Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20203/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto. udito il difensore M. Baroni che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 21 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 612 secondo comma, 61 n. 1 cod. pen., commesso in data 18 luglio 2013, alla pena di mesi due di reclusione, esclusa la contestata recidiva, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando tre vizi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 dísp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia omessa motivazione circa la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Rispetto ad espresso motivo di appello, in ordine al diniego del primo giudice, circa le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello si sarebbe limitata a motivare soltanto sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia travisamento della prova con riferimento alle deposizioni dei testimoni, diversi dalla parte civile, ritenuti riscontri alle dichiarazioni rese da quest'ultima.

La Corte territoriale ha affermato che i testi che accompagnavano il sindaco, vittima di minaccia, al momento del fatto avrebbero reso dichiarazioni di conferma della deposizione della parte civile (si tratta del vice sindaco e di tre vigili urbani che si accompagnavano ai Cuomo).

Si osserva che, invece, detta prova verrebbe travisata.

Si tratta di dichiarazioni, allegate al ricorso e riportate, per stralcio a pagg. 8 e sgg. dell'atto di impugnazione, rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale non menzionerebbe l'episodio della pistola che uno dei due giovani aggressori avrebbe provato a sottrargli, circostanza, invece, narrata dalla persona offesa.

Inoltre detto teste descriverebbe l'aggressore con fattezze diverse dall'imputato.

Si sostiene, poi, che [OSCURATO:PERSONA] — pagg. 12 e sgg. — indicata come teste non presente ai fatti ma impegnata a verificare gli immobili, ha dichiarato di aver appreso da Forte (che lo negherebbe), che uno dei due giovani aveva tentato di sottrargli la pistola e che indica il ragazzo biondo, cioè Gargiulo, come distante dal Sindaco.

Infine, quanto al dichiarante [OSCURATO:PERSONA], si osserva che questo non riferirebbe dell'episodio della pistola e affermerebbe che il gruppo di persone, tra cui il Gargiulo, contestavano l'amministrazione nella persona del sindaco, ma che nessuno aveva assunto un comportamento aggressivo verso il Cuomo.2.3.Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale quanto alla partecipazione del ricorrente, a titolo di concorso.

L'imputato era distante dal luogo del fatto, si sarebbe limitato a guardare con fare di sfida la parte civile, spalleggiato dall'altro giovane che aveva provato a sottrarre la pistola al Forte.

Si tratta di mera presenza tale da escludere il concorso di persona nel reato. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la difesa, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato o, comunque, devolve motivi non consentiti.

LI1 primo motivo è inammissibile.

Si osserva, invero, che la motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche effettivamente è assente nel provvedimento censurato.

Tuttavia, si deve rilevare che l'esame dei motivi di appello formulati, consente di notare che il motivo di gravame proposto era generico, in quanto diretto ad evidenziare solo il ruolo marginale dell'imputato, come ridimensionato all'esito dei giudizio di primo grado, mentre la sentenza di primo grado appellata, negava il beneficio sulla base di un duplice ragionamento, valorizzando anche le modalità violente e la gravità del fatto, parte della motivazione non attinta da critica con il gravame.

Sul punto, dunque, questo Collegio rileva l'inammissibilità del motivo di appello, per genericità.

Invero l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). 1.1.11 secondo motivo è inammissibile.

Si osserva che il vizio di travisamento della prova, conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, non rinvenuta nella specie, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.Inoltre, si rileva che le deduzioni svolte circa il contenuto, asseritamente travisato, delle deposizioni testimoniali indicate in ricorso, allegate in ossequio al principio di autosufficienza, in definitiva sollecitano la rilettura delle fonti di prova che si assumono travisata, del tutto inibita a questa Corte di legittimità.

Si deve, poi, rilevare che, comunque, i giudici di merito hanno compiuto debita valutazione dell'attendibilità della persona offesa e che detto esame è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o illogicità, non riscontrate nel caso al vaglio.

Peraltro, sono state ampiamente specificate le ragioni per le quali la deposizione della persona offesa, parte civile, ha superato il vaglio di attendibilità, individuando anche nella deposizione dei testi, nel loro nucleo essenziale, idoneo riscontro (peraltro non necessario, potendo detta deposizione, da sola, essere posta a base dell'affermazione di responsabilità: Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). 1.2.11 terzo motivo è manifestamente infondato.

La motivazione dei provvedimenti di merito è del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale integra il concorso di persona nel reato, l'azione di colui che non limita la sua condotta all'assistenza inerte, essendo però sufficiente e necessario, un contributo causale che può estrinsecarsi anche in una sia pur minima facilitazione della condotta delittuosa e che si traduca anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (tra le altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244).

Nella specie, invero, la condotta viene descritta come diretta a rivolgersi alla persona offesa, accerchiandola con aria di sfida, assicurando al complice la sua presenza, guardando l'agente di polizia municipale con fare minaccioso, spalleggiando il complice al quale, quindi, forniva un utile contributo all'azione criminosa. 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Vessichelli Q /t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto. udito il difensore M. Baroni che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 21 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 612 secondo comma, 61 n. 1 cod. pen., commesso in data 18 luglio 2013, alla pena di mesi due di reclusione, esclusa la contestata recidiva, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando tre vizi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 dísp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia omessa motivazione circa la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. Rispetto ad espresso motivo di appello, in ordine al diniego del primo giudice, circa le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello si sarebbe limitata a motivare soltanto sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia travisamento della prova con riferimento alle deposizioni dei testimoni, diversi dalla parte civile, ritenuti riscontri alle dichiarazioni rese da quest'ultima. La Corte territoriale ha affermato che i testi che accompagnavano il sindaco, vittima di minaccia, al momento del fatto avrebbero reso dichiarazioni di conferma della deposizione della parte civile (si tratta del vice sindaco e di tre vigili urbani che si accompagnavano ai Cuomo). Si osserva che, invece, detta prova verrebbe travisata. Si tratta di dichiarazioni, allegate al ricorso e riportate, per stralcio a pagg. 8 e sgg. dell'atto di impugnazione, rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale non menzionerebbe l'episodio della pistola che uno dei due giovani aggressori avrebbe provato a sottrargli, circostanza, invece, narrata dalla persona offesa. Inoltre detto teste descriverebbe l'aggressore con fattezze diverse dall'imputato. Si sostiene, poi, che [OSCURATO:PERSONA] — pagg. 12 e sgg. — indicata come teste non presente ai fatti ma impegnata a verificare gli immobili, ha dichiarato di aver appreso da Forte (che lo negherebbe), che uno dei due giovani aveva tentato di sottrargli la pistola e che indica il ragazzo biondo, cioè Gargiulo, come distante dal Sindaco. Infine, quanto al dichiarante [OSCURATO:PERSONA], si osserva che questo non riferirebbe dell'episodio della pistola e affermerebbe che il gruppo di persone, tra cui il Gargiulo, contestavano l'amministrazione nella persona del sindaco, ma che nessuno aveva assunto un comportamento aggressivo verso il Cuomo.2.3.Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale quanto alla partecipazione del ricorrente, a titolo di concorso. L'imputato era distante dal luogo del fatto, si sarebbe limitato a guardare con fare di sfida la parte civile, spalleggiato dall'altro giovane che aveva provato a sottrarre la pistola al Forte. Si tratta di mera presenza tale da escludere il concorso di persona nel reato. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la difesa, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato o, comunque, devolve motivi non consentiti. LI1 primo motivo è inammissibile. Si osserva, invero, che la motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche effettivamente è assente nel provvedimento censurato. Tuttavia, si deve rilevare che l'esame dei motivi di appello formulati, consente di notare che il motivo di gravame proposto era generico, in quanto diretto ad evidenziare solo il ruolo marginale dell'imputato, come ridimensionato all'esito dei giudizio di primo grado, mentre la sentenza di primo grado appellata, negava il beneficio sulla base di un duplice ragionamento, valorizzando anche le modalità violente e la gravità del fatto, parte della motivazione non attinta da critica con il gravame. Sul punto, dunque, questo Collegio rileva l'inammissibilità del motivo di appello, per genericità. Invero l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). 1.1.11 secondo motivo è inammissibile. Si osserva che il vizio di travisamento della prova, conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, non rinvenuta nella specie, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.Inoltre, si rileva che le deduzioni svolte circa il contenuto, asseritamente travisato, delle deposizioni testimoniali indicate in ricorso, allegate in ossequio al principio di autosufficienza, in definitiva sollecitano la rilettura delle fonti di prova che si assumono travisata, del tutto inibita a questa Corte di legittimità. Si deve, poi, rilevare che, comunque, i giudici di merito hanno compiuto debita valutazione dell'attendibilità della persona offesa e che detto esame è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o illogicità, non riscontrate nel caso al vaglio. Peraltro, sono state ampiamente specificate le ragioni per le quali la deposizione della persona offesa, parte civile, ha superato il vaglio di attendibilità, individuando anche nella deposizione dei testi, nel loro nucleo essenziale, idoneo riscontro (peraltro non necessario, potendo detta deposizione, da sola, essere posta a base dell'affermazione di responsabilità: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). 1.2.11 terzo motivo è manifestamente infondato. La motivazione dei provvedimenti di merito è del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale integra il concorso di persona nel reato, l'azione di colui che non limita la sua condotta all'assistenza inerte, essendo però sufficiente e necessario, un contributo causale che può estrinsecarsi anche in una sia pur minima facilitazione della condotta delittuosa e che si traduca anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (tra le altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). Nella specie, invero, la condotta viene descritta come diretta a rivolgersi alla persona offesa, accerchiandola con aria di sfida, assicurando al complice la sua presenza, guardando l'agente di polizia municipale con fare minaccioso, spalleggiando il complice al quale, quindi, forniva un utile contributo all'azione criminosa. 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Vessichelli Q /t
Sentenza Cassazione n. 20203/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris