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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 10055/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19615/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Viale dei Campioni 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LORELLA -controricorrente- nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 981/2020depositata il 08/01/2021 , R.G.N. 1182/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 19615/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 8.1.2021 n. 981, la Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva rigettato l’impugnazione dallo stesso proposta avverso l’estratto di ruolo richiesto presso l’Agenzia delle Entrate riscossione per verificare l’eventuale sussistenza di pretese previdenziali nei suoi confronti.

Il tribunale ha ritenuto sussistere la carenza di interesse ad agire, per quanto concerne la eccepita prescrizione di parte delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati, affermando che non fosse esperibile un’azione di accertamento negativo, tenuto conto che la prescrizione è costruita come eccezione.

Secondo il primo giudice, l’avvenuta notifica anche solo di qualche cartella o avviso e la domanda di rateizzazione, rilevata la contestazione del tutto generica della conformità delle copie prodotte e la mancata proposizione della querela di falso, facevano venire meno il presupposto su cui si fondava l’azione, vale a dire la mancata conoscenza degli avvisi e delle cartelle portate dal ruolo.

Infondata era infine, l’eccezione di decadenza per la genericità della sua formulazione.

La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, ha ritenuto il gravame inammissibile, perché l’atto d’impugnazione non aveva gravato l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, consistente nella carenza d’interesse ad agire in giudizio con un’azione di accertamento negativo del credito.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps e l’Inail e l’Agenzia delle Entrate riscossione resistono ciascuno con distinto controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo e secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio sia di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., sia di violazione di legge, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c, perché, erroneamente, la Corte d’appello ave va ritenuto inammissibile l’appello,per difetto di specificità dei motivi, con riferimento all’art. 342 c.p.c.

Il primo e secondo motivo di ricorso sono, in via preliminare, inammissibili per difetto di specificità in quanto, non riportano e non localizzano la sentenza di primo grado dove viene adottata la statuizione sul la carenza d’interesse a proporre un ’ azione di accertamento negativo del credito per mancanza e generica prova della effettiva invalida notificazione degli atti impositivi; inoltre,sulla predetta questione controversa i medesimi motivi sonoinfondati, per quanto riportato alle pp. 9 e ss. del presente ricorso dove vi è solo l’affermazione apodittica che sussisteva l’interesse ad agire, ex art.100 c.p.c., da parte del ricorrente, senza confrontarsi con quanto affermato, in proposito, dal giudice di primo grado (Cass. sez. un. n. 27199/17, n. 13535/18), alla luce dell’insegnamento del le sezione unite di questa Corte che hanno affermato recentemente come vi sia carenza d’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, salvo i casi espressamente previsti (SU n. 26283/22).

Con quest’ultima decisiones i è, infatti, statuito che “i n tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n.215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.

Sempre con tale decisione le Sezioni Unite hanno, altresì, chiarito che “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sia nei confronti dell’Inps che dell’Inail, ma non nei confronti dell’Agente della riscossione, dovendo ritenersi che nei riguardi dello stesso la notificazione dell’impugnazione sia stata effettuata solo per mera litis denuntiatio(arg. ex Cass.

S.U. n. 7514 del 2022).

Sussistono i presuppostiper il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, sia nei confronti dell’Inps che dell’Inail.

Nulla spese nei confronti dell’Agenzia delle Ent rate riscossione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19615/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Viale dei Campioni 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LORELLA -controricorrente- nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 981/2020depositata il 08/01/2021 , R.G.N. 1182/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19615/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 8.1.2021 n. 981, la Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva rigettato l’impugnazione dallo stesso proposta avverso l’estratto di ruolo richiesto presso l’Agenzia delle Entrate riscossione per verificare l’eventuale sussistenza di pretese previdenziali nei suoi confronti. Il tribunale ha ritenuto sussistere la carenza di interesse ad agire, per quanto concerne la eccepita prescrizione di parte delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati, affermando che non fosse esperibile un’azione di accertamento negativo, tenuto conto che la prescrizione è costruita come eccezione. Secondo il primo giudice, l’avvenuta notifica anche solo di qualche cartella o avviso e la domanda di rateizzazione, rilevata la contestazione del tutto generica della conformità delle copie prodotte e la mancata proposizione della querela di falso, facevano venire meno il presupposto su cui si fondava l’azione, vale a dire la mancata conoscenza degli avvisi e delle cartelle portate dal ruolo. Infondata era infine, l’eccezione di decadenza per la genericità della sua formulazione. La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, ha ritenuto il gravame inammissibile, perché l’atto d’impugnazione non aveva gravato l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, consistente nella carenza d’interesse ad agire in giudizio con un’azione di accertamento negativo del credito. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps e l’Inail e l’Agenzia delle Entrate riscossione resistono ciascuno con distinto controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo e secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio sia di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., sia di violazione di legge, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c, perché, erroneamente, la Corte d’appello ave va ritenuto inammissibile l’appello,per difetto di specificità dei motivi, con riferimento all’art. 342 c.p.c. Il primo e secondo motivo di ricorso sono, in via preliminare, inammissibili per difetto di specificità in quanto, non riportano e non localizzano la sentenza di primo grado dove viene adottata la statuizione sul la carenza d’interesse a proporre un ’ azione di accertamento negativo del credito per mancanza e generica prova della effettiva invalida notificazione degli atti impositivi; inoltre,sulla predetta questione controversa i medesimi motivi sonoinfondati, per quanto riportato alle pp. 9 e ss. del presente ricorso dove vi è solo l’affermazione apodittica che sussisteva l’interesse ad agire, ex art.100 c.p.c., da parte del ricorrente, senza confrontarsi con quanto affermato, in proposito, dal giudice di primo grado (Cass. sez. un. n. 27199/17, n. 13535/18), alla luce dell’insegnamento del le sezione unite di questa Corte che hanno affermato recentemente come vi sia carenza d’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, salvo i casi espressamente previsti (SU n. 26283/22). Con quest’ultima decisiones i è, infatti, statuito che “i n tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n.215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. Sempre con tale decisione le Sezioni Unite hanno, altresì, chiarito che “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sia nei confronti dell’Inps che dell’Inail, ma non nei confronti dell’Agente della riscossione, dovendo ritenersi che nei riguardi dello stesso la notificazione dell’impugnazione sia stata effettuata solo per mera litis denuntiatio(arg. ex Cass. S.U. n. 7514 del 2022). Sussistono i presuppostiper il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, sia nei confronti dell’Inps che dell’Inail. Nulla spese nei confronti dell’Agenzia delle Ent rate riscossione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
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