CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 04804/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla rettificazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato al ricorrente la pena di anni tre di reclusione ed euro 2000 di multa concordata tra le parti ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen.in relazione ai reati di estorsione ed usura. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, nonché erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente osserva che sebbene gli sia stata applicata la pena da lui richiesta e concordata con il Pubblico ministero (anni tre di reclusione ed euro 2000 di multa), nella motivazione della sentenza risulta erroneamente attribuito un aumento di pena in continuazione per un reato non contestatogli (quello di cui al capo 16, ascritto ad altri coimputati). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Il refuso indicato dal ricorrente, contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, non ha inficiato la statuizione, che ha carattere prevalente, contenuta nel dispositivo della sentenza, con cui il Giudice per le indagini preliminari ha applicato all'imputato esattamente la pena da lui concordata con il Pubblico ministero. D'altra parte, il ricorrente non ha indicato in ricorso il suo concreto ed attuale interesse al provvedimento modificativo della sentenza nella parte segnalata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza ulteriore sanzione non rinvenendosi significativi profili di colpa nella determinazione della causa della inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.01.2024. Il Consigliere estensore kPresidente [OSCURATO:PERSONA] nna Petruzzellis r) i inv-1 cirh9-7, / [OSCURATO:PERSONA] S