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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 17759/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14813/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 825/16,depositata il 24/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che non ha svolto attività difensiva , avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p.di Forlì che, invece, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego frapposto dall’Amministrazione in risposta al l’istanza di rimborso della maggiore ritenuta attuata sulle competenze versate dal Fondo previdenziale complementare ai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA](BCI).

2. La ricorrente, dipendente della BCI, aveva versato, sino al 1994, il 7,75 per cento dei contributi ad un Fondo di previdenza complementare negoziato con il datore di lavoro.

Per l’effetto, lamentava che il Fondo pensioni, nell’effettuare quale sostituto d’imposta le ritenute fiscali sulla l iquidazione della posizione previdenziale individuale (c.d.

«zainetto»), non aveva applicato l’art. 17, comma 2, (poi art. 19) t.u.i.r. e non aveva detrattodall’imponibile un importo corrispondente ai contributi versati al fondo dalla data di assunzione esino al 1994.

3. La C.t.p. accoglieva la domanda di rimborso, sul presupposto che la contribuente avesse versato dalla data di assunzione e fino al 31 dicembre 1994 il contributo del 7,75 per cento secondo quanto previsto dallo statuto del Fondo e che, diconseguenza, andasse esclusa dalla base imponibile il 4 per cento dei contributi versati sino a tale data in quanto versati dal lavoratore e, pertanto, esenti da imposizione fiscale.

4. La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado.In particolare, rigettava l’eccezione dell’Agenzia delle entrate –che aveva contestato la deducibilità dei contributi sul presupposto che gli stessi non fossero stati sostenuti dal lavoratore, ma daldatore di lavoro – rilevando che la contribuente aveva prodotto copia deicedolini degli stipendi dai quali risultava la detrazione del contributo e che, pertanto, vi era prova Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 dell’onere sostenuto.

Aggiungeva che questo era l’unico dato rilevante ai fini della decisione e non «i riferimenti a accordi sindacali e clausole di rito».

Per l’effetto, affermava che le somme corrisposte dal Fondo pensione alla contribuente fossero imponibili, ai sensi dell’art. 19 t.u.i.r. al netto dei contributi corrisposti.

Considerato che:

1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 17 (ora 19), comma 2, e 48 (ora 51), comma 2 t.u.i.r.

Evidenzia che la Banca,dal 1955 al 1994, si era assunta l'onere di pagare la contribuzione obbligatoria dovuta all'Inps gravante, per legge, sui lavoratori dipendenti, mentre i dipendenti avevanoversato l'intera quota contributiva al Fondo pensioni per il personale della Banca con trattenute in busta paga; tale meccanismo contabile aveva determinato un «incrocio contributivo», detto chassé-croísé, che aveva evitato la doppia contabilità sia per i contributi previdenziali destinati all'Inps, sia per i contributi destinati al Fondo; che il sistema così descritto era stato superato da un accordo tra la Banca e le organizzazioni sindacali, in forza del quale dal 1° gennaio 1995 il contributo al fondo di previdenza complementare, di competenza della banca, era stato posto anche formalmente a carico della stessa, mentre quello destinato all’Inps, gravante per legge sul lavoratore, era stato posto, anche formalmente , a carico di quest’ultimo.

Deduce, per l’effetto, che solo i contributi obbligatori Inps avevano goduto dell’esenzione fiscale, mentre i contributi relativi alla previdenza complementare, solo formalmente a carico del lavoratore sino al 1994, non potevano godere dell’agevolazione fiscale.

Per l’effetto, censura la sentenza impugnata per aver considerato detraibili dall’imponibile di cui al fondo di previdenza complementare i Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 contributi versati solo formalmente, sino al 1994, dai lavoratori, eccedenti la misura del 4 per cento rispetto alla misura del 7,5 per cento di quelli versati al Fondo.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Secondo l'indirizzoconsolidato espresso dalla giurisprudenza della Corte, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd.

«zainetto»), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r.,reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituitadall'intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, lett. a), t.u.i.r. (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (cfr., tra le tante, Cass. 14/03/2022, n. 8242, Cass. 18/11/2021, n. 35256, Cass. 08/05/ 2019, n. 12151 , Cass.04/01/2018, n. 124Cass. 29/10/2014 n. 23030).

Pertanto, l 'imponibile delle prestazioni erog ate dai F ondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica, essendo fiscalmente esenti a norma dell'art. 48 t.u.i.r., vigente ratione temporis (oggi art. 51 t.u.i.r .) soltanto i co ntributi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 previdenziali obbligatori, cioè quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge(Cass. 15/10/2021, n. 28402).

2.2. La C.t.r., riconoscendo il diritto al rimborso con riferimento ai contributi corrisposti dal lavoratore, non si è attenuta agli indicati principi.

3. Pertanto, in accoglimento del ricorso,la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art.384 cod. proc. civ.secondo comma , cod. proc. civ. , la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso proposto dalla contribuente. 4.Le spese relative ai gradi del giudizio di merito, avuto riguardo all’andamento delprocesso ed alla particolarità della materia , vanno integralmente compensate tra le parti, mentre le spese relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese relative ai gradi del giudizio di merito e condanna l’intimata al pagamento , in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14813/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 825/16,depositata il 24/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che non ha svolto attività difensiva , avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p.di Forlì che, invece, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego frapposto dall’Amministrazione in risposta al l’istanza di rimborso della maggiore ritenuta attuata sulle competenze versate dal Fondo previdenziale complementare ai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA](BCI). 2. La ricorrente, dipendente della BCI, aveva versato, sino al 1994, il 7,75 per cento dei contributi ad un Fondo di previdenza complementare negoziato con il datore di lavoro. Per l’effetto, lamentava che il Fondo pensioni, nell’effettuare quale sostituto d’imposta le ritenute fiscali sulla l iquidazione della posizione previdenziale individuale (c.d. «zainetto»), non aveva applicato l’art. 17, comma 2, (poi art. 19) t.u.i.r. e non aveva detrattodall’imponibile un importo corrispondente ai contributi versati al fondo dalla data di assunzione esino al 1994. 3. La C.t.p. accoglieva la domanda di rimborso, sul presupposto che la contribuente avesse versato dalla data di assunzione e fino al 31 dicembre 1994 il contributo del 7,75 per cento secondo quanto previsto dallo statuto del Fondo e che, diconseguenza, andasse esclusa dalla base imponibile il 4 per cento dei contributi versati sino a tale data in quanto versati dal lavoratore e, pertanto, esenti da imposizione fiscale. 4. La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado.In particolare, rigettava l’eccezione dell’Agenzia delle entrate –che aveva contestato la deducibilità dei contributi sul presupposto che gli stessi non fossero stati sostenuti dal lavoratore, ma daldatore di lavoro – rilevando che la contribuente aveva prodotto copia deicedolini degli stipendi dai quali risultava la detrazione del contributo e che, pertanto, vi era prova Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 dell’onere sostenuto. Aggiungeva che questo era l’unico dato rilevante ai fini della decisione e non «i riferimenti a accordi sindacali e clausole di rito». Per l’effetto, affermava che le somme corrisposte dal Fondo pensione alla contribuente fossero imponibili, ai sensi dell’art. 19 t.u.i.r. al netto dei contributi corrisposti. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 17 (ora 19), comma 2, e 48 (ora 51), comma 2 t.u.i.r. Evidenzia che la Banca,dal 1955 al 1994, si era assunta l'onere di pagare la contribuzione obbligatoria dovuta all'Inps gravante, per legge, sui lavoratori dipendenti, mentre i dipendenti avevanoversato l'intera quota contributiva al Fondo pensioni per il personale della Banca con trattenute in busta paga; tale meccanismo contabile aveva determinato un «incrocio contributivo», detto chassé-croísé, che aveva evitato la doppia contabilità sia per i contributi previdenziali destinati all'Inps, sia per i contributi destinati al Fondo; che il sistema così descritto era stato superato da un accordo tra la Banca e le organizzazioni sindacali, in forza del quale dal 1° gennaio 1995 il contributo al fondo di previdenza complementare, di competenza della banca, era stato posto anche formalmente a carico della stessa, mentre quello destinato all’Inps, gravante per legge sul lavoratore, era stato posto, anche formalmente , a carico di quest’ultimo. Deduce, per l’effetto, che solo i contributi obbligatori Inps avevano goduto dell’esenzione fiscale, mentre i contributi relativi alla previdenza complementare, solo formalmente a carico del lavoratore sino al 1994, non potevano godere dell’agevolazione fiscale. Per l’effetto, censura la sentenza impugnata per aver considerato detraibili dall’imponibile di cui al fondo di previdenza complementare i Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 contributi versati solo formalmente, sino al 1994, dai lavoratori, eccedenti la misura del 4 per cento rispetto alla misura del 7,5 per cento di quelli versati al Fondo. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Secondo l'indirizzoconsolidato espresso dalla giurisprudenza della Corte, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. «zainetto»), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r.,reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituitadall'intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi dell’art. 48, lett. a), t.u.i.r. (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (cfr., tra le tante, Cass. 14/03/2022, n. 8242, Cass. 18/11/2021, n. 35256, Cass. 08/05/ 2019, n. 12151 , Cass.04/01/2018, n. 124Cass. 29/10/2014 n. 23030). Pertanto, l 'imponibile delle prestazioni erog ate dai F ondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica, essendo fiscalmente esenti a norma dell'art. 48 t.u.i.r., vigente ratione temporis (oggi art. 51 t.u.i.r .) soltanto i co ntributi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 previdenziali obbligatori, cioè quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge(Cass. 15/10/2021, n. 28402). 2.2. La C.t.r., riconoscendo il diritto al rimborso con riferimento ai contributi corrisposti dal lavoratore, non si è attenuta agli indicati principi. 3. Pertanto, in accoglimento del ricorso,la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art.384 cod. proc. civ.secondo comma , cod. proc. civ. , la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso proposto dalla contribuente. 4.Le spese relative ai gradi del giudizio di merito, avuto riguardo all’andamento delprocesso ed alla particolarità della materia , vanno integralmente compensate tra le parti, mentre le spese relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese relative ai gradi del giudizio di merito e condanna l’intimata al pagamento , in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di
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