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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 49283/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3ANOS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la continuazione, ex art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 febbraio 2019; 2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 22 febbraio 2021; 3) sentenza della Corte di appello di Brescia in data 19 gennaio 2021; 4) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 9 aprile 2021.

1.1. In particolare il giudice dell'esecuzione non ha riconosciuto la continuazione tra tutti i reati, ma ben-s1 separatament&A—r-a quelli della sentenza sub 1) e quelli sub 4) (determinando la pena complessiva in anni tre e mesi sei di reclusione) e poi tra quelli di cui alle sentenze sub 2) e 3) (fissando la pena in anni sette di reclusione), escludendo quindi di potere riunire sotto il vincolo della continuazione tutti i reati accertati con le quattro sentenze sopra indicate.

2. Al riguardo il Giudice per le indagini preliminari ha escluso una programmazione unitaria e preordinata tra i fatti accertati con le sentenza sub 1) e 4) rispetto a quelli delle sentenze sub 2) e 3) osservando che, pur trattandosi di analoghe violazioni della normativa in materia di riscossione delle imposte dei redditi e sul valore aggiunto, il contenuto delle medesime sentenze non consente l'integrale accoglimento della richiesta del condannato.

Infatti, con la sentenza sub 1) il Trombetta è stato assolto dalle contestazioni relative ai reati di cui agli artt. 5 e 2 d.lgs. n.74/2000 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto, avendo dismesso la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2010, ed è stato ritenuto responsabile unicamente per le fatture emesse fino al 31/12/2009 (condotta, tuttavia, dichiarata prescritta) nonché per il delitto di cui all'art.10 d.lgs. n.74/2000.

Pertanto, è stato escluso il vincolo della continuazione tra tali azioni (commesse sino al 2009) ed i fatti di cui alla sentenza sub 3) la cui contestazione riguarda il quadriennio tra il 2014 ed il 2018; quindi, il giudice dell'esecuzione ha considerato l'omogeneità delle violazioni commesse dal Trombetta piuttosto indice della sua propensione a delinquere di matrice professionale e reiterata e non sufficiente a dimostrare che i predetti reati (slegati nel tempo e relativi a differenti contesti imprenditoriali).<:fossero espressione di un medesimo disegno criminoso.

3. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova con particolare riferimento alle risultanze probatorie ricavabili dalla sentenza della Corte di appello di Milano del 12 febbraio 2019 da cui si ricaverebbe che il Trombetta non aveva cessato nel 2009 di operare illecitamente con il sistema fraudolento da lui ideato, ma aveva partecipato alla commissione di illeciti tributari anche nel 2010 e 2011.

Inoltre, egli osserva che il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia con la sentenza del 9 aprile 2021 ha dato conto della commissione di reatO fiscali da parte del Trombetta anche nel 2012,2013 e 2014.

Pertanto, dagli atti emergerebbe una continuità temporale nella commissione di tutti i reati tributari giudicati nei vari processi al contrario di quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, la quale comunque non avrebbe motivato in modo adeguato rispetto a tale profilo.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l' erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione rispetto all'art.133 cod. pen.

Secondo il condannato, infatti, le modalità di calcolo della pena per i reati ritenuti tra loro in continuazione violerebbero le norme sopra indicate e si porrebbero in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia a partire da quello per cui, in sede esecutiva, la violazione più grave deve essere individuata dopo avere scorporato tutti i reati eventualmente già uniti in continuazione e poi determinare gli aumenti sulla pena più grave come sopra determinata.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il primo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Invero, sussiste il lamentato vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti accertati con le sentenze sub 1) e sub 4) rispetto a quelli oggetto delle decisioni sub 2) e sub 3).

2.1. Come visto, il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra tutti i reati ritenendo che, nonostante l'omogeneità delle violazioni di legge, queste sono state commesse in epoche diverse.

In realtà dalle sentenze sub 1) e 4), risulta che il condannato non aveva cessato nel 2009 di operare illecitamente, avendo partecipato alla commissione di illeciti anche nel 2010 e 2011 poiché l'assoluzione era stata pronunciata solamente a causa della mancata contestazionedel ruolo di amministratore di fatto della società da lui ricoperto anche in epoca posteriore al 2009 e che, inoltre, il Trombetta aveva commesso ulteriori reati fiscali nel 2012, 2013 e 2014.

Ne consegue che l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui i fatti accertati nelle diverse sentenze sono «episodi slegati nel tempo» viene smentita dalle stesse sentenze, considerato che le condotte di cui alla sentenza sub 3) fanno riferimento al quadriennio compreso tra il 2014 e il 2018 ed il giudice dell'esecuzione non ha preso in considerazione il periodo di contestazione dei fatti di cui alla sentenza sub 4).

Pertanto, sembra esservi contiguità temporale tra i reati per i quali è stato chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

2.2. L'ordinanza impugnata, inoltre, non tiene nella debita considerazione che in alcuni casi i reati sono stati commessi dal Trombetta assieme allo stesso soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]) e che le modalità esecutive risultano essere state sempre le medesime, vale dire l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, da parte di società riconducibili all'odierno ricorrente, con lo scopo di utilizzarle per evadere le imposte da parte di altre società del condannato.4.

L'ordinanza impugnata - fermo restando il già avvenuto parziale riconoscimento della continuazione - deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (vedi Corte costituzionale sentenza n.183/2013), affinché, in piena autonomia decisionale, tenga conto dei rilievi sopra illustrati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3ANOS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la continuazione, ex art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 febbraio 2019; 2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 22 febbraio 2021; 3) sentenza della Corte di appello di Brescia in data 19 gennaio 2021; 4) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 9 aprile 2021. 1.1. In particolare il giudice dell'esecuzione non ha riconosciuto la continuazione tra tutti i reati, ma ben-s1 separatament&A—r-a quelli della sentenza sub 1) e quelli sub 4) (determinando la pena complessiva in anni tre e mesi sei di reclusione) e poi tra quelli di cui alle sentenze sub 2) e 3) (fissando la pena in anni sette di reclusione), escludendo quindi di potere riunire sotto il vincolo della continuazione tutti i reati accertati con le quattro sentenze sopra indicate. 2. Al riguardo il Giudice per le indagini preliminari ha escluso una programmazione unitaria e preordinata tra i fatti accertati con le sentenza sub 1) e 4) rispetto a quelli delle sentenze sub 2) e 3) osservando che, pur trattandosi di analoghe violazioni della normativa in materia di riscossione delle imposte dei redditi e sul valore aggiunto, il contenuto delle medesime sentenze non consente l'integrale accoglimento della richiesta del condannato. Infatti, con la sentenza sub 1) il Trombetta è stato assolto dalle contestazioni relative ai reati di cui agli artt. 5 e 2 d.lgs. n.74/2000 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto, avendo dismesso la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2010, ed è stato ritenuto responsabile unicamente per le fatture emesse fino al 31/12/2009 (condotta, tuttavia, dichiarata prescritta) nonché per il delitto di cui all'art.10 d.lgs. n.74/2000. Pertanto, è stato escluso il vincolo della continuazione tra tali azioni (commesse sino al 2009) ed i fatti di cui alla sentenza sub 3) la cui contestazione riguarda il quadriennio tra il 2014 ed il 2018; quindi, il giudice dell'esecuzione ha considerato l'omogeneità delle violazioni commesse dal Trombetta piuttosto indice della sua propensione a delinquere di matrice professionale e reiterata e non sufficiente a dimostrare che i predetti reati (slegati nel tempo e relativi a differenti contesti imprenditoriali).<:fossero espressione di un medesimo disegno criminoso. 3. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riportati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova con particolare riferimento alle risultanze probatorie ricavabili dalla sentenza della Corte di appello di Milano del 12 febbraio 2019 da cui si ricaverebbe che il Trombetta non aveva cessato nel 2009 di operare illecitamente con il sistema fraudolento da lui ideato, ma aveva partecipato alla commissione di illeciti tributari anche nel 2010 e 2011. Inoltre, egli osserva che il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia con la sentenza del 9 aprile 2021 ha dato conto della commissione di reatO fiscali da parte del Trombetta anche nel 2012,2013 e 2014. Pertanto, dagli atti emergerebbe una continuità temporale nella commissione di tutti i reati tributari giudicati nei vari processi al contrario di quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, la quale comunque non avrebbe motivato in modo adeguato rispetto a tale profilo. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l' erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione rispetto all'art.133 cod. pen. Secondo il condannato, infatti, le modalità di calcolo della pena per i reati ritenuti tra loro in continuazione violerebbero le norme sopra indicate e si porrebbero in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia a partire da quello per cui, in sede esecutiva, la violazione più grave deve essere individuata dopo avere scorporato tutti i reati eventualmente già uniti in continuazione e poi determinare gli aumenti sulla pena più grave come sopra determinata.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il primo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, sussiste il lamentato vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti accertati con le sentenze sub 1) e sub 4) rispetto a quelli oggetto delle decisioni sub 2) e sub 3). 2.1. Come visto, il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra tutti i reati ritenendo che, nonostante l'omogeneità delle violazioni di legge, queste sono state commesse in epoche diverse. In realtà dalle sentenze sub 1) e 4), risulta che il condannato non aveva cessato nel 2009 di operare illecitamente, avendo partecipato alla commissione di illeciti anche nel 2010 e 2011 poiché l'assoluzione era stata pronunciata solamente a causa della mancata contestazionedel ruolo di amministratore di fatto della società da lui ricoperto anche in epoca posteriore al 2009 e che, inoltre, il Trombetta aveva commesso ulteriori reati fiscali nel 2012, 2013 e 2014. Ne consegue che l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui i fatti accertati nelle diverse sentenze sono «episodi slegati nel tempo» viene smentita dalle stesse sentenze, considerato che le condotte di cui alla sentenza sub 3) fanno riferimento al quadriennio compreso tra il 2014 e il 2018 ed il giudice dell'esecuzione non ha preso in considerazione il periodo di contestazione dei fatti di cui alla sentenza sub 4). Pertanto, sembra esservi contiguità temporale tra i reati per i quali è stato chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. 2.2. L'ordinanza impugnata, inoltre, non tiene nella debita considerazione che in alcuni casi i reati sono stati commessi dal Trombetta assieme allo stesso soggetto (tale [OSCURATO:PERSONA]) e che le modalità esecutive risultano essere state sempre le medesime, vale dire l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, da parte di società riconducibili all'odierno ricorrente, con lo scopo di utilizzarle per evadere le imposte da parte di altre società del condannato.4. L'ordinanza impugnata - fermo restando il già avvenuto parziale riconoscimento della continuazione - deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (vedi Corte costituzionale sentenza n.183/2013), affinché, in piena autonomia decisionale, tenga conto dei rilievi sopra illustrati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuov
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