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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 21724/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre ad introdurre questioni in fatto non compatibili con la fase di legittimità, replica comunque profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla finalità e funzionalità oppositiva delle intimidazioni rivolte al soggetto qualificato in relazione all'atto d'ufficio che questo intendeva compiere, sia con riguardo al bilanciamento tra circostanze ( limitato al giudizio di equivalenza per l'ostacolo alla prevalenza delle attenuanti rassegnato dal combinato disposto di cui all'art. 69 c. 4 e 99 c. 4 cp, attinto dal ricorso prospettando dubbi di legittimità costituzinoale all'evidenza manifestamente infondati) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre ad introdurre questioni in fatto non compatibili con la fase di legittimità, replica comunque profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla finalità e funzionalità oppositiva delle intimidazioni rivolte al soggetto qualificato in relazione all'atto d'ufficio che questo intendeva compiere, sia con riguardo al bilanciamento tra circostanze ( limitato al giudizio di equivalenza per l'ostacolo alla prevalenza delle attenuanti rassegnato dal combinato disposto di cui all'art. 69 c. 4 e 99 c. 4 cp, attinto dal ricorso prospettando dubbi di legittimità costituzinoale all'evidenza manifestamente infondati) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 21724/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris