CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26002/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12553/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell’amministratore, dottor [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, via Cividale del Friuli n° 7/A ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) ed elettivamente domiciliata in via [OSCURATO:PERSONA] n° 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – email: – pec: – [OSCURATO:TELEFONO]) che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] unità sanitaria locale Roma 2, C.F./[OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Direttore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] PEC: mariacristi- natandoi @ ordineavvocatiroma.org) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] PEC: gabriellamazzoli @ ordineavvocati- roma.org) ed elettivamente domiciliata presso le medesime, nell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 23, edificio B ([OSCURATO:TELEFONO]) in virtù di procura rilasciata in atto separato. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 133 e 134, alle pec sopra indicate o al n. fax 06.5100.4798. Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 7629 deposi- tata il 18 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ordinanza ex art. 702 - ter cod. proc. civ., il tribunale di Roma riteneva illegittimo lo sconto praticato dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] 2 ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n° 296/2006 nei confronti della attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (Iao) sulle prestazioni di riabilitazione da questa rese negli anni 2010-2013. Nondimeno, con la stessa ordinanza il tribunale respingeva la do- manda di condanna formulata dalla Iao contro l’Asl al pagamento di euro 64.299,96, pari agli sconti illegittimamente praticati per quegli anni, sul rilievo che non potesse essere superato il tetto di spesa concordato tra le parti. Ne derivava che, nonostante le illegittime trattenute, la domanda non poteva essere accolta. 2.- Su appello della Iao la Corte di quella città disattendeva il gra- vame sia perché l’impugnazione era inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ., sia per ragioni di merito. Infine, osservava la Corte territoriale che la domanda di arricchi- mento senza causa, ex art. 2041 cc, era del pari destituita di fon- damento. 3.-Ricorre per cassazione Iao affidando il gravame a cinque motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] 2 non ha depositato controricorso, ma si è costituita in giudizio con atto del 20 luglio 2022. Iao ha depositato una memoria ex art. 381-bis.1 cod. proc. civ. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo mezzo la ricorrente deduce violazione e falsa appli- cazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n° 4 dello stesso codice. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale in relazio- ne al primo profilo (quello di inammissibilità), l’appello era suffi- cientemente specifico, avendo individuato i punti non condivisi della sentenza ed avendo opposto ad essi una parte argomentativa e demolitoria. Col secondo mezzo Iao deduce, sulla base dell’art. 360 n° 3 cpc, nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, n° 4, del codice di rito e dell’artt. 111 della Costituzione. La Corte aveva ritenuto l’appello infondato anche nel merito, ma con una motivazione apparente e perplessa. Con la terza doglianza la ricorrente – premesso che la Corte d’appello aveva aderito alla motivazione del tribunale e che, dun- que, era necessario prendere in considerazione quest’ultima – la- menta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8-sexies d,lgs, n° 502/1992, dell’art. 3, sesto comma, del dm Sanità 15 aprile 1994, dell’art. 15, quindicesimo comma, del dl n° 95/2012, dell’art. 8, primo comma, lettere b) e d), nonché terzo comma, della legge n° 42/2009, dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n° 241/1990, e, infi- ne, degli artt. 1337, 1338 e 1218 cc. In sostanza, deduce che nel rapporto negoziale di natura privatisti- ca l’Asl era inadempiente, avendo preteso di applicare gli sconti ta- riffari oltre il periodo temporale di loro vigenza (anni 2007-2009), donde l’inefficacia o l’inopponibilità del tetto di spesa, peraltro ete- rodeterminato, anche in ragione del fatto che lo sforamento non era dipeso da un maggior numero di prestazioni erogate, ma –per l’appunto –dal recupero degli sconti illegittimamente praticati. Col il quarto mezzo la ricorrente – sempre sul presupposto della adesione della Corte d’appello alla motivazione del tribunale e della necessità di censurare quest’ultima – lamenta, sulla base dell’art. 360 n° 3 e n° 5 cpc, la violazione del principio di non contestazione e, dunque, degli artt. 115 e 116 del codice di rito. Era onere dell’Asl dimostrare il superamento del tetto: essa, a di- mostrazione di tale fatto, aveva prodotto una nota redatta dai pro- pri uffici, che non poteva considerarsi incontestata (dato che l’onere di contestazione riguarda le allegazioni e non i documenti) e che, comunque, non comprovava l’ammontare pagato dall’Asl, con la conseguenza che non era nemmeno dimostrato il superamento del tetto di spesa. Col quinto motivodeduce, ancora – sempre sul presupposto della adesione della Corte d’appello alla motivazione del tribunale e della necessità di censurare quest’ultima – violazione degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 n° 3 e n° 5 dello stesso codice. La prova del superamento del tetto di spesa avrebbe dovuto essere fornita mediante la produzione in giudizio (non di una nota autore- datta, ma) dei mandati di pagamento. 5.- I primi due motivi sono fondati e determinano l’assorbimento dei restanti. In effetti, la Corte d’appello ha liquidato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] american ortopedic srl osservando che essa era “inam- missibile ex art. 342 cpc”. Ha quindi citato, a conforto di tale affermazione, la massima di Cass. Su n° 27199/2017; ha quindi proseguito asserendo che “[i]l tribunale (…) dopo aver ritenuto non ultrattivo lo sconto tariffario, ha ritenuto comunque non superabile il limite del budget (…) ”; ed ha poi trascritto l’ordinanza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto insuperabile il tetto di spesa, osservando che “tale capo motivazionale non è stato adeguatamente confutato dall’appellante che si è limitato a sostenere il difetto di prova del superamento del budget”. Questo stringato passaggio logico non appare rispettoso del mini- mo costituzionale della motivazione e, comunque, non appare cor- rispondente alle risultanze processuali, donde la violazione dell’art. 132, secondo comma, n° 4 cpc e la conseguente nullità della sen- tenza. Anzitutto, per ciò che concerne la motivazione minima – posto che l’asserzione di inammissibilità è basata sulla sola citazione della massima di Cass. Su n° 27199/2017 e su null’altro – non è dato comprendere se essa sia stata pronunciata per difetto di chiarezza dei motivi di appello, per difetto di specificità, oppure per mancan- za della parte volitiva o di quella argomentativa del gravame. Già questo solo aspetto caratterizza la motivazione come perplessa e, dunque, mancante. In ogni modo, anche tralasciando l’assenza di motivazione sull’inammissibilità, l’impugnazione proposta era sufficientemente chiara, specifica e dotata di parte argomentativa. Infatti, col primo motivo di appello la [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la prima decisione deducendo l’inopponibilità dei limiti di spesa, non riportati in contratto ma determinati da fonti estranee ad esso (provvedimenti amministrativi); aveva asserito che il superamento del tetto di spesa andava verificato moltiplican- do il numero massimo di prestazioni con l’importo unitario della ta- riffa; aveva dedotto che l’applicazione dello sconto era stata taciuta in contratto ed applicata al momento della liquidazione; aveva fatto notare che tale condotta, integrante un inadempimento, determi- nava vieppiù l’inopponibilità del tetto; aveva lamentato che l’invocata insuperabilità del budget integrava, nella fattispecie, una sorta di sanatoria della condotta illegittima della PA; aveva osser- vato che l’insuperabilità del tetto di spesa non poteva precludere la richiesta di restituzione di somme illegittimamente trattenute dall’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera. Col secondo mezzo la ricorrente aveva censurato la decisione del primo giudice sul rilievo che il superamento del tetto era stato pre- dicato in base a documenti inidonei, ossia in base ai decreti com- missariali, dovendo, invece, tale superamento, essere dimostrato con documentazione contabile. Aveva poi aggiunto che, così decidendo, il tribunale aveva addossa- to alla struttura privata l’onere probatorio che incombeva all’[OSCURATO:PERSONA]. Su tutti questi aspetti – la cui fondatezza non viene qui in rilievo, dovendo essere esaminata in sede di merito –la Corte non ha spe- so una parola, riportandosi a quanto scritto dal tribunale e osser- vando (inesattamente) che la struttura privata si era limitata a so- stenere il difetto di prova del tetto. È, dunque, fondato il primo motivo, in quanto l’appello non poteva essere considerato inammissibile (né per difetto di specificità, né per difetto di chiarezza, né per mancanza della parte argomentati- va). E stessa sorte (accoglimento) tocca al secondo mezzo, sol che si consideri che la motivazione del giudice territoriale sull’infondatezza nel merito appare qui ancora più apodittica, es- sendo basata sulla genericità della contestazione dell’appellante (che, invece, è insussistente, come si è detto sopra) e sulla mera ed immotivata adesione a “quanto già condivisibilmente osservato dal tribunale”, senza che siano minimamente prese in considera- zione le censure della struttura privata in ordine all’inadempimento dell’Asl ed all’effetto di esso sull’opponibilità/efficacia del budget. Giova solo precisare, ancora una volta, che non rileva nella presen- te sede l'indagine in ordine alla consistenza ed alla fondatezza delle allegazioni dell'appellante, trattandosi di questioni non influenti in sede di esame dell’ammissibilità del gravame (Cass. 24834/2005, con menzione di altri precedenti), da svolgere, a questo punto, in sede di rinvio. 6.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, alla quale viene de- mandato di provvedere anche in ordine alle spese del presente giu- dizio. p.q.m. la Corte, accoglie i primi due motivi e dichiara assorbiti i restanti tre.