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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14644/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato la misura degli arresti donniciliari applicata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 30 agosto 202 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416, 319, 476 e altro cod. pen.

L'indagato risulta coinvolto in numerosi reati commessi in esecuzione di un "sistema" affaristico che vedeva strettamente collegati allo studio professionale di ingegneristica di Luciano e [OSCURATO:PERSONA], già sindaco il primo e sindaco il secondo negli anni cui si riferiscono i fatti, e presso il quale il Maggio aveva lavorato per anni, di numerosi imprenditori locali interessati al conseguimento di provvedimenti amministrativi di favore. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge (art. 292 cod. pen.) dell'ordinanza del Tribunale che, con motivazione apparente, ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, carenza che non poteva essere colmata - né effettivamente lo è stata - dall'ordinanza impugnata che si è limitata con motivazione apparente a ritenere assolto l'obbligo di motivazione che il giudice per le indagini preliminari non aveva osservato, peraltro, limitandosi ad una valutazione "cumulativa" delle posizioni degli imputati.

Il Tribunale non ha esaminato l'ulteriore aspetto consistente nella carenza delle esigenze di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen. genericamente ritenuto sussistente a fronte della risalenza nel tempo delle condotte, documentate da conversazioni intercettate nell'anno 2018.

E, soprattutto, ha accomunato la trattazione della posizione processuale del ricorrente a quella dei coindagati trascurando che, secondo la prospettazione accusatoria, questi avrebbe prestato collaborazione presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA] e come prestanome di questi divenuto sindaco, ruolo che è del tutto anacronistico tenuto conto delle intervenute dimissioni dalla carica di [OSCURATO:PERSONA].

L'indagato è un libero professionista ed ha prestato il suo nome solo in occasione di pochissime pratiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

Il Tribunale di Lecce ha respinto le censure difensive sul rilievo che il provvedimento impositivo risultava motivato con rifermento alla esigenze cautelari tenuto conto che il giudice aveva "incorporato" nel proprio provvedimento la richiesta del Pubblico ministero e ha ritenuto "attualizzate" le esigenze cautelari in ragione del fatto che le conversazioni intercettate e la vicenda amministrativa facevano riferimento a investimenti che prevedevano una proiezione nel tempo delle attività dei correi.

Sul tema della nullità dell'ordinanza impositiva per omessa valutazione delle esigenze cautelari, questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui costituisce specifico onere del ricorrente, pena la genericità del motivo, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che riedita le argomentazioni già svolte con memoria davanti al Tribunale, non sviluppa questi aspetti limitandosi a richiamare il principio di autonoma valutazione, quasi risolvendolo in una censura stilistica del provvedimento impugnato per la necessità di una , riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura.

Ne consegue, altresì, che anche il rilievo di apparenza della motivazione dell'ordinanza del riesame che, a propria volta, si confrontava con rilievi del tutto generici, non giustifica la conclusione che la sintetica motivazione fosse apparente, nozione che, come noto, implica il riferimento ad argomentazioni di puro genere e avulse dagli atti. 2.Quanto alle esigenze cautelari, deve rilevarsi che la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella del divieto di dimora.

Anche a voler aderire all'indirizzo che ritiene esistente un interesse attuale e concrel:o del ricorrente alla coltivazione del ricorso in ordine a tale punto, nonostante la sostituzione in melius della misura cautelare personale (in senso affermativo Sez. 6, n. 18302 del 09/03/2004, Ferro, Rv. 229677; cfr. Sez.

U, n. 26795 del 28;03/2006, Prisco, in motivazione, sull'interesse al ricorso là dove il profilo oggetto di impugnazione condizioni anche l'applicazione della misura più attenuata perché relativo alla stessa sussistenza delle esigenze cautelari), non appare inficiata da evidente illogicità la conclusione del Tribunale che, pur dando atto della risalenza nel tempo dei fatti, ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere di quello per cui si procede valorizzando la proiezione finalistica, nel tempo, dell'accordo tra gli indagati e, quanto al Maggio, così individualizzandone il giudizio di pericolosità attuale, l'apporto del ricorrente che aveva fornito un apporto determinante per la permanenza in vita del sistema, consolidando il potere di controllo sul territorio che, in un opaco contesto di asservimento delle funzioni pubblicistiche, non era superato dalle intervenute dimissioni dallo studio privato dei Cariddi.

Si tratta di un apprezzamento di merito non sindacabile di manifesta illogicità. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato la misura degli arresti donniciliari applicata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 30 agosto 202 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416, 319, 476 e altro cod. pen. L'indagato risulta coinvolto in numerosi reati commessi in esecuzione di un "sistema" affaristico che vedeva strettamente collegati allo studio professionale di ingegneristica di Luciano e [OSCURATO:PERSONA], già sindaco il primo e sindaco il secondo negli anni cui si riferiscono i fatti, e presso il quale il Maggio aveva lavorato per anni, di numerosi imprenditori locali interessati al conseguimento di provvedimenti amministrativi di favore. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge (art. 292 cod. pen.) dell'ordinanza del Tribunale che, con motivazione apparente, ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, carenza che non poteva essere colmata - né effettivamente lo è stata - dall'ordinanza impugnata che si è limitata con motivazione apparente a ritenere assolto l'obbligo di motivazione che il giudice per le indagini preliminari non aveva osservato, peraltro, limitandosi ad una valutazione "cumulativa" delle posizioni degli imputati. Il Tribunale non ha esaminato l'ulteriore aspetto consistente nella carenza delle esigenze di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen. genericamente ritenuto sussistente a fronte della risalenza nel tempo delle condotte, documentate da conversazioni intercettate nell'anno 2018. E, soprattutto, ha accomunato la trattazione della posizione processuale del ricorrente a quella dei coindagati trascurando che, secondo la prospettazione accusatoria, questi avrebbe prestato collaborazione presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA] e come prestanome di questi divenuto sindaco, ruolo che è del tutto anacronistico tenuto conto delle intervenute dimissioni dalla carica di [OSCURATO:PERSONA]. L'indagato è un libero professionista ed ha prestato il suo nome solo in occasione di pochissime pratiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. Il Tribunale di Lecce ha respinto le censure difensive sul rilievo che il provvedimento impositivo risultava motivato con rifermento alla esigenze cautelari tenuto conto che il giudice aveva "incorporato" nel proprio provvedimento la richiesta del Pubblico ministero e ha ritenuto "attualizzate" le esigenze cautelari in ragione del fatto che le conversazioni intercettate e la vicenda amministrativa facevano riferimento a investimenti che prevedevano una proiezione nel tempo delle attività dei correi. Sul tema della nullità dell'ordinanza impositiva per omessa valutazione delle esigenze cautelari, questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui costituisce specifico onere del ricorrente, pena la genericità del motivo, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che riedita le argomentazioni già svolte con memoria davanti al Tribunale, non sviluppa questi aspetti limitandosi a richiamare il principio di autonoma valutazione, quasi risolvendolo in una censura stilistica del provvedimento impugnato per la necessità di una , riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura. Ne consegue, altresì, che anche il rilievo di apparenza della motivazione dell'ordinanza del riesame che, a propria volta, si confrontava con rilievi del tutto generici, non giustifica la conclusione che la sintetica motivazione fosse apparente, nozione che, come noto, implica il riferimento ad argomentazioni di puro genere e avulse dagli atti. 2.Quanto alle esigenze cautelari, deve rilevarsi che la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella del divieto di dimora. Anche a voler aderire all'indirizzo che ritiene esistente un interesse attuale e concrel:o del ricorrente alla coltivazione del ricorso in ordine a tale punto, nonostante la sostituzione in melius della misura cautelare personale (in senso affermativo Sez. 6, n. 18302 del 09/03/2004, Ferro, Rv. 229677; cfr. Sez. U, n. 26795 del 28;03/2006, Prisco, in motivazione, sull'interesse al ricorso là dove il profilo oggetto di impugnazione condizioni anche l'applicazione della misura più attenuata perché relativo alla stessa sussistenza delle esigenze cautelari), non appare inficiata da evidente illogicità la conclusione del Tribunale che, pur dando atto della risalenza nel tempo dei fatti, ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere di quello per cui si procede valorizzando la proiezione finalistica, nel tempo, dell'accordo tra gli indagati e, quanto al Maggio, così individualizzandone il giudizio di pericolosità attuale, l'apporto del ricorrente che aveva fornito un apporto determinante per la permanenza in vita del sistema, consolidando il potere di controllo sul territorio che, in un opaco contesto di asservimento delle funzioni pubblicistiche, non era superato dalle intervenute dimissioni dallo studio privato dei Cariddi. Si tratta di un apprezzamento di merito non sindacabile di manifesta illogicità. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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