CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 24554/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP presso il TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si dà atto che il ricorso è stato trattato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 12 gennaio 2024 il G.I.P. presso il TRIBUNALE di PALERMO, provvedendo sulla richiesta di archiviazione presentata dal P.M. nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] PELLERITO, Davide PINIO e Luca [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto dell'opposizione proposta nell'interesse della persona offesa Giuliana CARDELLA, disponeva l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Avverso la predetta decisione Giuliana CARDELLA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione ex art. 606, lett. B), E) e D) cod. proc. pen., eccependo violazione di legge, vizio della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva.3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge. 3.1. Infatti, il ricorso ha ad oggetto un provvedimento che, a norma dell'art. 410 - bis, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), è impugnabile solo con un reclamo al giudice in composizione monocratica per le nullità indicate dai commi 1 e 2 dello stesso art. 410 - bis citato; in particolare, nel caso di specie, trattandosi di ordinanza trova applicazione il comma 2 che dispone quanto segue: "L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5 (cod. proc. pen.)". In precedenza a tale riforma l'abrogato art. 409, comma 6, cod. proc. pen., prevedeva che l'ordinanza di archiviazione, emessa a seguito di opposizione della persona offesa, fosse ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.. Come è noto, la riforma intervenuta con la legge n.103 del 2017 era finalizzata proprio ad evitare l'impugnazione davanti alla Suprema Corte delle ordinanze di archiviazione, introducendo uno specifico mezzo di impugnazione come il reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratico. In ragione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione l'ordinanza che accoglie la richiesta di archiviazione ex artt. 409 e 410 cod. proc. pen., pertanto, non può essere impugnata con ricorso per cassazione. Nel caso di specie, come già detto, la ricorrente svolge un unico motivo ai sensi dell'art. 606, lett. B), E) e D) cod. proc. pen., eccependo vizi che non sono ravvisabili nell'ordinanza impugnata che risulta, invece, congruamente motivata anche riguardo al rigetto delle eccezioni proposte nell'atto di opposizione. Va, peraltro, evidenziato che i motivi di ricorso, riguardanti solo valutazioni di merito, non attengono ad alcuna delle nullità previste dall'odierno art. 410- bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ai fini del reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica. Di talché, l'atto di impugnazione in esame non può essere considerato in via interpretativa come reclamo ai sensi della citata disposizione, ragion per cui non trova applicazione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che consente la trasmissione dell'impugnazione al giudice competete. 3.2 Rilevandosi, pertanto, l'impugnazione non consentita, il ricorso, ai sensi dell'art. 610, comma 5 - bis, cod. proc. pen., può essere trattato e dichiarato inammissibile con procedura «de plano», poiché l'ordinanza pronunciata dal G.I.P. ha natura di provvedimento non impugnabile (art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275723 - 0; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli, Rv. 273875 — 01; Sez. 2, ord. n. 34870 del 24/05/2023, Mandolo, non mass.). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). Nei casi in cui venga dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, infatti, anche la persona offesa, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., può essere condannata al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che, pur non potendo essere qualificata come parte processuale in senso tecnico, la stessa è pur sempre considerata "parte privata" dalla legge processuale. (Sez. 6, n. 24260 del 16/04/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226990-01; Sez. 6, n. 5240 del 29/01/2018, Corradi, non mass., in fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza di archiviazione del giudice per le indagini preliminari e dichiarato inammissibile per causa riconducibile al comma terzo dell'art. 606 cod. proc. pen.). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca