CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 33352/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20/01/2025, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui agli artt.23 I.n. 110/75 e 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], quanto alle doglianze sulla commisurazione della pena, che «deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410 — 01; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211582 - 01); i giudici di merito hanno sottolineato l'obiettiva gravità del fatto (la detenzione e la ricettazione avevano ad oggetto una beretta cal. 7,65 con matricola abrasa, dotata di due caricatori e di 16 proiettili), i precedenti penali dell'imputato, negativamente valutabili anche se la recidiva viene esclusa, il suo comportamento successivo al reato, visto che ha cercato di occultare ancora l'arma quando è stata rinvenuta in occasione del suo arresto, l'inattendibilità di talune giustificazioni addotte sulle modalità in cui aveva reperito l'arma e l'inaccettabilità delle ragioni per le quali egli l'aveva mantenute, indicative di una proclività alla violenza e al farsi giustizia da sè; il maggiore disvalore penale della condotta è, pertanto, ampiamente illustrata e agganciata a dati fattuali non contestati dal ricorso; che del tutto generica risulta conseguentemente la connessa doglianza riguardo l'assenza di adeguata motivazione in ordine al calcolo dell'aumento per la continuazione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore