CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02583/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha parzialmente accolto l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto, ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 giudicati mediante le sentenze della stessa Corte del 17/01/2019 e del 25/01/2023, rideterminando la relativa pena complessiva; la Corte territoriale, invece, ha disatteso analoga istanza, con riferimento agli ulteriori reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 14/07/2020. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la sussistenza di una motivazione viziata e contraddittoria, per essersi trascurata la sovrapposizione cronologica, riscontrabile fra i reati per i quali si è ritenuta la continuazione e quelli per i quali il medesimo istituto non è stato riconosciuto, oltre che lamentandosi la insufficienza del dato rappresentato dalla diversità della componente soggettiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi addotti. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta - ad opera del giudice dell'esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui "ridiscussione" è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità; l'impugnazione, peraltro, è decentrata rispetto al contenuto dell'avversato provvedimento, che si fonda sulla distanza temporale intercorrente fra le singole condotte, nonché sull'esser state esse realizzate in concorso con soggetti differenti. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08