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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 16078/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7454/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato, per procura speciale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Donatello n. 75; – controricorrente– F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7454/2014 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 16078/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 548/04/2013, depositata il 18/12/2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’ appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il diniego opposto dall’Amministrazione alla domanda, dello stesso contribuente, di rimborso dell’importo pagato, negli anni 2003, 2004 e 2005, per le tre rate dell’imposta sostitutiva di rivalutazione di partecipazioni societarie di cui all’opzione esercitata nel 2003.

La domanda respinta si fondava sulla successiva ulteriore rivalutazione, della quale lo stesso contribuente si era avvalso, per le medesime partecipazioni, nel 2008, all’esito della riapertura dei relativi termini da parte dell’art. 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il contribuente si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia censura la sentenza impugnata per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7454/2014 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 16078/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Assume l’Ufficio ricorrente che «non essendosi mai i giudici pronunciati sul perfezionamento della rivalutazione, né sulla quantificazione dell'imposta dovuta (fatti decisivi per il giudizio e controversi tra le parti), anche la motivazione della sentenza di secondo grado risulta senza dubbio carente».

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria.

Infatti, come eccepito dal controricorrente e rilevato dal Procuratore Generale, il mezzo incorre nella violazione del limite della c.d.

“doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio.

Pertanto la ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avrebbe dovuto specificare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass 22/12/2016, n. 26774, ex plurimis), ciò che non è accaduto.

Inoltre, il motivo è ulteriormente inammissibile perché la ricorrente (che ne era onerata, a pena di inammissibilità: Cass. 24/01/2019, n. 2038), come eccepito dalla controparte, non ha dedotto, indicando il relativo atto di merito, di aver già censurato anche in secondo grado il preteso mancato perfezionamento della seconda rivalutazione, tanto meno con riferimento all’aspetto dell’assenza della relativa perizia giurata di parte, risultando anzi dall’appello erariale, trascritto nel ricorso per cassazione, che le censure dell’Amministrazione appellante attingevano genericamente l’ assunta insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, con particolare 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7454/2014 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 16078/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 riferimento alla tardività dell’ istanza di rimborso, considerata l’eccepita decadenza del contribuente dal relativo diritto.

Ancora, il motivo è inammissibile anche perché, come eccepito dal controricorrente e rilevato dal Procuratore Generale, le circostanze che la CTR non avrebbe esaminato (ed in particolare il perfezionamento della seconda rivalutazione e la quantificazione dell'imposta dovuta), non integrano un "fatto" in senso storico-naturalistico (come necessario ai sensi del vizio denunziato, che non comprende l’omesso esame di questioni ed argomentazioni: Cass. 26/01/2022, n. 2268, ex plurimis), ma verifiche e valutazioni, anche di natura giuridica, come reso palese dallo stesso ricorso, nel corpo del quale si lamenta infatti la mancata «disamina dei punti precedenti».

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7454/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato, per procura speciale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Donatello n. 75; – controricorrente– F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7454/2014 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 16078/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 548/04/2013, depositata il 18/12/2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’ appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il diniego opposto dall’Amministrazione alla domanda, dello stesso contribuente, di rimborso dell’importo pagato, negli anni 2003, 2004 e 2005, per le tre rate dell’imposta sostitutiva di rivalutazione di partecipazioni societarie di cui all’opzione esercitata nel 2003. La domanda respinta si fondava sulla successiva ulteriore rivalutazione, della quale lo stesso contribuente si era avvalso, per le medesime partecipazioni, nel 2008, all’esito della riapertura dei relativi termini da parte dell’art. 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il contribuente si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia censura la sentenza impugnata per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7454/2014 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 16078/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Assume l’Ufficio ricorrente che «non essendosi mai i giudici pronunciati sul perfezionamento della rivalutazione, né sulla quantificazione dell'imposta dovuta (fatti decisivi per il giudizio e controversi tra le parti), anche la motivazione della sentenza di secondo grado risulta senza dubbio carente». Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria. Infatti, come eccepito dal controricorrente e rilevato dal Procuratore Generale, il mezzo incorre nella violazione del limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio. Pertanto la ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avrebbe dovuto specificare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass 22/12/2016, n. 26774, ex plurimis), ciò che non è accaduto. Inoltre, il motivo è ulteriormente inammissibile perché la ricorrente (che ne era onerata, a pena di inammissibilità: Cass. 24/01/2019, n. 2038), come eccepito dalla controparte, non ha dedotto, indicando il relativo atto di merito, di aver già censurato anche in secondo grado il preteso mancato perfezionamento della seconda rivalutazione, tanto meno con riferimento all’aspetto dell’assenza della relativa perizia giurata di parte, risultando anzi dall’appello erariale, trascritto nel ricorso per cassazione, che le censure dell’Amministrazione appellante attingevano genericamente l’ assunta insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, con particolare 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7454/2014 Numero sezionale 704/2022 Numero di raccolta generale 16078/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 riferimento alla tardività dell’ istanza di rimborso, considerata l’eccepita decadenza del contribuente dal relativo diritto. Ancora, il motivo è inammissibile anche perché, come eccepito dal controricorrente e rilevato dal Procuratore Generale, le circostanze che la CTR non avrebbe esaminato (ed in particolare il perfezionamento della seconda rivalutazione e la quantificazione dell'imposta dovuta), non integrano un "fatto" in senso storico-naturalistico (come necessario ai sensi del vizio denunziato, che non comprende l’omesso esame di questioni ed argomentazioni: Cass. 26/01/2022, n. 2268, ex plurimis), ma verifiche e valutazioni, anche di natura giuridica, come reso palese dallo stesso ricorso, nel corpo del quale si lamenta infatti la mancata «disamina dei punti precedenti». Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m
Sentenza Cassazione n. 16078/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris