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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2021

Cassazione n. 47054/2021

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Sentite, nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 30/06/2021 il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell'ordinanza di custodia cautelare disposta il 06/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo B - ascrittogli ai sensi degli artt. 110 e 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quanto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen. -, confermava la misura degli arresti domiciliari applicata all'indagato.

Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato nel contesto di una più ampia attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan Amato-Pagano di Napoli, storicamente presente nell'area urbana partenopea e nei centri limitrofi di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Arzano.

Le attività d'indagine, in particolare, traevano origine da un controllo di polizia, eseguito nel corso del 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Andrea - un soggetto ritenuto vicino al clan Amato-Pagano -, che in quell'occasione si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], a bordo della cui autovettura veniva trovato un elenco di operatori commerciali di Melito di Napoli sottoposti a estorsione da parte della consorteria camorristica partenopea.

Queste attività d'indagine evidenziavano l'immutata capacità della cellula camorristica partenopea di controllare la sua area geografica di riferimento, attraverso la gestione di alcuni settori criminali strategici - come, ad esempio, quelli delle estorsioni in danno di operatori commerciali locali; del traffico di sostanze stupefacenti; del mercato delle onoranze funebri -, resa possibile dalla ramificazione soggettiva e dalle ingenti disponibilità economiche della consorteria oggetto di vaglio cautelare.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale del riesame di Napoli, il sodalizio camorristico in esame operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo criminale, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio -, come accertato in altri procedimenti penali, definiti con sentenze irrevocabili, rispetto ai quali la fattispecie associativa concorsuale contestata ad [OSCURATO:PERSONA] costituiva l'espressione di un'attività delinquenziale rappresentativa di un immutato potere di controllo dell'area geografica in questione, che si protraeva ininterrottamente da decenni.

In questa cornice, al capo B, si contestava ad [OSCURATO:PERSONA] il concorso esterno al clan Amato-Pagano - così come qualificato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ai sensi degli artt. 110 e 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen. -, in collegamento con il quale operava quale imprenditore operante nel settore delle onoranze funebri, attraverso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", mettendo a disposizione della consorteria partenopea la sua attività commerciale e consentendo, in tal modo, la pianificazione delle attività di controllo illecito di questo segmento imprenditoriale.

Il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività delittuose contestategli al capo B, secondo il Tribunale del riesame di Napoli, si riteneva corroborato dalle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, registrate tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 29/08/2018, che venivano richiamate analiticamente nelle pagine 8-13 del provvedimento censurato, mediante la citazione dei passaggi salienti di tali captazioni.

Gli esiti di queste captazioni consentivano di ricostruire l'asservimento di [OSCURATO:PERSONA], rimasto inalterato nel corso degli anni, alle strategie di controllo del settore delle onoranze funebri da parte del clan Amato-Pagano, nel quale il ricorrente operava in regime sostanzialmente monopolistico, anche alla luce delle cointeressenze imprenditoriali esistenti con la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", riconducibile al coindagato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame di Napoli, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime cautelare applicato ad [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate all'indagato e della loro riconducibilità a una consorteria criminale storicamente radicata nell'area partenopea, come il clan Amato-Pagano, per effetto dei quali gli era stato applicato il regime degli arresti domiciliari.

Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico. 2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso.

Con i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, concernendo tali doglianze il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui al capo B, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra la posizione di contiguità contestata e l'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente attraverso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", che risultava il frutto di un travisamento del compendio indiziario.

Secondo la difesa del ricorrente, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Napoli risultava elusivo dei parametri ermeneutici affermati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (recte Sez.

U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584-01), atteso che non era stata raggiunta la prova dell'accordo sinallagmatico tra il clan Amato-Pagano e [OSCURATO:PERSONA], indispensabile per affermare l'esistenza di un rapporto di contiguità concorsuale penalmente rilevante.

L'inesistenza di tale rapporto sinallagmatico, del resto, risultava dimostrata dal fatto che era pacifico che Coppola era sottoposto a estorsione da parte degli esponenti del clan Amato-Pagano, rendendo destituito di fondamento l'assunto accusatorio relativo alla gestione congiunta del settore delle onoranze funebri.

Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che avevano indotto il Tribunale del riesame di Napoli a omettere il vaglio della documentazione prodotta nell'interesse del ricorrente, relativa all'attività imprenditoriale svolta nel settore delle onoranze funebri, attraverso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.". k Si deduceva, in proposito, che l'omesso eli vaglio di questa documentazione aveva determinato un grave pregiudizio delle prerogative difensive di [OSCURATO:PERSONA], atteso che non aveva consentito di fornire la dimostrazione della solidità economica della ditta del ricorrente, che operava sul territorio melitese sin dal lontano 1920 e produceva ricavi particolarmente consistenti, tali da rendere irrilevanti, ancorché indimostrati sul piano indiziario, gli introiti ricavati sulla base degli accordi spartitori intervenuti tra il ricorrente e i vertici del clan Amato-Pagano.

Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la misura cautelare disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le precedenti doglianze, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], sui quali il Tribunale del riesame di Napoli si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, trascurando di considerare ulteriormente l'impossibilità per il ricorrente di reinserirsi nel mercato delle onoranze funebri melitese a seguito delle attività d'indagine svolte nei suoi confronti.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso propostb da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Devono ritenersi infondati i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, concernendo tali doglianze il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui al capo B, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra la posizione di contiguità contestata e l'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente attraverso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", che risultava il frutto di un travisamento del compendio indiziario.

Si deduceva, in proposito, che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Napoli risultava elusivo dei parametri ermeneutici affermati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (recte Sez.

U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584-01), atteso che non era stata raggiunta la prova dell'accordo sinallagnnatico tra il clan Amato-Pagano e [OSCURATO:PERSONA], indispensabile per affermare l'esistenza di un rapporto di contiguità concorsuale penalmente rilevante.

Occorre premettere che il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività delittuose contestategli al capo A della rubrica, secondo il Tribunale del riesame di Napoli, si riteneva corroborato dalle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate analiticamente nelle pagine 8-13 del provvedimento censurato, mediante la citazione dei passaggi salienti di tali captazioni, che si reputavano confermative dell'assunto accusatorio.

Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro particolare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, l'intercettazione numero 102 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 8; l'intercettazione numero 3938 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto non identificato, citata nelle pagine 8 e 9; l'intercettazione numero 1231 del 29/08/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 9; l'intercettazione numero 3079 del 14/11/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 9; l'intercettazione numero 1232 del 29/08/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina

10. Sulla scorta di questo compendio indiziario, il Tribunale del riesame di Napoli evidenziava che il clan Amato-Pagano, fin dal 2014, tramite [OSCURATO:PERSONA], aveva operato un controllo sistematico del settore delle onoranze funebri, che aveva consentito alle imprese operanti sul territorio melitese, gestite da soggetti contigui con il clan Amato-Pagano di Napoli - tra i quali il ricorrente e i coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, di agire in regime di sostanziale monopolio.

Rispetto a tale regime monopolistico non assume un rilievo decisivo la corresponsione mensile di una percentuale sui funerali celebrati ai vertici della consorteria camorristica, che era una forma di pagamento funzionale ad assicurare all'azienda di [OSCURATO:PERSONA] la certezza di operare sul territorio con la copertura criminale del sodalizio melitese.

Ne conseguiva che, come correttamente evidenziato a pagina 14 del provvedimento impugnato, la «corresponsione della quota mensile al clan non può in alcun modo essere qualificata in termini di profitto ingiusto estorto all'imprenditore vittima, laddove i ricorrenti hanno concluso un accordo sinallagmatico produttivo di vantaggio, sebbene ingiusto in quanto garantiti dall'apparato strumentale camorristico, per entrambe le parti contraenti [...]».

Né è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01).

Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che, in linea con la giurisprudenza che si è richiamata, hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).

2.1. Nella cornice indiziaria descritta nel paragrafo precedente, il Tribunale del riesame di Napoli compiva una verifica del compendio indiziario acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che appare rispettosa delle emergenze processuali e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui il concorrente esterno di un'associazione mafiosa è «il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'a ffectio societatis [...], fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione [...] e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez.

U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584-01).

Non può, in proposito, non rilevarsi che, con tale arresto, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente ribadito la figura del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, ma l'ha vincolata allo statuto della causalità, rendendosi conto delle difficoltà di accertamento «dell'effettivo nesso condizionalistico tra la condotta stessa e la realizzazione del fatto di reato, come storicamente verificatosi, hic et nunc, con tutte le sue caratteristiche essenziali, soprattutto laddove questo rivesta dimensione plurisoggettiva e natura associativa».

Naturalmente, trattandosi di un accertamento processuale che svolge una funzione di carattere selettivo delle condotte penalmente rilevanti, è necessario che il contributo atipico sia considerato effettivamente idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, escludendone la rilevanza laddove si riveli «ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo» (Sez.

U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, cit.).

Quello che, pertanto, assume rilievo, ai fini della valutazione dell'atteggiamento dell'esponente del mondo imprenditoriale con cui il sodalizio criminale si rapporta, è la valutazione della sua adesione al progetto di controllo illecito del territorio - certamente riscontrabile nell'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] -, per il quale è indispensabile che il dolo del concorrente esterno «investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio» (Sez.

U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, cit.).

In questa cornice ermeneutica, la verifica compiuta dal Tribunale del riesame di Napoli consentiva di individuare il contributo funzionale di Coppola, che veniva accertato - alla luce del rapporto esistente tra l'indagato e gli esponenti del clan Amato-Pagano con cui si rapportava - attraverso una verifica probatoria eseguita ex post sull'efficienza causale del suo apporto concorsuale, effettuata mediante le regole tipiche dell'argomentare processuale.

Veniva, pertanto, compiuta una verifica congrua sulla rilevanza causale del contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] agli scopi illeciti e agli obiettivi strategici del clan Amato-Pagano, così come contestato al capo B, eseguita attraverso una valutazione del collegamento funzionale dei comportamenti imprenditoriali dell'indagato con la sfera di operatività della consorteria camorristica oggetto di vaglio.

Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 13 e 14 dell'ordinanza impugnata, affermava che le emergenze indiziarie imponevano di «ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'istante indagato in ordine al reato di concorso esterno nel reato associativo, nella misura in cui [OSCURATO:PERSONA] [...], senza far parte dell'organigramma del sodalizio, ha contribuito stabilmente al suo rafforzamento, garantendo la gestione del settore delle onoranze funebri ed ottenendo, quale corrispettivo, l'esclusiva nella fornitura del servizio [...]».

Si accertava, in questo modo, l'esistenza di un rapporto di contiguità fondato non sulla generica disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], ma connotato da specifici e reciproci vantaggi, riconducibili a un'ottica criminale sinallagmatica, afferente al settore delle onoranze funebri in cui era inserito il ricorrente, alla luce della quale venivano inquadrati i collegamenti concorsuali controversi.

Tale rapporto sinallagnnatico discendeva dal fatto che il clan Amato-Pagano, sfruttando la sua capacità di controllo criminale del territorio, si rendeva disponibile a sostenere l'affermazione imprenditoriale di Coppola, ottenendo, in cambio di questo supporto, la corresponsione di somme periodiche, che costituiva il prezzo economico dello scambio di utilità effettuato tra l'operatore economico e la consorteria camorristica e rappresentava il frutto dell'intesa sinallagmatica intervenuta tra i due soggetti.

Né potrebbe essere diversamente, atteso che l'accertamento di una condotta di collusione imprenditoriale, analoga a quella contestata ad [OSCURATO:PERSONA], postula la verifica della sussistenza di un rapporto di cointeressenza fondato sulla reciprocità dei vantaggi conseguiti dal soggetto colluso e dall'organizzazione mafiosa, che devono assumere un rilievo necessariamente sinallagmatico - certamente riscontrabile nel caso della gestione del settore delle onoranze funebri da parte del ricorrente -, come costantemente affermato da questa Corte.

Basti, in proposito, richiamare il seguenti principio di diritto: «In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, deve ritenersi "colluso" l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità» (Sez. 3, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683-01; Sez. 5, n. 39042 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Samà, Rv. 242318-01).

Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che il concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, correttamente contestato ad [OSCURATO:PERSONA] al capo B, è certamente configurabile nelle ipotesi in cui l'operatore economico, pur non essendo inserito nella struttura organizzativa della consorteria, instauri con la stessa un rapporto sinallagmatico, incentrato su un sistema di reciproci vantaggi, che non viene meno laddove, nell'ambito dell'intesa imprenditoriale intervenuta tra i due soggetti, è prevista - analogamente a quanto riscontrabile nel caso di specie - la corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno nel settore interessato dall'accordo.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che avevano indotto il Tribunale del riesame di Napoli a omettere il vaglio della documentazione prodotta nell'interesse del ricorrente, relativa all'attività imprenditoriale svolta nel settore delle onoranze funebri, attraverso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", che si protraeva sin dal lontano 1920.

Osserva il Collegio che la doglianza relativa all'omessa valutazione delle censure relative alla documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente in sede di riesame, incidente sul giudizio di gravità indiziaria relativo al reato di cui al capo B, si limita a riproporre i temi censori introdotti con i primi due motivi di ricorso, senza enucleare le ragioni per cui le, asserite, elusioni motivazionali del I Tribunale del riesame di Napoli avrebbero influito, direttamente o indirettamente, sulla congruità e sulla correttezza del percorso argomentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato.

Il ricorrente, infatti, non poteva limitarsi a censurare l'omesso vaglio della documentazione prodotta nel suo interesse in sede di riesame, ma avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui il contenuto di tali documenti, laddove correttamente valutato, era in grado di disarticolare il percorso motivazionale attraverso cui si era giunti a confermare il giudizio di gravità indiziaria nei confronti dell'indagato.

Ci si trova, quindi, di fronte a censure difensive prive di specificità e sostanzialmente reiterative dei temi censori introdotti con i primi due motivi di ricorso, per le quali ci si deve limitare a richiamare le considerazioni che si sono espresse nel paragrafo 2, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che impongono di ritenere destituite di fondamento tali doglianze e ineccepibile il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B. Deve, pertanto, rilevarsi conclusivamente che dall'atto di impugnazione non sono evincibili gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla questione oggetto di censura, rispetto alla quale la doglianza prospettata deve ritenersi inammissibile per la violazione del principio di specificità del ricorso, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che, com'è noto, esplica i suoi effetti preclusivi sia nel giudizio cautelare sia nel giudizio di cognizione sia nel giudizio di esecuzione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.

4. Deve, infine, ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la misura cautelare disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le precedenti doglianze, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], sui quali il Tribunale del riesame di Napoli si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, trascurando di considerare ulteriormente l'impossibilità per il ricorrente di reinserirsi nel mercato delle onoranze funebri melitese a seguito delle attività d'indagine svolte nei suoi confronti.

Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dalla disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare per un indagato di associazione di tipo mafioso, salvo che non risultino definitivamente interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi processuali concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01).

Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione di pericolosità prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento alle ipotesi di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso - analogamente a quanto contestato ad [OSCURATO:PERSONA] al capo B -, atteso che gli elementi indiziari che, in questo caso, si richiedono per potere superare il giudizio presuntivo non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato.

In tali ipotesi delittuose, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento funzionale dell'agente al sodalizio criminale può essere connotato da occasionalità o da sporadicità (Sez. 2, n. 2242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Riela, Rv. 261701-01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774-01; Sez. 6, n. 27685 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mancini, Rv. 250360-01).

Ne discende che, in questo caso, il giudizio di pericolosità non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle concorsuali contestate ad [OSCURATO:PERSONA] al capo B, sia concreto e reso probabile dai collegamenti funzionali esistenti tra l'indagato e la consorteria camorristica di riferimento.

Questi collegamenti, nel caso di specie, risultano dimostrati, per effetto del ruolo svolto dal ricorrente nella gestione di una parte delle attività illecite del clan Amato-Pagano - con particolare riferimento al settore delle onoranze funebri nel quale l'indagato era inserito, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, alla luce del quale il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario, rispetto alla quale privi di rilievo, oltre che generici, appaiono i riferimenti difensivi all'impossibilità del ricorrente di reinserirsi nel mercato delle onoranze funebri melitese a seguito delle attività d'indagine oggetto di vaglio (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-01;Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Sentite, nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 30/06/2021 il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell'ordinanza di custodia cautelare disposta il 06/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo B - ascrittogli ai sensi degli artt. 110 e 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quanto, quinto, sesto, ottavo, cod. pen. -, confermava la misura degli arresti domiciliari applicata all'indagato. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato nel contesto di una più ampia attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan Amato-Pagano di Napoli, storicamente presente nell'area urbana partenopea e nei centri limitrofi di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Arzano. Le attività d'indagine, in particolare, traevano origine da un controllo di polizia, eseguito nel corso del 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Andrea - un soggetto ritenuto vicino al clan Amato-Pagano -, che in quell'occasione si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], a bordo della cui autovettura veniva trovato un elenco di operatori commerciali di Melito di Napoli sottoposti a estorsione da parte della consorteria camorristica partenopea. Queste attività d'indagine evidenziavano l'immutata capacità della cellula camorristica partenopea di controllare la sua area geografica di riferimento, attraverso la gestione di alcuni settori criminali strategici - come, ad esempio, quelli delle estorsioni in danno di operatori commerciali locali; del traffico di sostanze stupefacenti; del mercato delle onoranze funebri -, resa possibile dalla ramificazione soggettiva e dalle ingenti disponibilità economiche della consorteria oggetto di vaglio cautelare. Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale del riesame di Napoli, il sodalizio camorristico in esame operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo criminale, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio -, come accertato in altri procedimenti penali, definiti con sentenze irrevocabili, rispetto ai quali la fattispecie associativa concorsuale contestata ad [OSCURATO:PERSONA] costituiva l'espressione di un'attività delinquenziale rappresentativa di un immutato potere di controllo dell'area geografica in questione, che si protraeva ininterrottamente da decenni. In questa cornice, al capo B, si contestava ad [OSCURATO:PERSONA] il concorso esterno al clan Amato-Pagano - così come qualificato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ai sensi degli artt. 110 e 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen. -, in collegamento con il quale operava quale imprenditore operante nel settore delle onoranze funebri, attraverso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", mettendo a disposizione della consorteria partenopea la sua attività commerciale e consentendo, in tal modo, la pianificazione delle attività di controllo illecito di questo segmento imprenditoriale. Il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività delittuose contestategli al capo B, secondo il Tribunale del riesame di Napoli, si riteneva corroborato dalle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, registrate tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 29/08/2018, che venivano richiamate analiticamente nelle pagine 8-13 del provvedimento censurato, mediante la citazione dei passaggi salienti di tali captazioni. Gli esiti di queste captazioni consentivano di ricostruire l'asservimento di [OSCURATO:PERSONA], rimasto inalterato nel corso degli anni, alle strategie di controllo del settore delle onoranze funebri da parte del clan Amato-Pagano, nel quale il ricorrente operava in regime sostanzialmente monopolistico, anche alla luce delle cointeressenze imprenditoriali esistenti con la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", riconducibile al coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame di Napoli, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime cautelare applicato ad [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate all'indagato e della loro riconducibilità a una consorteria criminale storicamente radicata nell'area partenopea, come il clan Amato-Pagano, per effetto dei quali gli era stato applicato il regime degli arresti domiciliari. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. Con i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, concernendo tali doglianze il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui al capo B, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra la posizione di contiguità contestata e l'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente attraverso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", che risultava il frutto di un travisamento del compendio indiziario. Secondo la difesa del ricorrente, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Napoli risultava elusivo dei parametri ermeneutici affermati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (recte Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584-01), atteso che non era stata raggiunta la prova dell'accordo sinallagmatico tra il clan Amato-Pagano e [OSCURATO:PERSONA], indispensabile per affermare l'esistenza di un rapporto di contiguità concorsuale penalmente rilevante. L'inesistenza di tale rapporto sinallagmatico, del resto, risultava dimostrata dal fatto che era pacifico che Coppola era sottoposto a estorsione da parte degli esponenti del clan Amato-Pagano, rendendo destituito di fondamento l'assunto accusatorio relativo alla gestione congiunta del settore delle onoranze funebri. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che avevano indotto il Tribunale del riesame di Napoli a omettere il vaglio della documentazione prodotta nell'interesse del ricorrente, relativa all'attività imprenditoriale svolta nel settore delle onoranze funebri, attraverso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.". k Si deduceva, in proposito, che l'omesso eli vaglio di questa documentazione aveva determinato un grave pregiudizio delle prerogative difensive di [OSCURATO:PERSONA], atteso che non aveva consentito di fornire la dimostrazione della solidità economica della ditta del ricorrente, che operava sul territorio melitese sin dal lontano 1920 e produceva ricavi particolarmente consistenti, tali da rendere irrilevanti, ancorché indimostrati sul piano indiziario, gli introiti ricavati sulla base degli accordi spartitori intervenuti tra il ricorrente e i vertici del clan Amato-Pagano. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la misura cautelare disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le precedenti doglianze, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], sui quali il Tribunale del riesame di Napoli si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, trascurando di considerare ulteriormente l'impossibilità per il ricorrente di reinserirsi nel mercato delle onoranze funebri melitese a seguito delle attività d'indagine svolte nei suoi confronti. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso propostb da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Devono ritenersi infondati i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, concernendo tali doglianze il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui al capo B, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra la posizione di contiguità contestata e l'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente attraverso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", che risultava il frutto di un travisamento del compendio indiziario. Si deduceva, in proposito, che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Napoli risultava elusivo dei parametri ermeneutici affermati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (recte Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584-01), atteso che non era stata raggiunta la prova dell'accordo sinallagnnatico tra il clan Amato-Pagano e [OSCURATO:PERSONA], indispensabile per affermare l'esistenza di un rapporto di contiguità concorsuale penalmente rilevante. Occorre premettere che il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività delittuose contestategli al capo A della rubrica, secondo il Tribunale del riesame di Napoli, si riteneva corroborato dalle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate analiticamente nelle pagine 8-13 del provvedimento censurato, mediante la citazione dei passaggi salienti di tali captazioni, che si reputavano confermative dell'assunto accusatorio. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro particolare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, l'intercettazione numero 102 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 8; l'intercettazione numero 3938 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto non identificato, citata nelle pagine 8 e 9; l'intercettazione numero 1231 del 29/08/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 9; l'intercettazione numero 3079 del 14/11/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 9; l'intercettazione numero 1232 del 29/08/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 10. Sulla scorta di questo compendio indiziario, il Tribunale del riesame di Napoli evidenziava che il clan Amato-Pagano, fin dal 2014, tramite [OSCURATO:PERSONA], aveva operato un controllo sistematico del settore delle onoranze funebri, che aveva consentito alle imprese operanti sul territorio melitese, gestite da soggetti contigui con il clan Amato-Pagano di Napoli - tra i quali il ricorrente e i coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, di agire in regime di sostanziale monopolio. Rispetto a tale regime monopolistico non assume un rilievo decisivo la corresponsione mensile di una percentuale sui funerali celebrati ai vertici della consorteria camorristica, che era una forma di pagamento funzionale ad assicurare all'azienda di [OSCURATO:PERSONA] la certezza di operare sul territorio con la copertura criminale del sodalizio melitese. Ne conseguiva che, come correttamente evidenziato a pagina 14 del provvedimento impugnato, la «corresponsione della quota mensile al clan non può in alcun modo essere qualificata in termini di profitto ingiusto estorto all'imprenditore vittima, laddove i ricorrenti hanno concluso un accordo sinallagmatico produttivo di vantaggio, sebbene ingiusto in quanto garantiti dall'apparato strumentale camorristico, per entrambe le parti contraenti [...]». Né è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che, in linea con la giurisprudenza che si è richiamata, hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 2.1. Nella cornice indiziaria descritta nel paragrafo precedente, il Tribunale del riesame di Napoli compiva una verifica del compendio indiziario acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che appare rispettosa delle emergenze processuali e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui il concorrente esterno di un'associazione mafiosa è «il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'a ffectio societatis [...], fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione [...] e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584-01). Non può, in proposito, non rilevarsi che, con tale arresto, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente ribadito la figura del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, ma l'ha vincolata allo statuto della causalità, rendendosi conto delle difficoltà di accertamento «dell'effettivo nesso condizionalistico tra la condotta stessa e la realizzazione del fatto di reato, come storicamente verificatosi, hic et nunc, con tutte le sue caratteristiche essenziali, soprattutto laddove questo rivesta dimensione plurisoggettiva e natura associativa». Naturalmente, trattandosi di un accertamento processuale che svolge una funzione di carattere selettivo delle condotte penalmente rilevanti, è necessario che il contributo atipico sia considerato effettivamente idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, escludendone la rilevanza laddove si riveli «ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, cit.). Quello che, pertanto, assume rilievo, ai fini della valutazione dell'atteggiamento dell'esponente del mondo imprenditoriale con cui il sodalizio criminale si rapporta, è la valutazione della sua adesione al progetto di controllo illecito del territorio - certamente riscontrabile nell'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] -, per il quale è indispensabile che il dolo del concorrente esterno «investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, cit.). In questa cornice ermeneutica, la verifica compiuta dal Tribunale del riesame di Napoli consentiva di individuare il contributo funzionale di Coppola, che veniva accertato - alla luce del rapporto esistente tra l'indagato e gli esponenti del clan Amato-Pagano con cui si rapportava - attraverso una verifica probatoria eseguita ex post sull'efficienza causale del suo apporto concorsuale, effettuata mediante le regole tipiche dell'argomentare processuale. Veniva, pertanto, compiuta una verifica congrua sulla rilevanza causale del contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] agli scopi illeciti e agli obiettivi strategici del clan Amato-Pagano, così come contestato al capo B, eseguita attraverso una valutazione del collegamento funzionale dei comportamenti imprenditoriali dell'indagato con la sfera di operatività della consorteria camorristica oggetto di vaglio. Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 13 e 14 dell'ordinanza impugnata, affermava che le emergenze indiziarie imponevano di «ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'istante indagato in ordine al reato di concorso esterno nel reato associativo, nella misura in cui [OSCURATO:PERSONA] [...], senza far parte dell'organigramma del sodalizio, ha contribuito stabilmente al suo rafforzamento, garantendo la gestione del settore delle onoranze funebri ed ottenendo, quale corrispettivo, l'esclusiva nella fornitura del servizio [...]». Si accertava, in questo modo, l'esistenza di un rapporto di contiguità fondato non sulla generica disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], ma connotato da specifici e reciproci vantaggi, riconducibili a un'ottica criminale sinallagmatica, afferente al settore delle onoranze funebri in cui era inserito il ricorrente, alla luce della quale venivano inquadrati i collegamenti concorsuali controversi. Tale rapporto sinallagnnatico discendeva dal fatto che il clan Amato-Pagano, sfruttando la sua capacità di controllo criminale del territorio, si rendeva disponibile a sostenere l'affermazione imprenditoriale di Coppola, ottenendo, in cambio di questo supporto, la corresponsione di somme periodiche, che costituiva il prezzo economico dello scambio di utilità effettuato tra l'operatore economico e la consorteria camorristica e rappresentava il frutto dell'intesa sinallagmatica intervenuta tra i due soggetti. Né potrebbe essere diversamente, atteso che l'accertamento di una condotta di collusione imprenditoriale, analoga a quella contestata ad [OSCURATO:PERSONA], postula la verifica della sussistenza di un rapporto di cointeressenza fondato sulla reciprocità dei vantaggi conseguiti dal soggetto colluso e dall'organizzazione mafiosa, che devono assumere un rilievo necessariamente sinallagmatico - certamente riscontrabile nel caso della gestione del settore delle onoranze funebri da parte del ricorrente -, come costantemente affermato da questa Corte. Basti, in proposito, richiamare il seguenti principio di diritto: «In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, deve ritenersi "colluso" l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità» (Sez. 3, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683-01; Sez. 5, n. 39042 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Samà, Rv. 242318-01). Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che il concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, correttamente contestato ad [OSCURATO:PERSONA] al capo B, è certamente configurabile nelle ipotesi in cui l'operatore economico, pur non essendo inserito nella struttura organizzativa della consorteria, instauri con la stessa un rapporto sinallagmatico, incentrato su un sistema di reciproci vantaggi, che non viene meno laddove, nell'ambito dell'intesa imprenditoriale intervenuta tra i due soggetti, è prevista - analogamente a quanto riscontrabile nel caso di specie - la corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno nel settore interessato dall'accordo. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso. 3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che avevano indotto il Tribunale del riesame di Napoli a omettere il vaglio della documentazione prodotta nell'interesse del ricorrente, relativa all'attività imprenditoriale svolta nel settore delle onoranze funebri, attraverso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", che si protraeva sin dal lontano 1920. Osserva il Collegio che la doglianza relativa all'omessa valutazione delle censure relative alla documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente in sede di riesame, incidente sul giudizio di gravità indiziaria relativo al reato di cui al capo B, si limita a riproporre i temi censori introdotti con i primi due motivi di ricorso, senza enucleare le ragioni per cui le, asserite, elusioni motivazionali del I Tribunale del riesame di Napoli avrebbero influito, direttamente o indirettamente, sulla congruità e sulla correttezza del percorso argomentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente, infatti, non poteva limitarsi a censurare l'omesso vaglio della documentazione prodotta nel suo interesse in sede di riesame, ma avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui il contenuto di tali documenti, laddove correttamente valutato, era in grado di disarticolare il percorso motivazionale attraverso cui si era giunti a confermare il giudizio di gravità indiziaria nei confronti dell'indagato. Ci si trova, quindi, di fronte a censure difensive prive di specificità e sostanzialmente reiterative dei temi censori introdotti con i primi due motivi di ricorso, per le quali ci si deve limitare a richiamare le considerazioni che si sono espresse nel paragrafo 2, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che impongono di ritenere destituite di fondamento tali doglianze e ineccepibile il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B. Deve, pertanto, rilevarsi conclusivamente che dall'atto di impugnazione non sono evincibili gli elementi indispensabili per il vaglio giurisdizionale richiesto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla questione oggetto di censura, rispetto alla quale la doglianza prospettata deve ritenersi inammissibile per la violazione del principio di specificità del ricorso, così come canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità, che, com'è noto, esplica i suoi effetti preclusivi sia nel giudizio cautelare sia nel giudizio di cognizione sia nel giudizio di esecuzione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601-01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 4. Deve, infine, ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la misura cautelare disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le precedenti doglianze, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], sui quali il Tribunale del riesame di Napoli si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, trascurando di considerare ulteriormente l'impossibilità per il ricorrente di reinserirsi nel mercato delle onoranze funebri melitese a seguito delle attività d'indagine svolte nei suoi confronti. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dalla disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare per un indagato di associazione di tipo mafioso, salvo che non risultino definitivamente interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi processuali concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01). Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione di pericolosità prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento alle ipotesi di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso - analogamente a quanto contestato ad [OSCURATO:PERSONA] al capo B -, atteso che gli elementi indiziari che, in questo caso, si richiedono per potere superare il giudizio presuntivo non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi delittuose, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento funzionale dell'agente al sodalizio criminale può essere connotato da occasionalità o da sporadicità (Sez. 2, n. 2242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Riela, Rv. 261701-01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774-01; Sez. 6, n. 27685 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mancini, Rv. 250360-01). Ne discende che, in questo caso, il giudizio di pericolosità non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle concorsuali contestate ad [OSCURATO:PERSONA] al capo B, sia concreto e reso probabile dai collegamenti funzionali esistenti tra l'indagato e la consorteria camorristica di riferimento. Questi collegamenti, nel caso di specie, risultano dimostrati, per effetto del ruolo svolto dal ricorrente nella gestione di una parte delle attività illecite del clan Amato-Pagano - con particolare riferimento al settore delle onoranze funebri nel quale l'indagato era inserito, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, alla luce del quale il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario, rispetto alla quale privi di rilievo, oltre che generici, appaiono i riferimenti difensivi all'impossibilità del ricorrente di reinserirsi nel mercato delle onoranze funebri melitese a seguito delle attività d'indagine oggetto di vaglio (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-01;Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quar
Sentenza Cassazione n. 47054/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris