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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 21725/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 431/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL'AERONAUTICA 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.LATINA n. 3127/40/16 depositata il 19/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 3127/40/16 del 19/05/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 430/06/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale socio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., avverso l’avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2004. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso contestualmente ad un avviso di accertamento notificato nei confronti della società e ad altri avvisi di accertamento notificati ai soci.

L’avviso di accertamento concernente la società riguardava la contestazione di una fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. coop. sociale (di seguito Europa 3000), che, nella ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria, aveva fornito un’intermediazione di manodopera inesistente. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che l’Ufficio aveva fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti dell’insussistenza dell’attività di intermediazione da parte di Europa 3000, da ritenersi una cartiera.

Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che pendono davanti a questa Corte i separati ricorsi proposti dalla società e dagli altri soci della società contribuente, iscritti ai R.G. nn. 424/2017 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.), 430/2017 ([OSCURATO:PERSONA], già trattato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e 432/2017 ([OSCURATO:PERSONA]). 2.Pertanto, anche ai fini della verifica dell’integrità del litisconsorzio necessario tra società e soci, è necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con gli alt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 431/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL'AERONAUTICA 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.LATINA n. 3127/40/16 depositata il 19/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 3127/40/16 del 19/05/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 430/06/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale socio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., avverso l’avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2004. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso contestualmente ad un avviso di accertamento notificato nei confronti della società e ad altri avvisi di accertamento notificati ai soci. L’avviso di accertamento concernente la società riguardava la contestazione di una fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. coop. sociale (di seguito Europa 3000), che, nella ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria, aveva fornito un’intermediazione di manodopera inesistente. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che l’Ufficio aveva fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti dell’insussistenza dell’attività di intermediazione da parte di Europa 3000, da ritenersi una cartiera. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che pendono davanti a questa Corte i separati ricorsi proposti dalla società e dagli altri soci della società contribuente, iscritti ai R.G. nn. 424/2017 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.), 430/2017 ([OSCURATO:PERSONA], già trattato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e 432/2017 ([OSCURATO:PERSONA]). 2.Pertanto, anche ai fini della verifica dell’integrità del litisconsorzio necessario tra società e soci, è necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con gli alt
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