CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 30043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 marzo 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché il motivo dedotto esula da quelli che possono essere proposti avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. pen. In particolare, è manifestamente infondata la prospettazione del vizio della sentenza sotto l'aspetto dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, essendosi nella specie rinunciati i motivi afferenti alla responsabilità. Invero, è' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i