CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 gennaio 1962
Cassazione n. 37403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale, riportandosi alla requisitoria depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, riqualificato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale come bancarotta semplice, ha dichiarato non doversi procedere in relazione a tale illecito per intervenuta prescrizione, provvedendo in conseguenza a rideterminare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. La Corte d'appello ha anche rimodulato la durata delle pene accessorie fallimentari. Per quanto ancora rileva, la distrazione attribuita al Sorrenti, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita in data 21 aprile 2010), ha per oggetto, alla luce del principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Marchesi, Rv. 264277, la restituzione della somma di 270.000 euro quale rimborso, in epoca di dissesto, di un finanziamento in favore della società operato attraverso l'estinzione, con dati° in solutum di un proprio bene, di un debito che la [OSCURATO:SOCIETA]. vantava nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., creditrice della società poi fallita, avendo estinto il debito maturato da quest'ultima nei confronti della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge processale, con riferimento agli artt. 601 e 179 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello celebrato il procedimento d'appello in assenza di regolare vocatio in ius del ricorrente. Invero, il decreto di citazione in grado d'appello, emesso il 19.12.2019 per l'udienza del 17 gennaio 2020, non è mai stato notificato al Sorrenti presso il domicilio da lui eletto, recando il decreto l'indicazione di un domicilio legale eletto non soltanto errato, ma inesistente dal punto di vista topografico. Rilevato, in occasione della prima udienza, il difetto di notifica, la Corte d'appello aggiornava il processo all'udienza del 10 luglio 2020, senza tuttavia previamente verificare l'avvenuta esecuzione della notifica all'imputato. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ascritta responsabilità per il reato di cui all'art. 216, primo comma, n.2, I. fall. A tal proposito, la difesa rileva un contrasto tra parte motiva e dispositivo dell'impugnata sentenza, avendo la Corte territoriale, in parte motiva, ritenuto Sorrenti responsabile per il reato di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1, e, nel dispositivo, dichiarato la responsabilità dello stesso ex art. 216, primo comma, n.2, I. fall., limitandosi peraltro a bollare come mero refuso trascrittivo la scelta del Giudice di primo grado di indicare, nel dispositivo, la responsabilità del Sorrenti ex art. art. 216, primo comma, n. 2, I. fall. In tal modo, la Corte territoriale avrebbe sovrapposto due ipotesi delittuose completamente differenti, in quanto l'art. 223, secondo comma, n. 1, ha ad oggetto la bancarotta per distrazione, laddove l'art. art. 216, primo comma, n. 2, I. fall. ha a oggetto la bancarotta fraudolenta documentale. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale esaminato i presupposti che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, giustificano la configurabilità della bancarotta distrattiva in caso di liquidazione dei compensi in favore degli amministratori e per non avere affrontato il tema del nesso eziologico tra la condotta contestata e il dissesto della società. Secondo la difesa, il Giudice d'appello avrebbe mancato di verificare se lo statuto della fallita [OSCURATO:SOCIETA] prevedesse il compenso per la carica di amministratore del Sorrenti, e la misura di tale compenso, ovvero se vi fosse una delibera assembleare che consentisse o negasse l'operazione immobiliare descritta come operazione distrattiva. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato memoria in replica a requisitoria del P.g. 4. All'udienza del 18 aprile 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché l'esame degli atti, imposto dalla natura processuale della questione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), ha consentito di accertare che il decreto di citazione in appello per la nuova udienza del 10 luglio 2020 è stato notificato all'imputato a mani proprie in data 3 febbraio 2020, come attestato dalla relata di notifica. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo evidente che il richiamo, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza d'appello all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., si riferisce all'unico reato per il quale residua condanna, ossia la bancarotta fraudolenta distrattiva. Ne discende che non sussiste alcun equivoco sulla portata dell'affermazione di responsabilità. 3. Il terzo motivo è inammissibile per novità e assenza di specificità, poiché nel corso del processo di merito non si è mai discusso della legittimità dei compensi erogati all'amministratore, ma solo della natura del rimborso del finanziamento. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa d