Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 149/1985
ECLI:IT:COST:1985:149
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ricorso notificato in data 8 ottobre 1976 il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Abruzzi approvata il 4 agosto
1976 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 22 settembre 1976
recante "Disciplina dei Centri di servizi culturali", in relazione agli
artt. 117 e 128 della Costituzione.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, gli artt. 3, nn. 2 e 3, e 4,
lett. c), della legge regionale impugnata avrebbero violato l'ambito di
competenza legislativa, circoscritto per le regioni a statuto ordinario
"al settore dei musei e delle biblioteche degli enti locali", ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione e del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3;
ciò in quanto la normativa denunciata prevede l'attribuzione ai Centri
di servizi culturali dei compiti di promozione dell'organizzazione e
del coordinamento di iniziative culturali nei settori del cinema, del
teatro, della musica e delle arti figurative, nonché di diffusione
dell'informazione e di individuazione, definizione e approfondimento
dei problemi di natura economico-sociale e culturale.
Nelle more del presente giudizio è stata approvata e promulgata,
con il visto del Commissario del Governo, la legge della Regione 6
luglio 1978, n. 35 recante "Disciplina dei Centri di servizi culturali"
di contenuto sostanzialmente identico a quello di cui alla legge
impugnata, con l'eliminazione, peraltro, nel nuovo testo, delle parti
degli artt. 3 e 4, che, giusta la parte motiva del ricorso, avevano
formato oggetto di impugnativa.
La Regione non si è costituita in giudizio.
2. - All'udienza di discussione del 19 febbraio 1985 l'Avvocatura
dello Stato ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
:
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto ricorso
avverso la legge della Regione Abruzzi approvata il 4 agosto 1976, e
riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 22 settembre 1976, recante
"Disciplina dei Centri di servizi culturali", sul rilievo che tale
normativa, nella parte in cui (artt. 3, nn. 2 e 3, e 4, lett. c)
attribuisce a detti Centri compiti di promozione, organizzazione,
coordinamento di iniziative in materia culturale, nonché di diffusione
dell'informazione, fosse costituzionalmente illegittima per contrasto
con gli artt. 117 e 128 della Costituzione. Risultando accolti a
seguito della legge regionale 6 luglio 1978, n. 35, come esposto in
narrativa, i rilievi del Governo, formulati in ordine alla precedente
legge di "Disciplina dei Centri di servizi culturali", è venuta meno
la situazione di contrasto evidenziata dal ricorso de quo.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, così come
espressamente richiesto in udienza dall'Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione Abruzzi
approvato il 4 agosto 1976 e riapprovato il 22 settembre stesso anno,
recante "Disciplina dei Centri di servizi culturali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere