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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 32386/2026

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ibunale del riesame di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 16 marzo 2026, il Tribunale di Napoli rigettava larichiesta di riesame proposta dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del GIPdel Tribunale di Napoli del 6 febbraio 2026 che gli aveva applicato la misuracautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.

In particolare, ilTribunale riteneva che il materiale captativo fornisse elementi sufficienti aritenere [OSCURATO:PERSONA] intraneo al clan [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], rigettando leargomentazioni difensive relative al difetto di gravità indiziaria, sostenuto inragione della episodicità delle condotte del ricorrente, dell’assenza di captazionidi conversazioni tenute personalmente dal ricorrente, e della limitata rilevanzaprobatoria delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, GiulianoSalvatore, in quanto frutto di conoscenza de relato.

Riteneva altresì sussistenti leesigenze cautelari ed idonea la misura custodiale applicata.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 416-bis cod. pen.,lamenta che il Tribunale abbia disatteso i principi espressi da questa Cortedi legittimità con le sentenze a SU, Mannino, n. 33748 del 2005 e SU,Modaffari, n. 36958 del 2021, in ordine ai caratteri della condotta di“partecipazione”.

Più precisamente, contesta la valenza probatoria delladichiarazione di disponibilità espressa il 7.5.2022 dal ricorrente a GiulianoLuigi, anche in ragione della laconicità della risposta ricevuta, nonché laequivocità della condotta consistita nel comunicare le richieste del sodale,[OSCURATO:PERSONA].

Deduce che i due episodi non sono indicativi di quelruolo dinamico e funzionale alla vitalità del clan, richiesto dallagiurisprudenza.2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 192 cod.proc. pen., censura la decisione sotto il profilo della valutazione degliindizi costituiti dalle riprese video del giorno 20.6.2022 e dallaconversazione intrattenuta nella riunione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Con riferimento alla prima, osserva che la partecipazione di DeMartino alla riunione tenutasi presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] èmeramente congetturale, essendo egli stato visto solo parcheggiarepresso l’abitazione e guardare presso la stessa, ma non essendocielementi per sostenere che egli sia entrato e vi abbia partecipato.Con riferimento al secondo elemento in quanto il riferimento al“discorso” da fare a “la caciotta” (alias [OSCURATO:PERSONA]), nellalettura difensiva, è indicativa più di una contrapposizione, che non di unacomunanza di interessi.

Aggiunge che il riferimento alla “mesata” e alla“piazza” di [OSCURATO:PERSONA], senza ulteriori specif icazioni, non èsufficientemente probante della intraneità del ricorrente nel clan, essendola dichiarazione decontestualizzata e potenzialmente relativa ad altrefattispecie criminose, diverse da quella contestata.

Infine, evidenzia che lecaptazioni delle conversazioni intrattenute dal ricorrente sonoassolutamente irrilevanti ai fini probatori, il che costituisce, nellaprospettiva difensiva, una smentita logica dell’appartenenza al clan, inquanto, diversamente, le comunicazioni sarebbero state più assidue.2.3 Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen., lamenta che siano state recepite lepropalazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], il quale hafornito informazioni de relato, senza ricostruire la catena delle fonti e inassenza di riscontri.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto di dichiarare inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, consentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «Intema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorsoper cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che adesso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamentodelle risultanze probatorie.[...]».

Il ricorso per cassazione in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pertanto, consente al giudicedi legittimità la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delleragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non ilcontrollo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazionedi circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Rv. 276976-01).Con specifico riferimento alle doglianze in punto di gravità indiziaria,incentrate sulla prospettazione di una diversa interpretazione delmateriale investigativo di tipo intercettivo, l’indirizzo costante dellagiurisprudenza considera questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può esseresindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicitàed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (così, trale tante, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01;Sez.2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784– 01; Sez. 6, n.17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724 - 01).3.

In punto di partecipazione ad associazione mafiosa, è statoaffermato che “La condotta di partecipazione ad associazione di tipomafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nellastruttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa adisposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni finicriminosi. (Sez.

U. n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01; Sez.

U, n.16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez.

U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01).Si è altresì precisato che ai fini dell'integrazione della condotta dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che ilmembro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi delprogramma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne lastruttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli vengariconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale, e potendosiricavare la prova della partecipazione anche dal compimento di una o piùsono stati ritenuti significativi indizi della partecipazione al sodalizioalcune conversazioni intercettate tra l'indagato ed uno degli organizzatoridella cosca mafiosa aventi ad oggetto il traffico di stupefacenti, ilmantenimento dei detenuti, la riscossione e la gestione delle sommeversate al clan dai gestori delle piazze di spaccio, e la possibilità cheall'indagato venisse affidata la gestione del settore del gioco e dellescommesse) (Sez. 1, n. 10941 del 18/12/2025, Rv. 276122-01; Sez. 2,n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122).4.

Tanto premesso, si osserva che il Tribunale ha individuato laprova dei gravi indizi di colpevolezza del ricorrente in ordina alla suacondotta di partecipe all’associazione camorristica in talune intercettazionie riprese video.

In particolare, nella captazione dell’incontro tra VassalloVincenzo e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i due commentavanola richiesta pervenuta da [OSCURATO:PERSONA], tramite l’odierno ricorrente,avente ad oggetto la ricezione di una somma maggiore di denaro.

IlTribunale osservava che, nel rispetto delle gerarchie esistenti all’internodel clan, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] divedersi assegnati i proventi dell’attività di spaccio della zona di SanGaetano. [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato la richiesta al vertice del clanMazzarella il quale, appunto, riferiva a [OSCURATO:PERSONA] quanto riferitogli dal“caciotta” ovvero [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame osservava che lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito la richiesta a [OSCURATO:PERSONA], il qualese ne era fatto portavoce presso il vertice della cosca, era indicativo dellaintraneità di [OSCURATO:PERSONA] nel clan, in quanto depositario delle richiesteconnesse ad attività illecite e in quanto in rapporto con i vertici del clan.Nell’individuare in tale condotta una forma di partecipazione al sodalizio e,quindi, un indice dell’intraneità della cosca, il Tribunale ha fatto correttaapplicazione dei principi espressi da questa Corte, la quale con lasentenza della Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, Rv. 282661-01 haaffermato il principio per cui l'attribuzione del ruolo di partecipeall'associazione di stampo mafioso ben può fondarsi su elementi indiziari,tra i quali assume rilievo anche l'accertata sussistenza di un rapportogerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramentepartecipi del sodalizio (in ordine alla rilevanza del rapporto gerarchicoSez. 6, n. 1612 del 11/1/2000, Ferone, Rv. 216635; sia pur con riguardoall'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si veda Sez.5, n.8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207).In occasione della conversazione, peraltro, gli interlocutoririmanevano allarmati dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse formulato larichiesta al telefono, facendo nomi e riferimenti, tanto che Mazzarellaordinava a [OSCURATO:PERSONA] di dire a [OSCURATO:PERSONA] di non fare nomi né riferimenti altelefono e [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere rimproverato [OSCURATO:PERSONA] per avereavuto tale conversazione telefonica: “gliel’ho detto, gliel’ho detto pure ioalla Caciotta, gliel’ho detto ma fammi capire, ma come ti quello mi mandai messaggi così tu con questi così bloccali”.Ulteriore indizio di intraneità alle attività del clan veniva tratta dallaconversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso dellaquale si apprendeva che il controllo sugli immobili di Forcella era in manoal clan, il quale doveva autorizzare le eventuali iniziative dei proprietari,ad es. su eventuali locazioni.

Nel corso della telefonata emergeva che DeMartino aveva gestito alcuni di questi immobili locati a prostitute.Ulteriore indizio rilevante veniva individuato nella conversazioneintercettata il 7.5.2022 quando, a seguito della scarcerazione di GiulianoLuigi, [OSCURATO:PERSONA] si recava a fargli visita e, nell’occasione, gli manifestavala propria disponibilità e fedeltà: “...se posso, per esempio, posso essered’aiuto...noi eeh siamo a disposizione.

Per qualsiasi parte noi...siamoinsieme a voi...capito? Infamità non ne facciamo......se c’è qualche litigio,qualcuno qualche gratta capo...qualcuno ci viene...noi siamo qua sopra ela risolviamo noi se eeh...sempre a disposizione.

Lo zio lo sa”.Il Tribunale ha ritenuto che l’atteggiamento di disponibilità palesatosia indice di appartenenza e che costituisca grave indizio dell’elementosoggettivo del reato in quanto dimostrativa della volontà di fare partedella compagine criminosa al fine di condividerne l'attività svolta e gliobiettivi criminali.

A ciò si aggiunga che la disponibilità a risolvereproblemi insorti tra gli affiliati costituisce ulteriore indice di appartenenza,secondo la giurisprudenza di questa Corte che, sul punto, ha affermatoche «Configura la condotta di partecipazione ad associazione di tipomafioso l'attività di "paciere", svolta da parte di esponenti di primo pianodi una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fattila funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima» (Sez. 3,n. 25994 del 22/07/2020, Rv. 279825 – 01).Ulteriore conversazione significativa della partecipazione delricorrente all’associazione veniva rinvenuta dal Tribunale del riesame inquella intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale si discutevadegli affari del clan e si organizzavano strategie.

In quell’occasione,risalente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel discutere circa le “mesate” ai sodali e allanecessità di percepire i denari provenienti dalle attività illecite, i presentifacevano riferimento alla piazza gestita da “Caciotta” e da altro soggetto,tale “Cesare”, la quale assicurava alcuni introiti.

Emergeva, quindi, che DeMartino era considerato un “compagno”, che gestiva una delle piazze dispaccio, che era uno degli interlocutori con i quali si doveva parlare pertrovare un accordo sul punto al fine di mantenere gli equilibri nel gruppo(“a Cesare si fa un discorso...alla Caciotta si fa un discorso e vediamocom’è...”).

Non può condividersi l’eccezione difensiva, secondo la quale lacaptazione non costituisce indizio univoco dell’appartenenza, potendoessere sintomatica anche di altri tipi di reati.

Invero, la valenzadimostrativa attribuita dal Tribunale alla captazione in oggetto trovaconferma nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto cherispondono di associazione mafiosa coloro che svolgano attività di spacciodi stupefacenti, qualora, pur avendo operato esclusivamente nell'ambitodel traffico di stupefacenti, lo abbiano fatto nella consapevolezza che lostesso fosse gestito dal sodalizio mafioso (Sez. 6, n. 17002 del20/03/2025, Rv. 2880048-01).Non condivisibile, d’altro canto, è il significato di contrapposizionetenuto conto che l’esistenza di interessi contrapposti non è di ostacolo alriconoscimento della associazione ove ne sussistano gli altri elementi e sicollabori tutti per il perseguimento delle finalità del clan.Conferma, peraltro, il Tribunale traeva dalle dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale, nell’interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA],riferiva di una riunione del dicembre 2020, cui avevano partecipato varisoggetti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], in qualità di capo di una delle piazze dispaccio, nel corso della quale si era parlato delle modalità di gestionedelle piazze e dei criteri di ripartizione dei proventi dell’attività criminosa.Sul punto, deve osservarsi che infondata è l’eccezione difensiva inordine all’assenza di riscontri delle dichiarazioni del collaboratore digiustizia, alla luce degli ulteriori elementi sopra evidenziati checostituiscono argomenti di conferma di quanto riferito dal propalante inordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell’attività del sodalizio.Peraltro, il dichiarante, in ordine al ruolo assunto dall’odiernoricorrente, ha riferito anche circostanze constatate personalmente.

Siallude alla partecipazione alla riunione del dicembre 2020, alla qualepresenziarono sia il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA].Ulteriore indizio individuato dal Tribunale si trae dalle conversazionidalle quali si desume che “Caciotta” percepiva la “mesata”.

Si tratta dielemento dotato di particolare forza probatoria, essendo lo stipendiomafioso indice inequivocabile di intraneità e di collaborazione fattivaall’attività del clan.Quanto all’indizio costituito dalla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad unariunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenuta presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA],desunta da una ripresa video, si osserva che, effettivamente, l’elementodi prova non è univoco nella sua interpretazione.

Per quanto è datodesumere dall’ordinanza, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione sidesume dal fatto che egli parcheggiava in prossimità dell’abitazione diMazzarella, verso la quale rivolgeva lo sguardo, per poi dirigersi in quelladirezione.

In ogni caso, l’incertezza sul valore probatorio della ripresavideo non è tale da scardinare la costruzione accusatoria recepita dal GIPe dal Tribunale del riesame.

Ed infatti, ove anche si espella tale elementodi prova, la motivazione dell’ordinanza impugnata rimane comunqueidonea a supportare l’applicazione della misura cautelare, essendo fondatasu plurimi indizi di partecipazione la cui interpretazione risulta conformeagli orientamenti espressi da questa Corte, come sopra richiamati.5.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Deve mandarsi alla Cancelleria per gli adempimenti di cuiall’art. 94, comma 1-ter, disp. att cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale del riesame di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 16 marzo 2026, il Tribunale di Napoli rigettava larichiesta di riesame proposta dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del GIPdel Tribunale di Napoli del 6 febbraio 2026 che gli aveva applicato la misuracautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. In particolare, ilTribunale riteneva che il materiale captativo fornisse elementi sufficienti aritenere [OSCURATO:PERSONA] intraneo al clan [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], rigettando leargomentazioni difensive relative al difetto di gravità indiziaria, sostenuto inragione della episodicità delle condotte del ricorrente, dell’assenza di captazionidi conversazioni tenute personalmente dal ricorrente, e della limitata rilevanzaprobatoria delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, GiulianoSalvatore, in quanto frutto di conoscenza de relato. Riteneva altresì sussistenti leesigenze cautelari ed idonea la misura custodiale applicata.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 416-bis cod. pen.,lamenta che il Tribunale abbia disatteso i principi espressi da questa Cortedi legittimità con le sentenze a SU, Mannino, n. 33748 del 2005 e SU,Modaffari, n. 36958 del 2021, in ordine ai caratteri della condotta di“partecipazione”. Più precisamente, contesta la valenza probatoria delladichiarazione di disponibilità espressa il 7.5.2022 dal ricorrente a GiulianoLuigi, anche in ragione della laconicità della risposta ricevuta, nonché laequivocità della condotta consistita nel comunicare le richieste del sodale,[OSCURATO:PERSONA]. Deduce che i due episodi non sono indicativi di quelruolo dinamico e funzionale alla vitalità del clan, richiesto dallagiurisprudenza.2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 192 cod.proc. pen., censura la decisione sotto il profilo della valutazione degliindizi costituiti dalle riprese video del giorno 20.6.2022 e dallaconversazione intrattenuta nella riunione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Con riferimento alla prima, osserva che la partecipazione di DeMartino alla riunione tenutasi presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] èmeramente congetturale, essendo egli stato visto solo parcheggiarepresso l’abitazione e guardare presso la stessa, ma non essendocielementi per sostenere che egli sia entrato e vi abbia partecipato.Con riferimento al secondo elemento in quanto il riferimento al“discorso” da fare a “la caciotta” (alias [OSCURATO:PERSONA]), nellalettura difensiva, è indicativa più di una contrapposizione, che non di unacomunanza di interessi. Aggiunge che il riferimento alla “mesata” e alla“piazza” di [OSCURATO:PERSONA], senza ulteriori specif icazioni, non èsufficientemente probante della intraneità del ricorrente nel clan, essendola dichiarazione decontestualizzata e potenzialmente relativa ad altrefattispecie criminose, diverse da quella contestata. Infine, evidenzia che lecaptazioni delle conversazioni intrattenute dal ricorrente sonoassolutamente irrilevanti ai fini probatori, il che costituisce, nellaprospettiva difensiva, una smentita logica dell’appartenenza al clan, inquanto, diversamente, le comunicazioni sarebbero state più assidue.2.3 Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen., lamenta che siano state recepite lepropalazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], il quale hafornito informazioni de relato, senza ricostruire la catena delle fonti e inassenza di riscontri.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto di dichiarare inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, consentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «Intema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorsoper cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che adesso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamentodelle risultanze probatorie.[...]». Il ricorso per cassazione in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pertanto, consente al giudicedi legittimità la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delleragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non ilcontrollo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazionedi circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Rv. 276976-01).Con specifico riferimento alle doglianze in punto di gravità indiziaria,incentrate sulla prospettazione di una diversa interpretazione delmateriale investigativo di tipo intercettivo, l’indirizzo costante dellagiurisprudenza considera questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può esseresindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicitàed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (così, trale tante, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01;Sez.2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784– 01; Sez. 6, n.17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724 - 01).3. In punto di partecipazione ad associazione mafiosa, è statoaffermato che “La condotta di partecipazione ad associazione di tipomafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nellastruttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa adisposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni finicriminosi. (Sez. U. n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01; Sez. U, n.16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01).Si è altresì precisato che ai fini dell'integrazione della condotta dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che ilmembro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi delprogramma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne lastruttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli vengariconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale, e potendosiricavare la prova della partecipazione anche dal compimento di una o piùsono stati ritenuti significativi indizi della partecipazione al sodalizioalcune conversazioni intercettate tra l'indagato ed uno degli organizzatoridella cosca mafiosa aventi ad oggetto il traffico di stupefacenti, ilmantenimento dei detenuti, la riscossione e la gestione delle sommeversate al clan dai gestori delle piazze di spaccio, e la possibilità cheall'indagato venisse affidata la gestione del settore del gioco e dellescommesse) (Sez. 1, n. 10941 del 18/12/2025, Rv. 276122-01; Sez. 2,n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122).4. Tanto premesso, si osserva che il Tribunale ha individuato laprova dei gravi indizi di colpevolezza del ricorrente in ordina alla suacondotta di partecipe all’associazione camorristica in talune intercettazionie riprese video. In particolare, nella captazione dell’incontro tra VassalloVincenzo e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i due commentavanola richiesta pervenuta da [OSCURATO:PERSONA], tramite l’odierno ricorrente,avente ad oggetto la ricezione di una somma maggiore di denaro. IlTribunale osservava che, nel rispetto delle gerarchie esistenti all’internodel clan, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] divedersi assegnati i proventi dell’attività di spaccio della zona di SanGaetano. [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato la richiesta al vertice del clanMazzarella il quale, appunto, riferiva a [OSCURATO:PERSONA] quanto riferitogli dal“caciotta” ovvero [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame osservava che lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito la richiesta a [OSCURATO:PERSONA], il qualese ne era fatto portavoce presso il vertice della cosca, era indicativo dellaintraneità di [OSCURATO:PERSONA] nel clan, in quanto depositario delle richiesteconnesse ad attività illecite e in quanto in rapporto con i vertici del clan.Nell’individuare in tale condotta una forma di partecipazione al sodalizio e,quindi, un indice dell’intraneità della cosca, il Tribunale ha fatto correttaapplicazione dei principi espressi da questa Corte, la quale con lasentenza della Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, Rv. 282661-01 haaffermato il principio per cui l'attribuzione del ruolo di partecipeall'associazione di stampo mafioso ben può fondarsi su elementi indiziari,tra i quali assume rilievo anche l'accertata sussistenza di un rapportogerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramentepartecipi del sodalizio (in ordine alla rilevanza del rapporto gerarchicoSez. 6, n. 1612 del 11/1/2000, Ferone, Rv. 216635; sia pur con riguardoall'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si veda Sez.5, n.8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207).In occasione della conversazione, peraltro, gli interlocutoririmanevano allarmati dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse formulato larichiesta al telefono, facendo nomi e riferimenti, tanto che Mazzarellaordinava a [OSCURATO:PERSONA] di dire a [OSCURATO:PERSONA] di non fare nomi né riferimenti altelefono e [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere rimproverato [OSCURATO:PERSONA] per avereavuto tale conversazione telefonica: “gliel’ho detto, gliel’ho detto pure ioalla Caciotta, gliel’ho detto ma fammi capire, ma come ti quello mi mandai messaggi così tu con questi così bloccali”.Ulteriore indizio di intraneità alle attività del clan veniva tratta dallaconversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso dellaquale si apprendeva che il controllo sugli immobili di Forcella era in manoal clan, il quale doveva autorizzare le eventuali iniziative dei proprietari,ad es. su eventuali locazioni. Nel corso della telefonata emergeva che DeMartino aveva gestito alcuni di questi immobili locati a prostitute.Ulteriore indizio rilevante veniva individuato nella conversazioneintercettata il 7.5.2022 quando, a seguito della scarcerazione di GiulianoLuigi, [OSCURATO:PERSONA] si recava a fargli visita e, nell’occasione, gli manifestavala propria disponibilità e fedeltà: “...se posso, per esempio, posso essered’aiuto...noi eeh siamo a disposizione. Per qualsiasi parte noi...siamoinsieme a voi...capito? Infamità non ne facciamo......se c’è qualche litigio,qualcuno qualche gratta capo...qualcuno ci viene...noi siamo qua sopra ela risolviamo noi se eeh...sempre a disposizione. Lo zio lo sa”.Il Tribunale ha ritenuto che l’atteggiamento di disponibilità palesatosia indice di appartenenza e che costituisca grave indizio dell’elementosoggettivo del reato in quanto dimostrativa della volontà di fare partedella compagine criminosa al fine di condividerne l'attività svolta e gliobiettivi criminali. A ciò si aggiunga che la disponibilità a risolvereproblemi insorti tra gli affiliati costituisce ulteriore indice di appartenenza,secondo la giurisprudenza di questa Corte che, sul punto, ha affermatoche «Configura la condotta di partecipazione ad associazione di tipomafioso l'attività di "paciere", svolta da parte di esponenti di primo pianodi una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fattila funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima» (Sez. 3,n. 25994 del 22/07/2020, Rv. 279825 – 01).Ulteriore conversazione significativa della partecipazione delricorrente all’associazione veniva rinvenuta dal Tribunale del riesame inquella intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale si discutevadegli affari del clan e si organizzavano strategie. In quell’occasione,risalente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel discutere circa le “mesate” ai sodali e allanecessità di percepire i denari provenienti dalle attività illecite, i presentifacevano riferimento alla piazza gestita da “Caciotta” e da altro soggetto,tale “Cesare”, la quale assicurava alcuni introiti. Emergeva, quindi, che DeMartino era considerato un “compagno”, che gestiva una delle piazze dispaccio, che era uno degli interlocutori con i quali si doveva parlare pertrovare un accordo sul punto al fine di mantenere gli equilibri nel gruppo(“a Cesare si fa un discorso...alla Caciotta si fa un discorso e vediamocom’è...”). Non può condividersi l’eccezione difensiva, secondo la quale lacaptazione non costituisce indizio univoco dell’appartenenza, potendoessere sintomatica anche di altri tipi di reati. Invero, la valenzadimostrativa attribuita dal Tribunale alla captazione in oggetto trovaconferma nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto cherispondono di associazione mafiosa coloro che svolgano attività di spacciodi stupefacenti, qualora, pur avendo operato esclusivamente nell'ambitodel traffico di stupefacenti, lo abbiano fatto nella consapevolezza che lostesso fosse gestito dal sodalizio mafioso (Sez. 6, n. 17002 del20/03/2025, Rv. 2880048-01).Non condivisibile, d’altro canto, è il significato di contrapposizionetenuto conto che l’esistenza di interessi contrapposti non è di ostacolo alriconoscimento della associazione ove ne sussistano gli altri elementi e sicollabori tutti per il perseguimento delle finalità del clan.Conferma, peraltro, il Tribunale traeva dalle dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale, nell’interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA],riferiva di una riunione del dicembre 2020, cui avevano partecipato varisoggetti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], in qualità di capo di una delle piazze dispaccio, nel corso della quale si era parlato delle modalità di gestionedelle piazze e dei criteri di ripartizione dei proventi dell’attività criminosa.Sul punto, deve osservarsi che infondata è l’eccezione difensiva inordine all’assenza di riscontri delle dichiarazioni del collaboratore digiustizia, alla luce degli ulteriori elementi sopra evidenziati checostituiscono argomenti di conferma di quanto riferito dal propalante inordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell’attività del sodalizio.Peraltro, il dichiarante, in ordine al ruolo assunto dall’odiernoricorrente, ha riferito anche circostanze constatate personalmente. Siallude alla partecipazione alla riunione del dicembre 2020, alla qualepresenziarono sia il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA].Ulteriore indizio individuato dal Tribunale si trae dalle conversazionidalle quali si desume che “Caciotta” percepiva la “mesata”. Si tratta dielemento dotato di particolare forza probatoria, essendo lo stipendiomafioso indice inequivocabile di intraneità e di collaborazione fattivaall’attività del clan.Quanto all’indizio costituito dalla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad unariunione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenuta presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA],desunta da una ripresa video, si osserva che, effettivamente, l’elementodi prova non è univoco nella sua interpretazione. Per quanto è datodesumere dall’ordinanza, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione sidesume dal fatto che egli parcheggiava in prossimità dell’abitazione diMazzarella, verso la quale rivolgeva lo sguardo, per poi dirigersi in quelladirezione. In ogni caso, l’incertezza sul valore probatorio della ripresavideo non è tale da scardinare la costruzione accusatoria recepita dal GIPe dal Tribunale del riesame. Ed infatti, ove anche si espella tale elementodi prova, la motivazione dell’ordinanza impugnata rimane comunqueidonea a supportare l’applicazione della misura cautelare, essendo fondatasu plurimi indizi di partecipazione la cui interpretazione risulta conformeagli orientamenti espressi da questa Corte, come sopra richiamati.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Deve mandarsi alla Cancelleria per gli adempimenti di cuiall’art. 94, comma 1-ter, disp. att cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32386/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris