CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 31885/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 5721/2025R.G. proposto da: -ricorrente – contro pagina -resistente - avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 661/2024 , emessa il 16/9/2024, depositata e comunicata il 17/9/2024, nel procedimento n.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorrente, cittadino gambiano, ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Potenza il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Potenza il 20/8/2024 e relativo ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Il provvedimento veniva adottato(come riferito dall’attuale ricorrente) perché la domanda di protezione speciale, avanzata dal ricorrente(ex art. 19, co. 1 e 2, TU 286/98- come modificato dal D.L. 130/2020 conv. in L. 173/2020 e poi dal D.L. 20/2023, conv. nella L. 50/2023- e 32 co. 3 d.lgs. 25/2008 ) , è stata rigettata dalla Questura di Potenza avendo, la Commissione territoriale di Salerno, espresso parere negativo , con conseguente presenza illegale del ricorrente sul territorio italiano. [OSCURATO:PERSONA] di P ace di Potenza, con la sentenza n. 661/2024 ha respinto l’opposizione ex art. 18 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Potenza. Il GDP ha affermato che il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il Giudice ordinario è pagina tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongano l’ emanazione , e non può effettuare alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del Questore che abbia rifiutato il permesso di soggiorno. Il GDP poi ha osservato che l’omessa traduzione non ha determinato una lesione del diritto di difesae che tutti gli atti redatti sono stati firmati in originale e non sussiste alcuna copia conforme. Per il GDP, infine, il ricorrente non può permanere nel territorio dello Stato Italiano in mancanza dei requisiti minimi e necessari previsti per legge. Nega poi che sia in questa materia applicabile la disciplina ex art. 7 L.n. 241/1990. 2) Con ricorso del 16/3/2025 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del GDP di Potenza,proponendo 5 motivi di ricorso . Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti solo per partecipare all’udienza eventualmente fissata. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione ( Violazione dell’art. 360 cpc, n.ri 3 e 5 - nullità e/o annullabilità del decreto prefettizio per violazione di legge e/o eccesso di potere del decreto di espulsione per insussistenza dei presupposti per la sua adozione”). 1.1) Il ricorrente afferma che la richiesta di protezione speciale era stata corredata dalla documentazione attestante lo stabileinserimento del ricorrente in Italia, comprovato dalla sua situazione lavorativa, da una sistemazione alloggiativa idonea ed autonoma, oltre che dal tempo trascorso in Italia e dall’acquisita conoscenza della lingua italiana. pagina Riferisce che avverso il provvedimento della Questura di Potenza del 20/8/2024, di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, è stato presentato ricorso al Tribunale di Potenza (ex art. 3 D.L. 13/2017 conv. in L. 46/2017) e che il procedimento è pendente. Afferma che la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno gli aveva riconosciuto la protezione umanitaria nel 2018,riconoscendolo meritevole di tutela. Contesta il punto della sentenza del GDP impugnata, laddove si dice che il ricorrentenon può permanere sul territorio italiano , in quanto nei suoi confronti non sono applicabili attualmente le norme che regolamentano la libera circolazione delle persone e perché non ha prodotto documenta zi one idonea a dimostrare il necessario e continuativo inserimento lavorativo. Eccepisce il difetto di motivazione, perché illogica e incoerente, oltre che in violazionedi legge. Afferma di aver richiesto al questore il permesso di soggiorno proprio in forza della s u a situazione lavorativa stabile e che il GDP non ha esaminato tale documentazione, con conseguente violazione di legge per difetto di istruttoria e per illogicità. Sostiene, poi, che non sono stati verificati, dal Questore, dal Prefetto e dal GDP, i presupposti per il non refoulement; in particolare, nel decretodi espulsione viene detto che nonricorrono i presupposti di cui all’art, 19 TUI, senza che vi sia stata alcuna effettiva valutazione sul punto. Rileva che era stata allegata la situazione socio - politica del Gambia, secondo i reports internazionali, e che è illogico il passaggio motivazionale in cui il GDP afferma di essere tenuto solo a controllare l’esistenza dei requisiti che impongono l’emanazione del decreto di espulsione, senza poter valutare la legittimità del provvedimento delQuestore di diniego del permesso di soggiorno . pagina Osserva, infatti, che, al contrario, la Suprema Corte, con giurisprudenza costante,ha sempre affermato la cognizione piena del giudice di pace in sede di opposizione al decreto di espulsione. Il motivoè inammissibile . 1.2) Riguardo alla contestazione del ricorrente per violazione di legge per difetto di istruttoria , in particolare per mancato esame, da parte del GDP, della documentazione relativa al suo inserimento lavorativo, si osserva che il motivo è inammissibile. Il GDP ha affermato che il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea e valida a dimostrare il necessario e continuativo inserimento lavorativo. Con il motivo in esame il ricorrente appare richiedere una nuova e diversa valutazione di fatto sulle prove offerte in giudizio. Ma tale valutazione delle prove appartiene al giudice del merito, avendo più volte questa Corte enunciato il principio secondo cui , nel procedimento civile, sono riservate al giudice del meritol'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. civ., sez. I, n. 17144/25 del 25/06/2025; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). Si osserva, inoltre, che il motivo è altresì inammissibile perché del tutto carente del requisito della specificità , non avendo il ricorrente indicato da quali pagina concrete prove emergerebbe il suo stabile inserimento lavorativo in Italia(v., per es., sull’assenza di specificità dei motivi: Cass. civ.sez. I, 13/05/2025, n.12741). 1.3)Il motivo è inammissibile anche riguardo alla contestazione del ricorrente circa il mancato controllo da parte del GDP della legittimità del provvedimento di espulsione. E’ vero che, secondola Suprema Corte, il giudice di pace, adito con un ricorso in opposizione al decreto di espulsione, è tenuto a rilevare la manifesta illegittimità del decreto espulsivo e pertanto anche la eventuale condizione di non espellibilità del soggetto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 (TUI) , che è norma protettiva di carattere generale, e non può limitarsi a verificare il requisito formale della assenza del permesso di soggiorno( Cass. civ., sez. I, 22/10/2025, n.28104). Questo principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte (Cass. n. 15843 del 06/06/2023; Cass. n. 20075 del 22/07/2024; Cass. n. 22508 del 26/07/2023; Cass. n. 35684 del 21/12/2023; Cass. n. 17407 del 30/7/2014). In sede di opposizione al decreto di espulsione il giudice di pace, dunque, non può esimersi dal valutare la eventuale condizione di non espellibilità dello straniero, esaminando la sua situazione personale nel complesso. Tuttavia, nel presente caso, anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile perché carente del requisito della specificità, non avendo il ricorrente, nel ricorso in cassazione, esposto in modo specifico l’esistenza di condizioni di non espellibilità ai sensi dell’art. 19 TUI. 2) Secondo motivo di impugnazione ( “ Violazione dell’art. 360 cpc, n.ri 3, 4 e 5 - Inespellibilita’ del ricorrente per violazione del bene costituzionalmente garantito dellasalute in ragione dell’emergenza covid19”). pagina Il ricorrente sostiene che il provvedimento di espulsione sia in violazione di legge perchénon tiene conto dell’emergenza Covid. Avrebbe dovuto essere indagata la situazione della pandemia in Gambia, da parte dellaQuestura prima e da parte del GDP in sede di opposizione poi, in forza dei poteri ufficiosi attivabili ex officio; non vi era stata invece alcuna istruttoria riguardoal sistema sanitario gambiano. Conclude il ricorrente sostenendo che l’affermazione, contenuta nel decreto di espulsione impugnato, secondo cui non ricorre alcun presupposto di legge per il rilascio di un permesso di soggiorno secondo la normativa vigente o gli obblighi costituzionali, è, con tutta evidenza, una violazione di legge oltre ad essere una motivazione illogica ed incongrua. E il GDP ha omesso di pronunciarsi sul punto. Il motivo è inammissibile. Da un lato si osserva che la formulazione del motivo mescola - senza distinguerli né illustrarli- più vizi di legittimità logicamente incompatibili in astratto con riguardo al medesimo passaggio motivazionale (mancanza di motivazione, motivazione illogica, violazione di legge che una motivazione, invece, presuppone). Dall’altro lato si nota che la doglianza è d el tutto aspecifica, poiché il ricorrente non illustra neppure sotto quale profilo e con quali argomentazioni avrebbe sollevato la questione del rischio concreto per la salute in caso di rimpatrio. Il motivo è altresì infondato, dal momento che la pandemia covid 19 non rappresentapiù un'emergenza (nazionale ed internazionale) e che la salvaguardia del diritto alla salute di cui all'art. 19 TUI si riferisce a condizioni attuali e non potenziali del soggetto interessato da un provvedimento di espulsione(si veda , in tal senso, per es.: Cass. civ., sez. I, 13/05/2025, n.12741). pagina 3)Terzo motivo di impugnazione ( Violazione dell'art. 360, comma 1 n. 3 e 5 cpc in relazione agliartt. 3, 7, 8 e 10 bis della L. 241/90) Il ricorrente sostiene che al procedimento in oggetto si applicano i principi riguardanti il procedimento amministrativo in generale, tra i quali particolare rilievo assumono le normedi cui alla L. 241/90 e succ. mod., tra cui gli artt. 7 e 8 della L. 241/90, ai sensi dei quali deve essere data notizia all’interessato dell’avvio del procedimento che lo riguarda mediante comunicazione personale, corredando tale notizia di una serie di informazioni integrative, in modo da rendere possibile la tempestivapartecipazione al procedimento stesso, e l’art. 10 bis della L. 241/90, secondo il quale lo straniero avrebbe potut o produrre le memorie ex art. 10 bis L. 241/90, con cui avrebbe prodotto alla Prefettura documentazione ed argomenti a propria difesa. Il motivo è inammissibile. Premesso che è consolidato orientamento di questa Corte quello per cui "la necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero" (Cass. 5080 del 2013; Cass.n. 27682/2018; Cass. civ., sez. I, 13/05/2025, n.12741), il ricorrente non illustra compiutamente in che termini le norme invocate sarebbero state violate. 4)Quarto motivo di impugnazione (“Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 cpc in relazioneall’art. 13 Comma 7 Dlgs n. 286/98 – omessa traduzione nella linguamadre del ricorrente”). 4.1) Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell' art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 13 comma 7 D. Lgs. n. 286/98 - pagina per l'omessa traduzione nella lingua madre del ricorrente di nazionalità gambiana del decreto prefettizio, tradotto in inglese, quale lingua veicolare, senza che se ne fosse accertata la conoscenza da parte del ricorrente, né che questi l'avesse indicata quale lingua veicolare conosciuta, né che vi fosse alcuna motivazione in ordine alla mancata traduzione nella lingua madre (nel decreto prefettizio, riferisce il ricorrente, con formula stereotipata e precostituita si dà atto della impossibilità di poter reperire un interprete di lingua madre , peraltro neppure individuata). [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Potenza, nel respingere l'eccezione, affermache l’omessa traduzione non ha determinato una lesione del diritto di difesa e che non può configurarsi l’illegittimità del provvedimento. 4.2)Il motivo è infondato. L'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede che " Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola". Interpretando tale norma - che non impone all'Amministrazione di tradurre il decreto espulsivo nella lingua madre della persona da espellere, ma solo di assicurare che la traduzione del provvedimento avvenga in una "lingua conosciuta" e, solo ove ciò non sia possibile, di garantire che la traduzione sia effettuata "in lingua francese, inglese o spagnola", ritenute lingue universali e, quindi, accessibili, direttamente o indirettamente, da chiunque-, questa Corte, con l'ordinanza n. 3676/2012, ha affermato che "è nullo il provvedimento di espulsione […] tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione pagina non affermi ed il giudice ritenga plausibile l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta"(Cass. civ., sez. I, n. 12741 del 13/05/2025). Come osserva Cass. n. 11887/2018 - tra le tante conformi a questo precedente - " grava sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue (cfr. Cass. n. 1215 del 2015)" ed aggiunge che "questa interpretazione della norma è da condividere con la precisazione che è compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato all'autorità amministrativa nel cosiddetto foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale poi il provvedimento sia stato tradotto".Si sono pronunciate in conformità anche Cass. n. 2865/2018 , Cass. n. 5837/2022e Cass. 24015/2020 . Nel presente caso, è il ricorrentestesso ad ammettere di conoscere la lingua italiana, laddove afferma , in sede di esposizione del primo motivo di impugnazione, che la richiesta di protezione speciale era stata corredata dalla documentazione attestante lo stabile inserimento del ricorrente in Italia, comprovato dalla sua situazione lavorativa, da una sistemazione alloggiativa idonea ed autonoma, oltre che dal tempo trascorso in Italia e dall’acquisita conoscenza della lingua italiana. Pertanto la censura di mancata traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dal ricorrente è infondata. pagina 5)Quinto motivo di impugnazione (”Violazione dell'art. 360, comma 1 n.ri 3 e 5 cpc in relazione agliartt. 13 del D.lgs 286/98 e 18 del DPR 28/12/2000 n. 445 –sulla notifica di una copia del provvedimento espulsivo priva di attestazione di conformità all’originale, così come l’ordine delQuestore”). 5.1) Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art.18 del D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.445in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. Il ricorrente denuncia che gli sia stata notificata una copia informale del decreto diespulsione, non recante l’attestazione di conformità all’originale. Rileva che, secondo quanto disposto dall’art. 18 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 9 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa ai criteri interpretativi dell’art. 18, comma 2, DPR 445/2000, l’autenticazione di una copia consiste nell’attestazione di conformitàall’originale, apposta alla fine della copia, da parte di un pubblico ufficialeautorizzato. Afferma che risulta per tabulas che la copia del provvedimento prefettizio rilasciata al ricorrente non rechi alcuna attestazione di conformità apposta secondo la normativa vigente, non potendosi ritenere tale la dichiarazione contenuta nella relata di notifica, laddove si afferma indifferentemente che“l’atto è consegnato all’interessato in originale, previa sottoscrizione del presente verbale”. Denuncia che la dichiarazione di conformità risulti priva dei requisiti diforma e contenuto previsti dalla legge. L’ attestazione che compare sull’atto impugnato risulta firmata da un funzionario della Polizia di Stato, non meglio identificato, e non dal Viceprefetto vicario che sottoscrive l’atto. Il funzionario non ha alcun potere di attestazione di conformità di un atto dal medesimo non promanante, né emergein alcun modo se si tratta di un pubblico ufficiale autorizzato ad effettuare l’attestazione di conformità all’originale. pagina [OSCURATO:PERSONA] di pace sul punto ha affermato che “ tutti gli atti redatti sono stati firmati in originale e non esiste alcuna copia conforme”. 5.2)Il motivo è infondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria formalità di comunicazione, se comunicato all'espellendo in mera copia libera o informale priva dell'attestazione di conformità all'originale apposta dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato (Cass. n. 24119 del 27/09/2019; Cass.33507 del 17/12/2019). Sul tema questa Corte ha operato alcune precisazioni, specificando che la conformità all'originale non deve essere necessariamente attestata dal Prefetto, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante, ovvero da parte della Questura (Cass. n. 31928 del 2019) e che la questione della attestazione di conformità resta superata ove il Giudice di pace verifichi che è stato consegnato, invece della copia, l'atto in originale, così accertando che si è concretizzata l'ipotesi di redazione in doppio originale (Cass.2808 del 2023; Cass. 20013 del 2023;Cass. n. 9783 del 14/04/2025 ). Nel presente casoil giudice di pace ha accertato che “ tutti gli atti redatti sono stati firmati in originale e che non esiste alcuna copia conforme”. Tale fatto è confermato dal ricorrente stesso, laddove riferisce che nella relata di notifica si afferma che “ l’atto è consegnato all’interessato in originale, previa sottoscrizione delpresente verbale”. 6) Il ricorso va, pertanto, del tutto respinto. Non si fa luogo a regolazione delle spese, non essendosi costituita la controparte. pagina Ai sensi dell'art. 13 co. 1 - quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1