CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 17 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Forlì il 4 giugno 2020 l'ha riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies e 2-septies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandola alla pena di giustizia. La ricorrente si affida a tre motivi. Con il primo motivo, essa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla utilizzabilità degli esiti dell'alcool test, stante l'assenza di prova circa l'avvenuta omologazione dell'etilometro utilizzato. Con il secondo motivo si contesta la sussistenza dell'aggravante dell'aver provocato un incidente, stante l'assenza di prova del nesso di causalità tra la condotta e la causazione del sinistro. Con il terzo motivo, la ricorrente contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.). Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi sono manifestamente infondati poiché, al di là dell'apparente richiamo ai vizi di legittimità, in realtà sono costruiti in fatto, contrapponendo la ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Tutti i motivi, inoltre, sono manifestamente inammissibili, in quanto articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli *stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata): non sussistono dubbi circa la attendibilità dei risultati degli accertamenti del tasso alcolemico, stante l'avvenuta omologazione e revisione dell'etilometro; non è stata allegata alcuna prova circa la sussistenza di difetti nell'omologazione e revisione in questione; gli accertamenti sono stati eseguiti a distanza di meno di un'ora dall'incidente e la difformità rispetto agli orari che risultano dagli scontrini è dovuta al mancato aggiornamento dell'ora legale nell'apparecchio; ai fini della sussistenza dell'aggravante rileva la dinamica dell'incidente; infine, si esclude l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. a fronte della condotta dell'imputata, la quale, neopatentata, si è posta alla guida di notte e con tasso alcolemico piuttosto elevato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen