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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24119/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];¦ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sul diniego della sospensione condizionale della pena, è generico e non consentito; rilevato che, nel caso di specie, le doglianze difensive non si confrontano con ciascuna argomentazione della motivazione, così risultando prive del requisito di specificità previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (cfr, pag. 4 della sentenza impugnata, ove si evidenziano la gravità dell'offesa, l'estensione temporale della condotta delittuosa e i due precedenti specifici a carico dell'imputato); osservato, in ogni caso, che, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.MIl Con gliere estensore Il PresidenteFra esco [OSCURATO:PERSONA] e mperiali [OSCURATO:PERSONA] 1:1:1 YG 2026 o Giocii70

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];¦ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sul diniego della sospensione condizionale della pena, è generico e non consentito; rilevato che, nel caso di specie, le doglianze difensive non si confrontano con ciascuna argomentazione della motivazione, così risultando prive del requisito di specificità previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (cfr, pag. 4 della sentenza impugnata, ove si evidenziano la gravità dell'offesa, l'estensione temporale della condotta delittuosa e i due precedenti specifici a carico dell'imputato); osservato, in ogni caso, che, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.MIl Con gliere estensore Il PresidenteFra esco [OSCURATO:PERSONA] e mperiali [OSCURATO:PERSONA] 1:1:1 YG 2026 o Giocii70
Sentenza Cassazione n. 24119/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris