Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21882/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 8758/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],cooperativa edilizia in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t.rappresentato e di feso dal l ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA],rappres. e difeso dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , per pro- cura speciale in atti; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8345/2023 , de- positatain data 22 . 12 . 2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.02.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA],società Coo- perativa Edilizia, nonché di erede della signora [OSCURATO:PERSONA], conveniva dinnanzi al Tribunale di Roma la suddetta Cooperativa, Et- tore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ta Mascherucci, chiedendo di accertare l'inesistenza, dell ' inefficacia , o la nullità della delibera del consiglio d i amministrazione della convenuta del14 ottobre 2006.

Con sentenza n. 397/2011,il Tribunale dichiarava improponibile la do- manda dell'attore, quale socio della convenuta, in virtù della clausola compromissoria contemplata dall'art. 38 dello statuto della stessa Coo- perativa e rigettava la domanda dell'attore,in qualità di erede leg itti- mario di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; il re- lativo giudizio veniva definito con la sentenza n. 3104/2017 con laqua- le la Corte di Appello di Roma rigettava l'impugnazione principale del [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva quella incidentale della [OSCURATO:PERSONA], ordi- nando la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione di primo grado.

A seguito della sentenza di appello, che aveva ribadito l'improcedibilità delle domande attoree per la predetta clausola compromissoria, Clau- dio [OSCURATO:PERSONA] agiva in sede arbitrale, premettendo di essere socio della Cooperativa, al pari del fratello, [OSCURATO:PERSONA], convenuto, e della ma- dre [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 9 marzo 2007, la quale era stata assegnataria di un immobile della cooperativa, sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 88, interno 10, con posto auto e pertinenze, al quale aveva rinun- ciato con atto del 4 settembre 2006, esprimendo contestualmente il desiderio che tale immobile venisse assegnato aMaria [OSCURATO:PERSONA]- scherucciper spirito di riconoscenza verso la stessa, per l ' assistenza prestatalenel corso degli anni.

A seguito di talerinuncia, con l'impugnata delibera del 14 ottobre 2006, la Cooperativa aveva assegnatodetto immobile alla Mascherucci.

Con lodo del 14 settembre 2018, il collegio arbitrale dichiarava la nullità per illiceità dell'oggetto e contrarietà alle norme imperative della deli- bera adottata il 14 ottobre 2006 dal consiglio di amministrazione della Cooperativa “nella misura in cui dispone l'assegnazione dell'immobile sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 88, piano IV, interno 10, alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], prenotataria con posizione n. 22, invece di disporre l'assegnazione del predetto appartamento al signor [OSCURATO:PERSONA], prenotatario con posizione n. 8 e primo nell'ordine di assegnazione”, e ordinava alla Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., di assegnare l'immobile oggetto del giudizio a Clau- dio [OSCURATO:PERSONA], respingendo ogni altra domanda e condannando le parti in solido al pagamento delle spese della procedura arbitrale.

Al riguardo, il collegio arbitrale osservava che: premessa l'irrilevanza dell'invito ad assegnare l'immobile alla Mascherucci rivolto dalla Modu- gno al consiglio di amministrazione, quest'ultimo, preso atto della ri- nuncia formalizzata dalla Modugno, avrebbe dovuto riacquisire al pa- trimonio della Cooperativa l'appartamento e procedere all ' assegna- zionedello stesso al [OSCURATO:PERSONA], che aveva prioritaria prenotazione, senza favorire illegittimamente un socio.

Con sentenza n. 8343/2023, depositata il 22 dicembre 2023, la Corte d'Appello, decidendo sull'impugnazione proposta avverso il lodo dalla Cooperativa,dichiarava la nullità parziale del lodo impugnato limitata- mente all'ordine di trasferimento ex art. 2392 c.c. dell'immobile og- getto della delibera impugnata: pur rilevando che il lodo aveva corret- tamente affermato l'illegittimità dell'assegnazione dell'immobile, in quanto avvenuta in pregiudizio del [OSCURATO:PERSONA], il quale vantava una priorità al riguardo, l'ordine di trasferimento del bene, ex art. 2932 c.c. era da ritenere illegittimo per la mancata menzione del titolo edilizio e della dichiarazione di conformità catastale.

Avverso il lodo arbitrale la [OSCURATO:PERSONA], C oop. edilizia ricorre i n cassazione con tre motivi, illustrati damemoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunziaviolazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione al disposto dell'art. 50 c.p.c., per aver la Corte d'appello ritenuto che, ai fini della riassunzione del giudizio in- nanzi al collegio arbitrale,il termine di tre mesi non decorr esse dalla data del deposito della sentenza ma dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, soggiungendo che non era stata censurata la ratio decidendi del lodo in ordine all ' osservanza del termine , tenuto conto della sospensione feriale.

Al riguardo, la ricorrente assume invece la tardività della riassunzione della causa innanzi al collegio arbitrale,avvenuta ben oltre il termine di tre mesi prescritto dall'art. 50 del c.p.c. decorrente dalla comunica- zione di avvenuto deposito della sentenza della Corte di appello, effet- tuata in data 11 maggio 2017, posto che il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto che alla fattispecie in esame dovesse applicarsi la previsione normativa di cui all'art. 59 della l. 69/2009, in luogo di quella dell'art. 50 c.p.c. alla quale aveva fatto riferimento la Coopera- tivaappellante.

In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto l'assimilabilità della translatio judicii concretata con la trasposizione in sede arbitrale delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale prima,e successivamente alla Corte d'Ap- pello,ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione in quanto, premesso che lostabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o a quella degli arbitri rituali si configuracome una questione di competenza,la translatio dinanzi al collegio arbitrale era stata effet- tuata, in ragione della clausola compromissoria contemplata dallo sta- tuto della Cooperativa, a norma del l ' art. 50 del c.p.c., che prevede, quale momento di decorrenza del termine, quello del deposito della sentenza, nel caso di specie intervenuto il giorno 11 maggio 2017.

Il secondo motivo deduce nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360 n. 4 per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell ' art. 112 c.p.c. , per aver [OSCURATO:PERSONA] introdotto ladomanda di arbitrato dinanzi al Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, Organo della [OSCURATO:PERSONA],soggetto diverso rispetto a quello individuato nella clausola compromissoria, cioè il Presidente dell'Ordine dei dottori com- mercialisti nel cui ambito ha sede la Cooperativa, come previsto dallo statuto societario all'art. 38.

Al riguardo, la ricorrente lamenta altresì che: la successiva presenta- zione della domanda di arbitrato dinanzi al Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, nel cui ambito aveva sede la C ooperativa, ov- vero dinanzi all'organo designato dalla norma statutaria relativa alla clausola compromissoria, eraintervenuta solo in data 30 ottobre 2017, secondo quanto dedotto nel lodo, dunque assolutamente al di fuori del termine di legge di cui all'art. 50 c.p.c.; ladomanda presentata dinanzi al presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti non era mai stata notificata alla ricorrente fino a quando il collegio arbitrale, nella seduta del 2 febbraio 2018, a seguito dell'eccezione in tal senso sollevata, ne aveva dispostola notificazione.

Il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., per aver la Corte territorialeconfermato la statuizione sul punto del riconoscimento del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di vedersi assegnare l'immobile per cui è causa, sull'erroneo presupposto della mancata in- dicazione, da parte dell'appellante, di specifiche ragioni di nullità, de- ducibili ai sensi della sopra richiamata norma codicistica.

La ricorrente assume sul punto: di aver ampiamente dedotto come il lodo avesse fatto erronea applicazione della disposizione dell'art. 2516 cod. civ., conseguentemente perpetrando un errore di diritto, causa dellanullità del lodo arbitrale, argomentando che il generale principio della parità di trattamento fra i soci di cooperativa non è di per sé tutelato da norme inderogabili previste a pena di nullità, così come invece preteso dall'attore; di aver dedotto in tutti gli scritti del prece- dente grado di giudizio che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato prenota- tario, né tantomeno assegnatario, dell'immobile per cui è causa e, in- vero, sul punto era emerso che le pretese da quest'ultimo avanzate in qualità di erede della di lui madre, [OSCURATO:PERSONA], erano state rigettate dal Tribunale di Roma con pronuncia (sentenza n. 397/2011) confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3104/ 2017, oggi passata in giudicato.

I prim i due motiv i, esaminabili congiuntamente poiché tra loro con- nessi,sono inammissibil i .

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19/07/2013, n. 223, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 ter, comma 2, c.p.c., nella parte in cui escludeva l'applicabilità, ai rapporti tra ar- bitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c., la riassun- zione del giudizio è disciplinata da tale disposizione, ai sensi della quale il termine decorre dalla comunicazione della sentenza che dichiara l'in- competenza.Tuttavia, la mancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente, nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ., non comporta l'invalidità della domanda, ma l'estinzione del giu- dizio, rilevabile anche d'ufficio, ed impedisce la conservazione degli ef- fetti sostanziali e processuali della domanda, ivi compresa l'interru- zione della prescrizione.

Secondo la ricorrente, la Corte d'appello ha omesso di pronunciare in ordine alla relativa eccezione, da essa sollevata nel giudizio arbitrale e riproposta in sede d'impugnazionedel lodo.

La questione, riguardante l'idoneità dell'atto di riassunzione a garantire la conservazione degli effetti della domanda, e quindi la prescrizione del diritto azionato, era stata peraltro sollevata ai sensi non già dell'art. 829 n. 12 c.p.c., riguardante l'omessa pronuncia da parte degli arbitri in ordine ad alcune delle domande o delle eccezioni proposte dalle parti, bensì dell'art. 829 n. 2 cod. proc. civ., riguardante la costituzione del collegio arbitrale, in relazione all'avvenuta proposizione della do- manda di arbitrato dinanzi ad un soggetto diverso da quello previsto dalla clausola compromissoria.

Non risulta inoltre dimostrato che la questione proposta in sede d'im- pugnazione del lodo fosse stata precedentemente sollevata dinanzi agli arbitri, poiché né nell'atto di citazione dinanzi alla Corte d'appello né nel ricorso per cassazione viene riportata testualmente la parte saliente della comparsa di costituzione dinanzi agli arbitri.

Ilmotivo d'impugnazione del lodo era quindi inammissibile, e la Corte d'appello non era tenuta a pronunciarsi al riguardo.

Infine, il terzo motivo è parimenti inammissibileper difetto di specifi- cità.

Invero,la ricorrente riporta la tesi sostenuta nell'atto d'impugnazione, ma omette di trascrivere il motivo con cui sostiene di aver dedotto la violazione dell'art. 2916 cod. civ., con la conseguenza che risulta im- possibile, in questa sede, riscontrare il contenuto della censura da essa proposta avverso il lodo, prima ancora di verificarne la fondatezza.

L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al Giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone infatti l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntual- mente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorsoper cassazione.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello(Cass. 24048/2021).

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso , e condanna l a ricorren te al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 4.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese gene- rali,iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 8758/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],cooperativa edilizia in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t.rappresentato e di feso dal l ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA],rappres. e difeso dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , per pro- cura speciale in atti; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8345/2023 , de- positatain data 22 . 12 . 2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.02.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA],società Coo- perativa Edilizia, nonché di erede della signora [OSCURATO:PERSONA], conveniva dinnanzi al Tribunale di Roma la suddetta Cooperativa, Et- tore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ta Mascherucci, chiedendo di accertare l'inesistenza, dell ' inefficacia , o la nullità della delibera del consiglio d i amministrazione della convenuta del14 ottobre 2006. Con sentenza n. 397/2011,il Tribunale dichiarava improponibile la do- manda dell'attore, quale socio della convenuta, in virtù della clausola compromissoria contemplata dall'art. 38 dello statuto della stessa Coo- perativa e rigettava la domanda dell'attore,in qualità di erede leg itti- mario di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; il re- lativo giudizio veniva definito con la sentenza n. 3104/2017 con laqua- le la Corte di Appello di Roma rigettava l'impugnazione principale del [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva quella incidentale della [OSCURATO:PERSONA], ordi- nando la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione di primo grado. A seguito della sentenza di appello, che aveva ribadito l'improcedibilità delle domande attoree per la predetta clausola compromissoria, Clau- dio [OSCURATO:PERSONA] agiva in sede arbitrale, premettendo di essere socio della Cooperativa, al pari del fratello, [OSCURATO:PERSONA], convenuto, e della ma- dre [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 9 marzo 2007, la quale era stata assegnataria di un immobile della cooperativa, sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 88, interno 10, con posto auto e pertinenze, al quale aveva rinun- ciato con atto del 4 settembre 2006, esprimendo contestualmente il desiderio che tale immobile venisse assegnato aMaria [OSCURATO:PERSONA]- scherucciper spirito di riconoscenza verso la stessa, per l ' assistenza prestatalenel corso degli anni. A seguito di talerinuncia, con l'impugnata delibera del 14 ottobre 2006, la Cooperativa aveva assegnatodetto immobile alla Mascherucci. Con lodo del 14 settembre 2018, il collegio arbitrale dichiarava la nullità per illiceità dell'oggetto e contrarietà alle norme imperative della deli- bera adottata il 14 ottobre 2006 dal consiglio di amministrazione della Cooperativa “nella misura in cui dispone l'assegnazione dell'immobile sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 88, piano IV, interno 10, alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], prenotataria con posizione n. 22, invece di disporre l'assegnazione del predetto appartamento al signor [OSCURATO:PERSONA], prenotatario con posizione n. 8 e primo nell'ordine di assegnazione”, e ordinava alla Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., di assegnare l'immobile oggetto del giudizio a Clau- dio [OSCURATO:PERSONA], respingendo ogni altra domanda e condannando le parti in solido al pagamento delle spese della procedura arbitrale. Al riguardo, il collegio arbitrale osservava che: premessa l'irrilevanza dell'invito ad assegnare l'immobile alla Mascherucci rivolto dalla Modu- gno al consiglio di amministrazione, quest'ultimo, preso atto della ri- nuncia formalizzata dalla Modugno, avrebbe dovuto riacquisire al pa- trimonio della Cooperativa l'appartamento e procedere all ' assegna- zionedello stesso al [OSCURATO:PERSONA], che aveva prioritaria prenotazione, senza favorire illegittimamente un socio. Con sentenza n. 8343/2023, depositata il 22 dicembre 2023, la Corte d'Appello, decidendo sull'impugnazione proposta avverso il lodo dalla Cooperativa,dichiarava la nullità parziale del lodo impugnato limitata- mente all'ordine di trasferimento ex art. 2392 c.c. dell'immobile og- getto della delibera impugnata: pur rilevando che il lodo aveva corret- tamente affermato l'illegittimità dell'assegnazione dell'immobile, in quanto avvenuta in pregiudizio del [OSCURATO:PERSONA], il quale vantava una priorità al riguardo, l'ordine di trasferimento del bene, ex art. 2932 c.c. era da ritenere illegittimo per la mancata menzione del titolo edilizio e della dichiarazione di conformità catastale. Avverso il lodo arbitrale la [OSCURATO:PERSONA], C oop. edilizia ricorre i n cassazione con tre motivi, illustrati damemoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunziaviolazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione al disposto dell'art. 50 c.p.c., per aver la Corte d'appello ritenuto che, ai fini della riassunzione del giudizio in- nanzi al collegio arbitrale,il termine di tre mesi non decorr esse dalla data del deposito della sentenza ma dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, soggiungendo che non era stata censurata la ratio decidendi del lodo in ordine all ' osservanza del termine , tenuto conto della sospensione feriale. Al riguardo, la ricorrente assume invece la tardività della riassunzione della causa innanzi al collegio arbitrale,avvenuta ben oltre il termine di tre mesi prescritto dall'art. 50 del c.p.c. decorrente dalla comunica- zione di avvenuto deposito della sentenza della Corte di appello, effet- tuata in data 11 maggio 2017, posto che il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto che alla fattispecie in esame dovesse applicarsi la previsione normativa di cui all'art. 59 della l. 69/2009, in luogo di quella dell'art. 50 c.p.c. alla quale aveva fatto riferimento la Coopera- tivaappellante. In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto l'assimilabilità della translatio judicii concretata con la trasposizione in sede arbitrale delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale prima,e successivamente alla Corte d'Ap- pello,ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione in quanto, premesso che lostabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o a quella degli arbitri rituali si configuracome una questione di competenza,la translatio dinanzi al collegio arbitrale era stata effet- tuata, in ragione della clausola compromissoria contemplata dallo sta- tuto della Cooperativa, a norma del l ' art. 50 del c.p.c., che prevede, quale momento di decorrenza del termine, quello del deposito della sentenza, nel caso di specie intervenuto il giorno 11 maggio 2017. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360 n. 4 per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell ' art. 112 c.p.c. , per aver [OSCURATO:PERSONA] introdotto ladomanda di arbitrato dinanzi al Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, Organo della [OSCURATO:PERSONA],soggetto diverso rispetto a quello individuato nella clausola compromissoria, cioè il Presidente dell'Ordine dei dottori com- mercialisti nel cui ambito ha sede la Cooperativa, come previsto dallo statuto societario all'art. 38. Al riguardo, la ricorrente lamenta altresì che: la successiva presenta- zione della domanda di arbitrato dinanzi al Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, nel cui ambito aveva sede la C ooperativa, ov- vero dinanzi all'organo designato dalla norma statutaria relativa alla clausola compromissoria, eraintervenuta solo in data 30 ottobre 2017, secondo quanto dedotto nel lodo, dunque assolutamente al di fuori del termine di legge di cui all'art. 50 c.p.c.; ladomanda presentata dinanzi al presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti non era mai stata notificata alla ricorrente fino a quando il collegio arbitrale, nella seduta del 2 febbraio 2018, a seguito dell'eccezione in tal senso sollevata, ne aveva dispostola notificazione. Il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., per aver la Corte territorialeconfermato la statuizione sul punto del riconoscimento del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di vedersi assegnare l'immobile per cui è causa, sull'erroneo presupposto della mancata in- dicazione, da parte dell'appellante, di specifiche ragioni di nullità, de- ducibili ai sensi della sopra richiamata norma codicistica. La ricorrente assume sul punto: di aver ampiamente dedotto come il lodo avesse fatto erronea applicazione della disposizione dell'art. 2516 cod. civ., conseguentemente perpetrando un errore di diritto, causa dellanullità del lodo arbitrale, argomentando che il generale principio della parità di trattamento fra i soci di cooperativa non è di per sé tutelato da norme inderogabili previste a pena di nullità, così come invece preteso dall'attore; di aver dedotto in tutti gli scritti del prece- dente grado di giudizio che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato prenota- tario, né tantomeno assegnatario, dell'immobile per cui è causa e, in- vero, sul punto era emerso che le pretese da quest'ultimo avanzate in qualità di erede della di lui madre, [OSCURATO:PERSONA], erano state rigettate dal Tribunale di Roma con pronuncia (sentenza n. 397/2011) confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3104/ 2017, oggi passata in giudicato. I prim i due motiv i, esaminabili congiuntamente poiché tra loro con- nessi,sono inammissibil i . A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19/07/2013, n. 223, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 ter, comma 2, c.p.c., nella parte in cui escludeva l'applicabilità, ai rapporti tra ar- bitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c., la riassun- zione del giudizio è disciplinata da tale disposizione, ai sensi della quale il termine decorre dalla comunicazione della sentenza che dichiara l'in- competenza.Tuttavia, la mancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente, nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ., non comporta l'invalidità della domanda, ma l'estinzione del giu- dizio, rilevabile anche d'ufficio, ed impedisce la conservazione degli ef- fetti sostanziali e processuali della domanda, ivi compresa l'interru- zione della prescrizione. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello ha omesso di pronunciare in ordine alla relativa eccezione, da essa sollevata nel giudizio arbitrale e riproposta in sede d'impugnazionedel lodo. La questione, riguardante l'idoneità dell'atto di riassunzione a garantire la conservazione degli effetti della domanda, e quindi la prescrizione del diritto azionato, era stata peraltro sollevata ai sensi non già dell'art. 829 n. 12 c.p.c., riguardante l'omessa pronuncia da parte degli arbitri in ordine ad alcune delle domande o delle eccezioni proposte dalle parti, bensì dell'art. 829 n. 2 cod. proc. civ., riguardante la costituzione del collegio arbitrale, in relazione all'avvenuta proposizione della do- manda di arbitrato dinanzi ad un soggetto diverso da quello previsto dalla clausola compromissoria. Non risulta inoltre dimostrato che la questione proposta in sede d'im- pugnazione del lodo fosse stata precedentemente sollevata dinanzi agli arbitri, poiché né nell'atto di citazione dinanzi alla Corte d'appello né nel ricorso per cassazione viene riportata testualmente la parte saliente della comparsa di costituzione dinanzi agli arbitri. Ilmotivo d'impugnazione del lodo era quindi inammissibile, e la Corte d'appello non era tenuta a pronunciarsi al riguardo. Infine, il terzo motivo è parimenti inammissibileper difetto di specifi- cità. Invero,la ricorrente riporta la tesi sostenuta nell'atto d'impugnazione, ma omette di trascrivere il motivo con cui sostiene di aver dedotto la violazione dell'art. 2916 cod. civ., con la conseguenza che risulta im- possibile, in questa sede, riscontrare il contenuto della censura da essa proposta avverso il lodo, prima ancora di verificarne la fondatezza. L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al Giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone infatti l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntual- mente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorsoper cassazione. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello(Cass. 24048/2021). Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso , e condanna l a ricorren te al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 4.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese gene- rali,iva ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti pe
Sentenza Cassazione n. 21882/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris