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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 38005/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo -t ca4k4m4),( an" coi& 1/Cnnkit' o otAlkt ro, jerv, rA. e:LA— è— ,Ibvk elbnZ . [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Larino ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto di energia elettrica, attuato mediante l'utilizzo di un mezzo fraudolento, consistente in un allaccio diretto ed abusivo ad un contatore esposto al di fuori e in prossimità del locale ove egli vendeva autovetture.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale solleva due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., per l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'imputato del decreto di citazione a giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

Nonostante la nomina fiduciaria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], formalizzata già nell'atto di opposizione a decreto penale di condanna (depositato il 18/05/2018 nella cancelleria del Gip di Larino) che egli redigeva, il successivo decreto di citazione a giudizio immediato recava esclusivamente l'indicazione del difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale veniva notificato.

Solo in seguito all'esito del giudizio di primo grado, nel corso della stesura dell'atto di appello, il difensore d'ufficio si avvedeva della presenza del difensore di fiducia, di talché eccepiva, quale motivo preliminare di appello, la nullità dell'anzidetto decreto di citazione per omessa notifica al difensore di fiducia.

La decisione della Corte di appello sul punto scaturisce dall'errore in cui il cancelliere è incorso, in sede di verbalizzazione della prima udienza del 15/01/2019, allorché ha qualificato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia.

In realtà non è mai esistita una nomina formale a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Essendo assente, l'imputato non poteva neanche formulare una nuova nomina a verbale.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta idoneità, ai fini dell'accertamento della penale responsabilità del prevenuto, delle dichiarazioni rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente reputa, invece, inutilizzabili.

Questi, infatti, aveva affermato che il contatore si trovava all'esterno e di non ricordare se il lucchetto del contenitore del misuratore di consumi fosse stato manomesso.

Nel verbale di sopralluogo, dallo Zingaro redatto, si individua correttamente il soggetto titolare del contratto, [OSCURATO:PERSONA], non riconducibile all'imputato.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

2. La lettura degli atti processuali, consentita in ragione della censura sollevata, ha permesso di verificare le seguenti circostanze: - sin dall'atto di opposizione a decreto penale di condanna l'imputato nominava l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia; - il giudizio innanzi al Tribunale di Larino si è svolto, alla prima udienza (svoltasi il 15/01/2019), alla presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato quale difensore di fiducia; - già alla successiva udienza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] veniva indicato come difensore d'ufficio; - lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], in sede di appello, eccepiva che l'udienza di primo grado si era svolta in assenza del difensore di fiducia.

3. L'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (ex multis, Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615; nello stesso senso, sia pure con riguardo al sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., Sez.

U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 — 01 le quali hanno stabilito che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio).

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per il giudizio.

Così deciso in data 8 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo -t ca4k4m4),( an" coi& 1/Cnnkit' o otAlkt ro, jerv, rA. e:LA— è— ,Ibvk elbnZ . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Larino ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto di energia elettrica, attuato mediante l'utilizzo di un mezzo fraudolento, consistente in un allaccio diretto ed abusivo ad un contatore esposto al di fuori e in prossimità del locale ove egli vendeva autovetture. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale solleva due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., per l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'imputato del decreto di citazione a giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. Nonostante la nomina fiduciaria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], formalizzata già nell'atto di opposizione a decreto penale di condanna (depositato il 18/05/2018 nella cancelleria del Gip di Larino) che egli redigeva, il successivo decreto di citazione a giudizio immediato recava esclusivamente l'indicazione del difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale veniva notificato. Solo in seguito all'esito del giudizio di primo grado, nel corso della stesura dell'atto di appello, il difensore d'ufficio si avvedeva della presenza del difensore di fiducia, di talché eccepiva, quale motivo preliminare di appello, la nullità dell'anzidetto decreto di citazione per omessa notifica al difensore di fiducia. La decisione della Corte di appello sul punto scaturisce dall'errore in cui il cancelliere è incorso, in sede di verbalizzazione della prima udienza del 15/01/2019, allorché ha qualificato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia. In realtà non è mai esistita una nomina formale a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Essendo assente, l'imputato non poteva neanche formulare una nuova nomina a verbale. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta idoneità, ai fini dell'accertamento della penale responsabilità del prevenuto, delle dichiarazioni rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente reputa, invece, inutilizzabili. Questi, infatti, aveva affermato che il contatore si trovava all'esterno e di non ricordare se il lucchetto del contenitore del misuratore di consumi fosse stato manomesso. Nel verbale di sopralluogo, dallo Zingaro redatto, si individua correttamente il soggetto titolare del contratto, [OSCURATO:PERSONA], non riconducibile all'imputato. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. 2. La lettura degli atti processuali, consentita in ragione della censura sollevata, ha permesso di verificare le seguenti circostanze: - sin dall'atto di opposizione a decreto penale di condanna l'imputato nominava l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia; - il giudizio innanzi al Tribunale di Larino si è svolto, alla prima udienza (svoltasi il 15/01/2019), alla presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato quale difensore di fiducia; - già alla successiva udienza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] veniva indicato come difensore d'ufficio; - lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], in sede di appello, eccepiva che l'udienza di primo grado si era svolta in assenza del difensore di fiducia. 3. L'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (ex multis, Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615; nello stesso senso, sia pure con riguardo al sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., Sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 — 01 le quali hanno stabilito che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio). 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per il giudizio. Così deciso in data 8 giugno
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