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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 07997/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte di appello di L’Aquila; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato il rito “de plano”. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di L’Aquila, decidendo sull’appello dell’imputato, in parziale riforma della sentenza del 22/11/2024 del Tribunale di Chieti, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 1), rideterminando in mesi 6 di arresto la pena per il reato di cui al capo 2).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen. 4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 05/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte di appello di L’Aquila; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato il rito “de plano”. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di L’Aquila, decidendo sull’appello dell’imputato, in parziale riforma della sentenza del 22/11/2024 del Tribunale di Chieti, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 1), rideterminando in mesi 6 di arresto la pena per il reato di cui al capo 2). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07997/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris