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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21788/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona che aveva riconosciutocon decorrenza dal 26.11.2002 lo svolgimentodi mansioni proprie dell’Area C, qualifica funzionale C3, da parte di [OSCURATO:PERSONA]- inquadrata nel pro f ilo B1 del CCNL Compar to [OSCURATO:PERSONA] non economici - condannando l’INPS a corrisponderle le relative differe nze di retribuzione, ha accertato lo svolgimento, da parte della medesima, di mansioni corrispondenti al profilo C3 a decorrere dal 1° gennaio 2005ed ha condannato l’Istituto a corrispondere alla lavoratrice le relative differenze di retribuzione dalla medesima data.

2. La Corte territoriale considerava infondata l’eccezione di prescrizione e riteneva che fino all’anno 2004 la [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto mansioni proprie del livello B di appartenenza, in quanto limitate ad una fase dell’attività nel piano nazionale di emissione di certificazione assicurativa,e che dal mese di gennaio 2005 fosseroinvece riconducibili al livello C3 , in quanto avevano riguardato tu tte le fasi.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’INPS, sulla base di duemotivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentaleautonomo per cinque motivi, illustrato da memoria.DIRITTO

1. Con il primomotivo del ricorso principale , l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.

Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ri gettato l’eccezione di prescrizione riproposta nel giudizio di appello; evidenziache la [OSCURATO:PERSONA] con la diffida del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva chiesto in via del tutto indeterminata generiche differenze di retribuzione relative “all’Area C”, senza esplicitare se fo ssero richieste in relazione alla posizione C1,o anche alla posizione C3.

Si duole dell’illogicità della motivazione e dell’omessa verifica, da parte del giudice di appello, dell’effettivo riferimento alla specifica posizione C3 dell’Area C nella diffida del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella richiesta di costituzione del collegio di conciliazione.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale , l’INPS denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 6 e 9 del CCNL per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici 2006-2009 edell’Allegato A al medesimo CCNL in relazione all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.

Lamenta la mancata applicazione del CCNL per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici 2006-2009 per il periodo successivo al 1.10.2007, in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito la posizione B1 e poteva al più aspirare alla posizione C1.

Evidenzia che nella vigenza del CCNL 2006-2009, a decorrere dal 1.10.2007 è venuta meno la distinzione in diverse posizioni giuridiche all’interno delle singole aree; rimarcache le norme contrattuali richiamate sono equiparate a norme di diritto assistite dal principio iura novit curia, e che la violazionedelle medesime può esserepertanto denunciata anche con argomentazioni non prospettate nei gradi di merito.

3. Il primo motivo di ricorsoincidentale autonomo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167, 416 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.Evidenzia che l’INPS nella memoria di costituzione non ha in linea di massima contestato le mansioni svolte dalla ricorrente, come descritte nel ricorso introduttivo e che pertanto la Corte territoriale non poteva rimettere in discussione lo svolgimento delle mansioni di livello C3 da parte della medesima.

4. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, 436 e 437 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ridotto il periodo di remunerazione delle mansioni superiori, in assenza di istanze o allegazioni in tal senso da parte dell’Istituto.

Deduceinoltre che l’INPS nel giudizio di primo grado non aveva allegato né chiesto di provare che dal 2002 al 2005 la lavoratrice era stata affiancata da altro personale e che tale circostanza non poteva essere dedotta per la prima volta nel giudizio di appello, né presunta “d’ufficio” dalla Corte di Appello.

5. Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ..

Lamenta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale deciso la causasulla scorta di circostanze non provate, con violazione del principiodella difesa e del contraddittorio .

Argomentache nessun testimone ha dichiarato che fino al 2005 la lavoratrice avevasvolto mansioni limitate ad una fase dell’attività nel piano nazionale di emissione di certificazione assicurativa, evidenziando l’erroneità dell’affermazione secondo cui soltanto il testimone Cailotto era a conoscenza delle mansioni svolte dalla medesima fin dal 2002.

6. Il quarto motivo di ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione del CCNL 1998/2001, del CCNL 2002/2005 e dell’Accordo integrativo 1998/2001.

Sostiene l’illegittimità della riduzione del periodo di remunerazione delle mansioni superiori, essendo incontestato che la [OSCURATO:PERSONA] hagestito più linee del processo assicurato pensionato in tutte le loro fasi fin dalla data di assunzione.7.

Il quinto motivo di ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 ss. cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.

Lamenta l’illegittimità della condanna alle spese di lite, non potendo il costo del ricorso alla giustizia civile ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione.

8. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sono infondate.

Va innanzitutto evidenziato cheil primo motivo censura ( sotto il profilo della violazione dell’art. 2943 cod. civ.) l’ erronea applicazione, da parte della Corte territoriale, del principio secondo cui ai fini dell’interruzione della prescrizione del diritto alla percezione delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori relative a profili diversi nell’ambito della stessa area è sufficiente l’indicazione dell’area stessa.

Ai fini della corretta applicazione dell’art. 2943 cod. civ., il motivo prospettala necessità del la specificazione dei profili della s uddetta area, lamentando l’omesso esame delle diffide alla luce di tale interpretazione della norma; vertendo il giudizio di questa Corte sulla denunciata violazione di legge, e non sul riesame del fatto, la trascrizione del testo integrale delle suddette diffide è del tutto superflua.

Ilricorso non è inoltre generic o , in quanto denuncia chiaramente la violazione diprecise disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale, con specifico riferimento agli assetti contrattuali delle Aree B e C in relazione ai CCNL succedutisi nel tempo, il cui completo apprezzamento attiene a profili di diritto che non necessitano di argomentazioni ulteriori; sull’ente non gravava dunque l’onere di produrre integralmente i CCNL, essendo i contratti collettivi dei comparti pubblici conoscibili d’ufficio (Cass. 5 marzo 2019, n. 6394; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507; Cass. n. 11000/2023cit.).

Taleconoscibilità officiosa esclude che il mancato riferimento ad altri passaggi dei CCNL ipoteticamente rilevanti sia ragione di inammissibilità del ricorso, profilandosiquestioni di mero diritto.

9. Tuttavia, il primo motivodel ricorso principale è infondato, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, in quanto l’ atto non è soggetto a formule sacramentali, ma ha l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà chiaramente manifestata del creditoredi far valere il proprio diritto. (Cass. n. 24054/2015).

Questa Corte ha in particolare chiarito che per avere efficacia interruttivadella prescrizione un determinato atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la domanda scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora(v.

Cass. n. 17123/2015e Cass. n . 24656 / 2010 ).

La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo evidenziato che con la raccomandata del 23.8.2006 la lavoratrice aveva chiesto il maggiore trattamento economico “per le superiori mansioni diC” ed avendo ritenuto che la costituzione in mora era stata effettuata con efficacia interruttiva della prescrizione in relazione alle differenze retributive riferite a tutti i livelli ricompresi nell’area C.

10. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato, in conformità a precedenti di questa Corte (Cass. n. 18901/2019, Cass. n. 29624/2019, Cass.n. 11000/2023 eCass. n. 5210/2023), che devono intendersi qui richiamati ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e ai quali si intende dare continuità.

Il periodo rispetto al quale si controverte va dal26.11.2002 al 16.9.2010, ed intercetta dunque la vigenza del CCNL del 16 febbraio 1999 Comparto enti pubblici non economici e del CCNL2002/2005 (in cui il sistema di classificazione è statosostanzialmente confermato) e, per il periodo successivo al 1.10.2007, del CCNL2006/2009.

Questa Corte ha evidenziato che nel CCNL 1998/2001 e successivamente nel CCNL 2006/2009 la distinzione, quanto a cura dei processi produttivi, tra Area B ed Area C sta nel fatto che i lavoratori di Area B svolgono fasi o fasce di attività di esso, mentre i lavoratori di Area C sono competenti a svolgere tutte le fasi del processo; si è inoltreritenuto (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27395), con riferimento al CCNL 1998/2001, ma con ragionamento che le declaratorie consentono di estendere anche alla successiva contrattazione 2006/2009, che i lavoratori appartenenti all'area C del CCNL enti pubblici non economici del 1999 hanno competenza a svolgere tutte le fasi del processo, con conseguente assunzione di responsabilità, pur con ampiezza diversa in funzione del diverso livello di sviluppo ricoperto all'interno dell'area; il personaledell'area B, invece, esegue fasi di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, rispondendo solo dei risultati relativi alla singola fase(Cass. n. 11000/2023 cit.).

Si è inoltre precisato che l’evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al CCNL 2006/2009 ha comportato una complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento, con realizzazione di un’ampia flessibilità delle mansioni all’interno di ciascuna Area; questa S.C. ha chiarito (Cass. 14 novembre 2019, n. 29624) come, nella vigenza della prima di quelle contrattazioni «l'inquadramento…non solo derivava dalla traslazione delle pregresse qualifiche funzionali, ma avveniva, secondo quanto indicato nell'Allegato A del C.C.N.L. 1998/2001, sulla base di declaratorie inerenti le Aree (qui, area C) che prevedevano posizioni individuate sulla base di conoscenze, competenze e contenuti attitudinali, secondo un crescente grado di complessità e di contenuto, che individuavano corrispondenti livelli di progressione giuridica e, in definitiva, mansioni tra loro non equivalenti, ma gradatamente scandite in ragione della così specificata diversa professionalità soggettiva e del contenuto oggettivo»(v. anche Cass. 11 novembre 2019, n. 29093).

La declaratoria allegata al CCNL 1° ottobre 2007 individua gli elementi caratterizzanti la professionalità propria del personale di area C da un lato nella capacità di assicurare il “presidio di importanti e diversi processi”, gestendoli “sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza”, dall’altro nella “capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati”, mentre l’Area B è riservata ai dipendenti assegnati a svolgere “fasi di attività del processo, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate” e chiamati a rispondere “dei risultati nel proprio contesto di lavoro”.Questa Corte ha inoltrechiarito che il CCNL del 1.10.2007 (CCNL 2006/2009) per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore (Cass.29624/2019 cit. e Cass. 6 ottobre 2020, n. 21485, alle cui motivazioni si fa richiamo anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).

10.1. Si è poiprecisato che «la previsione dell'articolo 7, comma 1, del CCNL 2006/2009 –rubricato «clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema» a tenore del quale: « Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento -all'interno di ciascuna area - della posizione già conseguita nel sistema di pro venienza e con la collocazione nel livello economico corrispondente secondo l'allegata tabella A»– è tale per cui da essa si deve inferire «la decorrenza automatica del nuovo inquadramento dalla data di entrata in vigore del CCNL e non già da un momento successivo né tanto meno dalla data di istituzione dei nuovi profili professionali» (Cass. n. 21485/2020).

Si è dunque ritenuto , con affermazioni qui pienamente condivise, che «a tenore dell'articolo 2, comma 2, del medesimo CCNL, poi “gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (1 ottobre 2007: n.d.r.), salvo diversa prescrizione del presente contratto”» e che non era nemmeno configurabile «una oggettiva impossibilità di attuare il nuovo sistema di classificazione in mancanza dei profili professionali» in quanto «la declaratoria delle aree era contenuta nell'allegato A al CCNL 2006/2009, che prevedeva anche una esemplificazione dei profili professionali» e «la istituzione dei profili professionali era affidata agli enti, previa contrattazione integrativa, per garantirne la rispondenza alle necessità organizzative delle singole amministrazioni (articolo 8 comma 1 CCNL 2006/2009), nel rispetto, comunque, dei criteri fissati dall'articolo 8, comma due, del medesimo CCNL», sicché «la prima collocazione all'interno delle aree non richiedeva la definizione dei profili professionali, in quanto avveniva in base alla tabella di trasposizione allegata al CCNL (tabella A)» e «la tabella di trasposizione era evidentemente realizzata tenendo conto dei criteri imposti alla contrattazione integrativa». 10.2.Rispetto al CCNL 2006/2009, questa Corte ha escluso la sussistenza di intangibili situazioni quesite, in quanto il diritto alle differenze retributive per esercizio di fatto di mansioni superiori matura di tempo in tempo in ragione della situazione di fatto e diritto esistente anche nella sua evoluzione storica;alla luce dei principi evidenziati è stato altresì esclusoche possa parlarsi di adeguatezza della retribuzione, in ipotesi ai sensi dell’art. 36 Cost. o di sua irriducibilità, considerato inoltre chegli equilibri economici tra mansioni esigibili e retribuzioni di pertinenza, specie nel pubblico impiego, sono rimessi integralmente alla contrattazione collettiva, la cui evoluzione non si presta a censure di merito, né tanto meno ad argomentazioni di inadeguatezza quantitativa in realtà finalizzate ad assicurare trattamenti non più dovuti secondo l’evolversi giuridico ed economico dell’assetto negoziale, nè rileva l’inammissibilità per denuncia irrituale di violazione di legge con riferimento alla contrattazione integrativa, considerato che il secondo motivo del ricorso principale è fondato, sulla base dell’assetto dei CCNL(Cass. n. 11000/2023 cit.).

La Corte territoriale ha d el tutto omesso di considerare l’evolversi della contrattazione collettiva, né ha esaminato le attività svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla luce del mutamento negoziale - giuridico intervenuto con il CCNL 2006-2009.

11. Il primo,il secondo e il quarto motivo di ricorso incidentale , da trattar e congiuntamente per la loro connessione logica (in quanto lamentano la violazione del principio di non contestazione e l’illegittima riduzione del periodo di assegnazione alle mansioni superiori),sono inammissibil i .

La sentenza impugnata riporta le conclusioni dell’INPSnel giudizio di appello (riforma della sentenza di primo grado e conseguente accertamento del mancato svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al profilo C3 del CCNL dal 26.11.2002 al 16.9.2010, data del deposito del ricorso) e la sintesi dell a seconda e della terzacensura formulate d a ll’Istituto verso la sentenza di primo grado, relative al l’erroneo riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori di livello C3 dalla data di assunzione, anziché dal gennaio 2005.

Dalla sentenza di appello risulta dunque che in quel giudizio l’INPS ha integralmente contestato lo svolgimento, da parte della lavoratrice, di mansioni proprie del profilo C3 fin dalla data di assunzione del 26.11.2002; l’Istituto è andatodunque ben oltre la richiesta di riduzione del periodo di assegnazione a mansioni superiori (donde la rilevanza dell’istruttoria svolta e delle relative risultanze), né risulta che la lavoratrice abbia eccepito l ’inammissibilità dei motiviper la novità delle questioni con i medesimi prospettate rispetto a quelle proposte nel giudizio di primo grado.

Ciò premesso, questa Corte ha precisato che i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata richiesti a pena di inammissibilità nel giudizio di cassazione comportano, oltre all’esatta individuazione del capo impugnato, l’esposizione di argomenti che illustrino in modo esauriente e coerente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato (Cass. n. 18941/2023).

La parte non è dunque dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali a base dell’errore denunciato e dal riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché anche quando questa Corte è giudice del fatto processuale deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi e non già alla loro ricerca (tra le più recenti: Cass.

S.U. n. 20181/2019, Cass. n. 20924/2019 e Cass. n. 18941/2023 cit.).

La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia , ha escluso che l’orientamento richiamato sia in s é lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la c.d. autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l’attività dell’organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105).

Nel recepire tale sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’onere di “specifica indicazione” impostodall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. quale corollario del requisito di specificità dei motivi non si può “tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso”, ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto, che invece difetta nella fattispecie(Cass. n. 18941/2023 cit.).

La puntuale ricostruzione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata doveva esseredunque espressamente censurata , e poteva essere confutata solo sulla base di una lettura complessiva della memoria di costituzione dell’INPS e dei motivi di appello, non essendo a tal fine sufficiente la mera estrapolazione di un breve passaggio della suddetta memoria (peraltro riferito alla mancata contestazione“in linea di massima” del le mansioni svolte dalla ricorrente).

11.1. Deve inoltre ribadirsiche nel giudizio di legittimità, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Cass., Sez. 1, sentenza n. 6774 del 01/03/2022).

Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 6- 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).11.2.

Il terzo motivo del ricorso incidentale presenta ulteriori profili di inammissibilità, in quanto sollecita la rivisitazione del fatto attraverso una diversa lettura delle risultanze testimoniali.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è infatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessapronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

12. Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il quinto motivo di ricorso incidentaleè assorbito.

13. In conclusione, va rigettato il primo motivo del ricorso principalee accolto il secondo motivo dello stesso ricorso e vanno dichiarati inammissibili i primi quattro motivi di ricorso incidentale, assorbito il quinto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dell’art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (vedi: Cass. Sez.

Un. n. 23535 del 2019; Cass.n. 6552 del 2023;Cass. n. 11565 del 2023).

PQM La Corte rigetta il primo motivo d el ricorso principale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso incidentale, assorbito il quinto motivo del ricorso incidentale; cass a la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

Ai sensi del d.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona che aveva riconosciutocon decorrenza dal 26.11.2002 lo svolgimentodi mansioni proprie dell’Area C, qualifica funzionale C3, da parte di [OSCURATO:PERSONA]- inquadrata nel pro f ilo B1 del CCNL Compar to [OSCURATO:PERSONA] non economici - condannando l’INPS a corrisponderle le relative differe nze di retribuzione, ha accertato lo svolgimento, da parte della medesima, di mansioni corrispondenti al profilo C3 a decorrere dal 1° gennaio 2005ed ha condannato l’Istituto a corrispondere alla lavoratrice le relative differenze di retribuzione dalla medesima data. 2. La Corte territoriale considerava infondata l’eccezione di prescrizione e riteneva che fino all’anno 2004 la [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto mansioni proprie del livello B di appartenenza, in quanto limitate ad una fase dell’attività nel piano nazionale di emissione di certificazione assicurativa,e che dal mese di gennaio 2005 fosseroinvece riconducibili al livello C3 , in quanto avevano riguardato tu tte le fasi. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’INPS, sulla base di duemotivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentaleautonomo per cinque motivi, illustrato da memoria.DIRITTO 1. Con il primomotivo del ricorso principale , l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ri gettato l’eccezione di prescrizione riproposta nel giudizio di appello; evidenziache la [OSCURATO:PERSONA] con la diffida del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva chiesto in via del tutto indeterminata generiche differenze di retribuzione relative “all’Area C”, senza esplicitare se fo ssero richieste in relazione alla posizione C1,o anche alla posizione C3. Si duole dell’illogicità della motivazione e dell’omessa verifica, da parte del giudice di appello, dell’effettivo riferimento alla specifica posizione C3 dell’Area C nella diffida del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella richiesta di costituzione del collegio di conciliazione. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale , l’INPS denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 6 e 9 del CCNL per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici 2006-2009 edell’Allegato A al medesimo CCNL in relazione all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. Lamenta la mancata applicazione del CCNL per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici 2006-2009 per il periodo successivo al 1.10.2007, in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito la posizione B1 e poteva al più aspirare alla posizione C1. Evidenzia che nella vigenza del CCNL 2006-2009, a decorrere dal 1.10.2007 è venuta meno la distinzione in diverse posizioni giuridiche all’interno delle singole aree; rimarcache le norme contrattuali richiamate sono equiparate a norme di diritto assistite dal principio iura novit curia, e che la violazionedelle medesime può esserepertanto denunciata anche con argomentazioni non prospettate nei gradi di merito. 3. Il primo motivo di ricorsoincidentale autonomo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167, 416 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.Evidenzia che l’INPS nella memoria di costituzione non ha in linea di massima contestato le mansioni svolte dalla ricorrente, come descritte nel ricorso introduttivo e che pertanto la Corte territoriale non poteva rimettere in discussione lo svolgimento delle mansioni di livello C3 da parte della medesima. 4. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, 436 e 437 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ridotto il periodo di remunerazione delle mansioni superiori, in assenza di istanze o allegazioni in tal senso da parte dell’Istituto. Deduceinoltre che l’INPS nel giudizio di primo grado non aveva allegato né chiesto di provare che dal 2002 al 2005 la lavoratrice era stata affiancata da altro personale e che tale circostanza non poteva essere dedotta per la prima volta nel giudizio di appello, né presunta “d’ufficio” dalla Corte di Appello. 5. Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.. Lamenta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale deciso la causasulla scorta di circostanze non provate, con violazione del principiodella difesa e del contraddittorio . Argomentache nessun testimone ha dichiarato che fino al 2005 la lavoratrice avevasvolto mansioni limitate ad una fase dell’attività nel piano nazionale di emissione di certificazione assicurativa, evidenziando l’erroneità dell’affermazione secondo cui soltanto il testimone Cailotto era a conoscenza delle mansioni svolte dalla medesima fin dal 2002. 6. Il quarto motivo di ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione del CCNL 1998/2001, del CCNL 2002/2005 e dell’Accordo integrativo 1998/2001. Sostiene l’illegittimità della riduzione del periodo di remunerazione delle mansioni superiori, essendo incontestato che la [OSCURATO:PERSONA] hagestito più linee del processo assicurato pensionato in tutte le loro fasi fin dalla data di assunzione.7. Il quinto motivo di ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 ss. cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. Lamenta l’illegittimità della condanna alle spese di lite, non potendo il costo del ricorso alla giustizia civile ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione. 8. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale sono infondate. Va innanzitutto evidenziato cheil primo motivo censura ( sotto il profilo della violazione dell’art. 2943 cod. civ.) l’ erronea applicazione, da parte della Corte territoriale, del principio secondo cui ai fini dell’interruzione della prescrizione del diritto alla percezione delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori relative a profili diversi nell’ambito della stessa area è sufficiente l’indicazione dell’area stessa. Ai fini della corretta applicazione dell’art. 2943 cod. civ., il motivo prospettala necessità del la specificazione dei profili della s uddetta area, lamentando l’omesso esame delle diffide alla luce di tale interpretazione della norma; vertendo il giudizio di questa Corte sulla denunciata violazione di legge, e non sul riesame del fatto, la trascrizione del testo integrale delle suddette diffide è del tutto superflua. Ilricorso non è inoltre generic o , in quanto denuncia chiaramente la violazione diprecise disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale, con specifico riferimento agli assetti contrattuali delle Aree B e C in relazione ai CCNL succedutisi nel tempo, il cui completo apprezzamento attiene a profili di diritto che non necessitano di argomentazioni ulteriori; sull’ente non gravava dunque l’onere di produrre integralmente i CCNL, essendo i contratti collettivi dei comparti pubblici conoscibili d’ufficio (Cass. 5 marzo 2019, n. 6394; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507; Cass. n. 11000/2023cit.). Taleconoscibilità officiosa esclude che il mancato riferimento ad altri passaggi dei CCNL ipoteticamente rilevanti sia ragione di inammissibilità del ricorso, profilandosiquestioni di mero diritto. 9. Tuttavia, il primo motivodel ricorso principale è infondato, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, in quanto l’ atto non è soggetto a formule sacramentali, ma ha l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà chiaramente manifestata del creditoredi far valere il proprio diritto. (Cass. n. 24054/2015). Questa Corte ha in particolare chiarito che per avere efficacia interruttivadella prescrizione un determinato atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la domanda scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora(v. Cass. n. 17123/2015e Cass. n . 24656 / 2010 ). La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo evidenziato che con la raccomandata del 23.8.2006 la lavoratrice aveva chiesto il maggiore trattamento economico “per le superiori mansioni diC” ed avendo ritenuto che la costituzione in mora era stata effettuata con efficacia interruttiva della prescrizione in relazione alle differenze retributive riferite a tutti i livelli ricompresi nell’area C. 10. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato, in conformità a precedenti di questa Corte (Cass. n. 18901/2019, Cass. n. 29624/2019, Cass.n. 11000/2023 eCass. n. 5210/2023), che devono intendersi qui richiamati ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e ai quali si intende dare continuità. Il periodo rispetto al quale si controverte va dal26.11.2002 al 16.9.2010, ed intercetta dunque la vigenza del CCNL del 16 febbraio 1999 Comparto enti pubblici non economici e del CCNL2002/2005 (in cui il sistema di classificazione è statosostanzialmente confermato) e, per il periodo successivo al 1.10.2007, del CCNL2006/2009. Questa Corte ha evidenziato che nel CCNL 1998/2001 e successivamente nel CCNL 2006/2009 la distinzione, quanto a cura dei processi produttivi, tra Area B ed Area C sta nel fatto che i lavoratori di Area B svolgono fasi o fasce di attività di esso, mentre i lavoratori di Area C sono competenti a svolgere tutte le fasi del processo; si è inoltreritenuto (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27395), con riferimento al CCNL 1998/2001, ma con ragionamento che le declaratorie consentono di estendere anche alla successiva contrattazione 2006/2009, che i lavoratori appartenenti all'area C del CCNL enti pubblici non economici del 1999 hanno competenza a svolgere tutte le fasi del processo, con conseguente assunzione di responsabilità, pur con ampiezza diversa in funzione del diverso livello di sviluppo ricoperto all'interno dell'area; il personaledell'area B, invece, esegue fasi di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, rispondendo solo dei risultati relativi alla singola fase(Cass. n. 11000/2023 cit.). Si è inoltre precisato che l’evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al CCNL 2006/2009 ha comportato una complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento, con realizzazione di un’ampia flessibilità delle mansioni all’interno di ciascuna Area; questa S.C. ha chiarito (Cass. 14 novembre 2019, n. 29624) come, nella vigenza della prima di quelle contrattazioni «l'inquadramento…non solo derivava dalla traslazione delle pregresse qualifiche funzionali, ma avveniva, secondo quanto indicato nell'Allegato A del C.C.N.L. 1998/2001, sulla base di declaratorie inerenti le Aree (qui, area C) che prevedevano posizioni individuate sulla base di conoscenze, competenze e contenuti attitudinali, secondo un crescente grado di complessità e di contenuto, che individuavano corrispondenti livelli di progressione giuridica e, in definitiva, mansioni tra loro non equivalenti, ma gradatamente scandite in ragione della così specificata diversa professionalità soggettiva e del contenuto oggettivo»(v. anche Cass. 11 novembre 2019, n. 29093). La declaratoria allegata al CCNL 1° ottobre 2007 individua gli elementi caratterizzanti la professionalità propria del personale di area C da un lato nella capacità di assicurare il “presidio di importanti e diversi processi”, gestendoli “sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza”, dall’altro nella “capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati”, mentre l’Area B è riservata ai dipendenti assegnati a svolgere “fasi di attività del processo, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate” e chiamati a rispondere “dei risultati nel proprio contesto di lavoro”.Questa Corte ha inoltrechiarito che il CCNL del 1.10.2007 (CCNL 2006/2009) per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore (Cass.29624/2019 cit. e Cass. 6 ottobre 2020, n. 21485, alle cui motivazioni si fa richiamo anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). 10.1. Si è poiprecisato che «la previsione dell'articolo 7, comma 1, del CCNL 2006/2009 –rubricato «clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema» a tenore del quale: « Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento -all'interno di ciascuna area - della posizione già conseguita nel sistema di pro venienza e con la collocazione nel livello economico corrispondente secondo l'allegata tabella A»– è tale per cui da essa si deve inferire «la decorrenza automatica del nuovo inquadramento dalla data di entrata in vigore del CCNL e non già da un momento successivo né tanto meno dalla data di istituzione dei nuovi profili professionali» (Cass. n. 21485/2020). Si è dunque ritenuto , con affermazioni qui pienamente condivise, che «a tenore dell'articolo 2, comma 2, del medesimo CCNL, poi “gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (1 ottobre 2007: n.d.r.), salvo diversa prescrizione del presente contratto”» e che non era nemmeno configurabile «una oggettiva impossibilità di attuare il nuovo sistema di classificazione in mancanza dei profili professionali» in quanto «la declaratoria delle aree era contenuta nell'allegato A al CCNL 2006/2009, che prevedeva anche una esemplificazione dei profili professionali» e «la istituzione dei profili professionali era affidata agli enti, previa contrattazione integrativa, per garantirne la rispondenza alle necessità organizzative delle singole amministrazioni (articolo 8 comma 1 CCNL 2006/2009), nel rispetto, comunque, dei criteri fissati dall'articolo 8, comma due, del medesimo CCNL», sicché «la prima collocazione all'interno delle aree non richiedeva la definizione dei profili professionali, in quanto avveniva in base alla tabella di trasposizione allegata al CCNL (tabella A)» e «la tabella di trasposizione era evidentemente realizzata tenendo conto dei criteri imposti alla contrattazione integrativa». 10.2.Rispetto al CCNL 2006/2009, questa Corte ha escluso la sussistenza di intangibili situazioni quesite, in quanto il diritto alle differenze retributive per esercizio di fatto di mansioni superiori matura di tempo in tempo in ragione della situazione di fatto e diritto esistente anche nella sua evoluzione storica;alla luce dei principi evidenziati è stato altresì esclusoche possa parlarsi di adeguatezza della retribuzione, in ipotesi ai sensi dell’art. 36 Cost. o di sua irriducibilità, considerato inoltre chegli equilibri economici tra mansioni esigibili e retribuzioni di pertinenza, specie nel pubblico impiego, sono rimessi integralmente alla contrattazione collettiva, la cui evoluzione non si presta a censure di merito, né tanto meno ad argomentazioni di inadeguatezza quantitativa in realtà finalizzate ad assicurare trattamenti non più dovuti secondo l’evolversi giuridico ed economico dell’assetto negoziale, nè rileva l’inammissibilità per denuncia irrituale di violazione di legge con riferimento alla contrattazione integrativa, considerato che il secondo motivo del ricorso principale è fondato, sulla base dell’assetto dei CCNL(Cass. n. 11000/2023 cit.). La Corte territoriale ha d el tutto omesso di considerare l’evolversi della contrattazione collettiva, né ha esaminato le attività svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla luce del mutamento negoziale - giuridico intervenuto con il CCNL 2006-2009. 11. Il primo,il secondo e il quarto motivo di ricorso incidentale , da trattar e congiuntamente per la loro connessione logica (in quanto lamentano la violazione del principio di non contestazione e l’illegittima riduzione del periodo di assegnazione alle mansioni superiori),sono inammissibil i . La sentenza impugnata riporta le conclusioni dell’INPSnel giudizio di appello (riforma della sentenza di primo grado e conseguente accertamento del mancato svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al profilo C3 del CCNL dal 26.11.2002 al 16.9.2010, data del deposito del ricorso) e la sintesi dell a seconda e della terzacensura formulate d a ll’Istituto verso la sentenza di primo grado, relative al l’erroneo riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori di livello C3 dalla data di assunzione, anziché dal gennaio 2005. Dalla sentenza di appello risulta dunque che in quel giudizio l’INPS ha integralmente contestato lo svolgimento, da parte della lavoratrice, di mansioni proprie del profilo C3 fin dalla data di assunzione del 26.11.2002; l’Istituto è andatodunque ben oltre la richiesta di riduzione del periodo di assegnazione a mansioni superiori (donde la rilevanza dell’istruttoria svolta e delle relative risultanze), né risulta che la lavoratrice abbia eccepito l ’inammissibilità dei motiviper la novità delle questioni con i medesimi prospettate rispetto a quelle proposte nel giudizio di primo grado. Ciò premesso, questa Corte ha precisato che i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata richiesti a pena di inammissibilità nel giudizio di cassazione comportano, oltre all’esatta individuazione del capo impugnato, l’esposizione di argomenti che illustrino in modo esauriente e coerente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato (Cass. n. 18941/2023). La parte non è dunque dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali a base dell’errore denunciato e dal riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché anche quando questa Corte è giudice del fatto processuale deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi e non già alla loro ricerca (tra le più recenti: Cass. S.U. n. 20181/2019, Cass. n. 20924/2019 e Cass. n. 18941/2023 cit.). La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia , ha escluso che l’orientamento richiamato sia in s é lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la c.d. autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l’attività dell’organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105). Nel recepire tale sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’onere di “specifica indicazione” impostodall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. quale corollario del requisito di specificità dei motivi non si può “tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso”, ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto, che invece difetta nella fattispecie(Cass. n. 18941/2023 cit.). La puntuale ricostruzione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata doveva esseredunque espressamente censurata , e poteva essere confutata solo sulla base di una lettura complessiva della memoria di costituzione dell’INPS e dei motivi di appello, non essendo a tal fine sufficiente la mera estrapolazione di un breve passaggio della suddetta memoria (peraltro riferito alla mancata contestazione“in linea di massima” del le mansioni svolte dalla ricorrente). 11.1. Deve inoltre ribadirsiche nel giudizio di legittimità, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Cass., Sez. 1, sentenza n. 6774 del 01/03/2022). Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 6- 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).11.2. Il terzo motivo del ricorso incidentale presenta ulteriori profili di inammissibilità, in quanto sollecita la rivisitazione del fatto attraverso una diversa lettura delle risultanze testimoniali. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è infatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessapronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). 12. Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il quinto motivo di ricorso incidentaleè assorbito. 13. In conclusione, va rigettato il primo motivo del ricorso principalee accolto il secondo motivo dello stesso ricorso e vanno dichiarati inammissibili i primi quattro motivi di ricorso incidentale, assorbito il quinto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione. 14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002 (vedi: Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019; Cass.n. 6552 del 2023;Cass. n. 11565 del 2023). PQM La Corte rigetta il primo motivo d el ricorso principale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso incidentale, assorbito il quinto motivo del ricorso incidentale; cass a la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione. Ai sensi del d.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto dell