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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10082/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21869-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 1363/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA]., depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 21869 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che:

1. in causa su avviso di accertamento di maggiori redditi d'impresa emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di accesso nel domicilio del contribuente, la CTR, ha da un lato, respinto l'eccezione di quest'ultimo, per cui l'autorizzazione all'accesso sarebbe stata data dalla Procura delle Repubblica in assenza del presupposto dei "gravi indizi di violazioni di norma tributarie" di cui all'art.52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, dall'altro lato, accolto l'ulteriore eccezione secondo cui erroneamente l'intero maggior reddito accertato era stato attribuito al contribuente malgrado che questi fosse titolare del solo 51% delle "quote sociali" essendo le altre quote "ripartite tra [OSCURATO:PERSONA] (cognata) 14%, [OSCURATO:PERSONA] (moglie) 20% e [OSCURATO:PERSONA] (figlia) 15%" (così punto F di p.7 della sentenza);

1.1. il rigetto della prima eccezione è stato dalla CTR così motivato: "nel provvedimento a firma del Procuratore della Repubblica viene dato atto che le ragioni della richiesta di autorizzazione all'accesso anche domiciliare sono state attentamente vagliate e non si ha motivo di dubitare ciò";

2. avverso la sentenza suddetta hanno proposto ricorso sia il contribuente sia l'Agenzia delle Entrate;

3. il Collegio preliminarmente rileva che la proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata formulata con riguardo al solo ricorso del contribuente e non anche al ricorso dell'Agenzia delle Entrate e che per integrare la proposta occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21869-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 1363/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA]., depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21869 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che: 1. in causa su avviso di accertamento di maggiori redditi d'impresa emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di accesso nel domicilio del contribuente, la CTR, ha da un lato, respinto l'eccezione di quest'ultimo, per cui l'autorizzazione all'accesso sarebbe stata data dalla Procura delle Repubblica in assenza del presupposto dei "gravi indizi di violazioni di norma tributarie" di cui all'art.52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, dall'altro lato, accolto l'ulteriore eccezione secondo cui erroneamente l'intero maggior reddito accertato era stato attribuito al contribuente malgrado che questi fosse titolare del solo 51% delle "quote sociali" essendo le altre quote "ripartite tra [OSCURATO:PERSONA] (cognata) 14%, [OSCURATO:PERSONA] (moglie) 20% e [OSCURATO:PERSONA] (figlia) 15%" (così punto F di p.7 della sentenza); 1.1. il rigetto della prima eccezione è stato dalla CTR così motivato: "nel provvedimento a firma del Procuratore della Repubblica viene dato atto che le ragioni della richiesta di autorizzazione all'accesso anche domiciliare sono state attentamente vagliate e non si ha motivo di dubitare ciò"; 2. avverso la sentenza suddetta hanno proposto ricorso sia il contribuente sia l'Agenzia delle Entrate; 3. il Collegio preliminarmente rileva che la proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata formulata con riguardo al solo ricorso del contribuente e non anche al ricorso dell'Agenzia delle Entrate e che per integrare la proposta occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma
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