrebbe dedotto che il reato più graveandasse identificato nel delitto associativo accertato con la sentenza della Corte diappello di Palermo del 16 luglio 2003, irrevocabile il 12 luglio 2004, con cuiGambino era stato riconosciuto colpevole di avere fatto parte della famigliamafiosa di [OSCURATO:PERSONA], con un ruolo di organizzazione e di direzione; e ciò inquanto tale episodio sarebbe stato caratterizzato da una maggiore gravità inconcreto della condotta, apprezzata in termini di più spiccato disvalore rispettoalla condotta di semplice partecipazione al sodalizio mafioso, oggetto delprocedimento penale nell’ambito del quale è stata emessa la sentenza dilegittimità.3. In data 12 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Con memoria pervenuta in Cancelleria via PEC in data 9 novembre 2026l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, rilevandoche, diversamente da quanto argomentato nella requisitoria, l’originario ricorsoper cassazione avrebbe contestato, al quarto motivo, sia l’individuazione del reatopiù grave ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. come determinato dallaCorte di appello, sia il quantum della pena-base, laddove la sentenza di legittimitàavrebbe, invece, affermato che l’individuazione del reato più grave e la relativadosimetria della pena non erano state oggetto di contestazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Secondo quanto si ricava dalla sentenza emessa in data 26 febbraio 2024della Corte di appello di Palermo, prodotta dalla difesa, i Giudici di merito hannoriconosciuto l’esistenza della continuazione tra la condotta di partecipazione adassociazione mafiosa, così derubricato il fatto di cui al capo 1) dell’imputazione diquel procedimento originariamente contestato ai sensi del secondo comma dell’art.416-bis cod. pen. (con l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di capo o promotore), ela condotta oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 luglio2003, irrevocabile il 12 luglio 2004, con cui egli era stato condannato per averepartecipato, come un ruolo di organizzazione e direzione, ad un’associazionemafiosa. Con la sentenza del 26 febbraio 2024, la Corte di appello avevaindividuato come violazione più grave quella contestata al capo 1) della rubrica diquel procedimento, applicando, in relazione ad essa, la pena base di 10 anni direclusione; mentre, in relazione al delitto oggetto della seconda sentenza, emessail 16 luglio 2003, aveva applicato, a titolo di aumento per la continuazione, la penadi 4 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione (v. pag. 288 della sentenza del 26febbraio 2024).2.1. A seguito di tale pronuncia, la difesa dell’imputato, con il quarto motivodel ricorso per cassazione, aveva dedotto che la Corte di appello aveva erratonell’individuare il reato più grave tra quelli posti in continuazione in quellocontestato al capo 1) dell’imputazione. Ciò in quanto [OSCURATO:PERSONA], nel procedimentodefinito con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 luglio 2003, erastato condannato per il ruolo apicale rivestito all’interno della famiglia mafiosa diBorgo [OSCURATO:PERSONA], sicché tale condotta aveva un disvalore maggiore (per la caraturadei soggetti coinvolti, per i fatti e le dinamiche emersi nel processo, per l’intensitàdel dolo e la durata della condotta delittuosa, per la commissione dei reati-fine diestorsione) rispetto a quella di semplice partecipazione contestata al capo 1), conconseguente errore nella determinazione del quantum di pena. In altri termini,secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale, in sede di individuazionedel reato più grave, avrebbe dovuto comparare la gravità in concreto delle singolecondotte e non limitarsi a rilevare la cornice edittale della pena prevista dalla leggenel momento della commissione dei reati successivamente ritenuti incontinuazione.2.2. A fronte di tale prospettazione, la Corte di cassazione ha affermato, a pag.41 della sentenza oggetto dell’odierno ricorso straordinario, che con l’atto diappello non era stato formulato alcun rilievo in relazione alla dosimetria dellapena-base. Inoltre, il Collegio di legittimità ha anche affermato l’infondatezza delsuddetto quarto motivo di ricorso per cassazione, secondo cui la violazione piùgrave doveva essere determinata avendo riguardo al maggiore disvalore inconcreto tra le condotte unite dalla continuazione. Sempre a pag. 41, infatti, lasentenza oggetto del ricorso straordinario ha affermato che ai fini delladeterminazione della violazione più grave andavano messe a confronto le singolepene inflitte, in concreto, per i reati già giudicati con la sentenza della Corte diappello di Palermo del 16 luglio 2003, da un lato, e la pena da infliggere per ilreato oggetto di quel giudizio, dall’altro; e ciò in applicazione analogica dell’art.187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep. 2024,Altamura, Rv. 286206 - 01; Sez. 2, n. 21769 del 04/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259572- 01; Sez. 2, n. 41575 del 04/10/2006, Carrubba, Rv. 235384 - 01); e ha, dunque,concluso affermando che la Corte territoriale ha correttamente applicato talecriterio.3. Tanto premesso in termini di ricostruzione generale, deve rilevarsi, comedetto, l’inammissibilità delle censure difensive.Sotto un primo profilo, infatti, l’odierno ricorso straordinario argomental’asserito errore percettivo in cui sarebbe incorso il Collegio di legittimità citando,in maniera niente affatto pertinente, il quarto motivo del ricorso per cassazione.Invero, se, come si ricava a pag. 3 del ricorso straordinario, l’oggettodell’ipotizzato errore di fatto consisteva nell’affermazione, contenuta alla pag. 41della sentenza, secondo cui la dosimetria della pena-base non aveva formatooggetto di censura con i motivi di appello, davvero non si vede come la tesidifensiva possa essere dimostrata a partire dal quarto motivo del ricorso percassazione e non, eventualmente, dal relativo motivo di appello, su cui, invece, ilricorso straordinario nulla osserva.Ma, soprattutto, le considerazioni difensive oggetto sia del ricorsostraordinario, sia della memoria di replica, si incentrano più che su eventuali erroripercettivi in ordine alle censure formulate, con l’atto di appello, rispetto alladeterminazione della pena-base, sull’errata applicazione dei criteri diindividuazione della violazione più grave tra le due distinte fattispecie associative.Né varrebbe affermare che la critica alla individuazione del reato più risalente(ossia la partecipazione al sodalizio mafioso con il ruolo di organizzazione e didirezione) sottintenda, necessariamente, una censura anche sul quantum dellapena-base, posto che riconoscere in tale reato la violazione più gravecomporterebbe la necessità di rideterminare la relativa pena in misura nonsuperiore a quella applicata con la sentenza della Corte di appello di Palermo del16 luglio 2003.Infatti, anche ammettendo che questo possa essere stato il senso delladeduzione difensiva, dovrebbe comunque concludersi che essa non avrebbe affattoprospettato un errore percettivo. Ciò in quanto la relativa questione sarebbe stata,in ogni caso, affrontata dalla Corte di cassazione, che l’ha peraltro risoltaconformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la violazionepiù grave deve essere determinata con riferimento al più elevato massimo edittaledella fattispecie e, a parità del tetto edittale, al minimo edittale più elevato nelcaso in cui l’unificazione e il giudizio di comparazione di tutti i reati riuniti sianocompiuti dal giudice della cognizione (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Chiabotti,Rv. 255347 - 01); ovvero con riferimento alla pena in concreto inflitta nel caso incui, invece, l’unificazione davanti al giudice della cognizione riguardi reati giudicatida giudici diversi, in applicazione analogica dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.(a mente del quale «si considera violazione più grave quella per la quale è statainflitta la pena più grave») stante la eadem ratio che caratterizza le due situazioni(così Sez. 2, n. 41574 del 4/10/2006, Carrubba, Rv. 235384 - 01; Sez. 2, n. 21769del 04/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259572 - 01; Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep.2024, Altamura, Rv. 286206 - 01).Pertanto, anche a voler interpretare la censura nei termini anzidetti, nonsoltanto la difesa prospetterebbe un errore di fatto che non vi è stato, ma, indefinitiva, qualificherebbe come percettivo un errore che, quand ’anche fosse statocommesso, riguarderebbe, all’evidenza, l’applicazione dei criteri per ladeterminazione della violazione più grave e, dunque, un errore in diritto e noncerto di fatto.In breve, e conclusivamente, l’odierna prospettazione appare generica,aspecifica e, in ogni caso, manifestamente infondata.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», alla relativa declaratoria consegue,a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchéquello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma didenaro che deve essere, equitativamente, fissata in 3.000,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] ScordamagliaPDFinvalido *P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] ScordamagliaPDFinvalido *