CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorsoi nar- 2-5 D M • 4-rt nu 2910 jJGe- frjohl dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 19 settembre 2018 con la quale Andrea [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato responsabile del concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], colpito più volte dal correo al volto e alla testa con una mazza metallica, venendo condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità concorsuale dell'imputato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, dei testi oculari, tra cui in particolare un appartenente alla Guardia di Finanza che interveniva bloccando il correo e successivamente identificando l'imputato come colui che lo spalleggiava tenendo in mano un'asta di ferro nell'ambito di una programmata spedizione punitiva posta in essere ai danni di alcuni giovani, che si erano icasticamente lamentati della condotta molesta e rumorosa dell'imputato e del correo. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo: - alla sussistenza del concorso morale poiché la richiesta di essere accompagnato proveniva da Carbonara, mentre i testi indicati dalla difesa hanno escluso qualunque partecipazione attiva del ricorrente. Nessuna questione circa l'attendibilità dell'appartenente alla Guardia di Finanza si è posta la Corte nonostante le sollecitazioni difensive nelle quali si era evidenziata la mutevolezza della versione, tanto che il testimone non riusciva a identificare Carbonara e a non ricordare cosa facesse l'altro soggetto (in ipotesi [OSCURATO:PERSONA]) che lo accompagnava (primo motivo); - alla riconducibilità della condotta all'ipotesi del concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen. poiché i giudici di merito hanno omesso di considerare che il ricorrente si è nuovamente portato nella piazza, dove era accaduto il precedente alterco, soltanto per individuare chi aveva danneggiato la sua autovettura, portando con sé un'arma impropria soltanto per non avere nuovamente la peggio, dovendo affrontare una moltitudine di persone (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso sulla responsabilità muove dalla inammissibile alternativa ricostruzione dei fatti (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168), senza criticare la specifica motivazione stesa dal giudice di secondo grado che, sulla scorta di quanto accertato dal Tribunale, ha evidenziato come il ricorrente e pure il correo giudicato separatamente erano armati, tanto che essi avevano posto in essere una spedizione punitiva nei confronti di un gruppo di ragazzi con i quali, poco prima, avevano avuto un diverbio derivante dal loro sfrontato comportamento. Il ricorso omette di confrontarsi con la motivazione che ricostruisce l'aggressione portata da Carbonara a Morigi con la fattiva e costante collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] il quale, in possesso di un'asta di ferro, spalleggiava e sosteneva l'azione del correo. Del resto, gli aggressori venivano inseguiti dall'appartenente alla Guardia di Finanza che confermava la presenza della mazza da baseball usata per colpire la vittima e dell'asta di ferro impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi di fatto, che il ricorso omette di considerare e criticare, sono stati logicamente giudicati indicativi della diretta partecipazione materiale e morale dell'imputato all'aggressione sfociata nel tentativo di omicidio. 2.1. Il ricorso omette, altresì, di criticare il movente di vendetta che sostiene la partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], che ha spalleggiato il correo, nonché la sua partecipazione morale rafforzativa, a tacere del fatto che il ricorrente ha pure sferrato dei colpi alla vittima, quando ormai era già a terra, nonché aiutato il correo nell'ulteriore pestaggio di un altro giovane, così dimostrando la piena partecipazione e adesione all'aggressione. D'altra parte, quale che sia la rilevanza attribuibile alla sollecitazione proveniente da Carbonara di attuare la spedizione punitiva, il ricorso nemmeno contesta che [OSCURATO:PERSONA] vi abbia volontariamente partecipato, recandosi armato nella piazza per aggredire i giovani ritenuti avversari e attivamente partecipando alle aggressioni poste in essere ai danni della vittima e di un altro giovane.3. Del pari inammissibile, nonché manifestamente infondato, è il motivo sul concorso anomalo posto che la ricostruzione dei fatti palesa una chiara intenzione punitiva e aggressiva condivisa da entrambi i protagonisti che si erano recati ad affrontare il gruppo rivale armati, ciascuno, di un'arma impropria, poi di fatto utilizzata per colpire le vittime. Il ricorso si limita a proporre un'alternativa ricostruzione dei fatti che, oltre a non essere consentita in questa sede, è priva di capacità critica rispetto a quella concordemente ritenuta dai giudici di merito. 3.1. Va, innanzitutto, ricordato, che è emersa la programmazione e organizzazione della spedizione punitiva che doveva essere compiuta impiegando le armi impugnate dall'imputato e dal correo e nei confronti di soggetti che si trovavano riuniti e perciò in grado di porre essere reazioni violente. La Corte ha, poi, valorizzato una serie di elementi di fatto da cui ha desunto l'esistenza del dolo alternativo di omicidio, dovendosi prevedere uno sviluppo dell'azione violenta in ragione delle caratteristiche dell'offeso. Tali elementi sono stati ritenuti conclusivi nel senso della concreta previsione del ben possibile esito omicida della programmata spedizione punitiva, esito divisato come alternativamente accettato, sia con riguardo alla rappresentazione di tale possibile concreto esito in ragione dei ragionevoli sviluppi dell'azione, sia a causa della prevedibile reazione della vittima, sia in considerazione dell'univoca destinazione delle armi a recare un'offesa mirata e specificamente finalizzata a colpire di sorpresa la vittima (Sez. U, Sentenza n. 337 del 18/12/2008 dep. 2009, Antonucci e altri, Rv. 241574). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t