Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20991/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Salerno n. 3384/2020,depositata il 2 luglio 2020;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 maggio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4374/2021Numero sezionale 4301/2026Numero di raccolta generale 20991/2026Data pubblicazione 20/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di odontoiatra,presentava istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni d’impostadal 2014 al 2018, deducendo di essere privo del requisito dellastabile organizzazione richiesto ai fini dell’applicazionedell’imposta.Sull’istanza in questione si formava il silenzio-rigetto.2.

Avverso tale diniego [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindiricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diSalerno la quale, con sentenza n. 2911/2019, depositata l’11ottobre 2019, dichiarava la decadenza del diritto al rimborso perle somme versate anteriormente al 27 settembre 2014,accogliendo nel resto il ricorso, e quindi condannando l’Ufficioalla restituzione delle somme versate a titolo IRAPsuccessivamente a tale data, con compensazione delle spese dilite.3.

Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Campania – sezione staccata di Salerno, consentenza n. 3384/2020, pronunciata il 7 febbraio 2020 edepositata in segreteria il 2 luglio 2020, accoglieva l’appello e,per l’effetto, rigettava il ricorso originario proposto dalcontribuente, con compensazione delle spese di entrambi i gradidi giudizio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneSenatore Gennaro, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il28 gennaio 2021).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5.

Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025, aisensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.R.G.

N. 4374/2021 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4374/2021Numero sezionale 4301/2026Numero di raccolta generale 20991/2026Data pubblicazione 20/06/2026All’esito di tale udienza questa Corte ha emesso ordinanzainterlocutoria n. 33086 del 18 dicembre 2025, con la quale èstata disposta l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2026 è stata quindinuovamente fissata per la discussione del ricorso l’adunanza incamera di consiglio del 20 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375,comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il contribuente eccepiscel’improcedibilità del ricorso in appello e nullità della notifica, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, che l’atto di appello era privo di data,di relata di notifica e di firma digitale, ed era privo degli elementidi cui all’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quantonon vi era, nell’oggetto, la dizione “notificazione della legge n.53 del 1994”, né vi era la relata di notifica prevista dal comma5 dell’art. 3-bis citato, per cui la notifica dello stesso appello eranulla ai sensi dell’art. 11 della legge n. 53/1994.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce nullità delprocedimento e della sentenza di secondo grado, in riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva fissatol’udienza, comunicando il relativo avviso di trattazione alla solaappellante, prima della scadenza del termine per la costituzionedell’appellato (8 febbraio 2020), e che quindi era stata fissatal’udienza il 27 febbraio 2020, senza il rispetto dei termini per ildeposito di memorie e documenti di cui all’art. 32 d.lgs. n.546/1992.R.G.

N. 4374/2021 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4374/2021Numero sezionale 4301/2026Numero di raccolta generale 20991/2026Data pubblicazione 20/06/20261.3.

Con il terzo motivo di ricorso il contribuente eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 15 dicembre1997, n. 446.Rileva, in particolare, che la presenza di macchinari per losvolgimento della professione di odontoiatra non andava oltre ilminimo indispensabile per la costituzione di un’autonomaorganizzazione, necessaria ai fini del presupposto IRAP, e che laC.T.R. non aveva adeguatamente valutato gli elementi fattualie documentali per ritenere sussistente tale autonomaorganizzazione.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

Il primo motivo è inammissibile.Nel corso del motivo non viene riportato il contenuto dell’attodi appello, con le eventuali carenze denunciate; il motivo,pertanto, difetta di “autosufficienza”, in quanto non contiene laspecifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli attiprocessuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi suiquali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevantedegli stessi [art. 366, n. 6), c.p.c.]In ogni caso il motivo è infondato, in quanto l’atto era datato,come si evince dal protocollo (n. 0187811 del 9 dicembre 2019).Il relativo atto, inoltre, è stato sottoscritto in applicazione dellaprocedura di cui all’art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. 7 marzo2005, n. 82, il quale consente di inviare copia dell’atto,riportante la dicitura “firma sostituita da indicazione e mezzostampa”, conservando l’originale sottoscritto digitalmentepresso l’Ufficio.Infondata è poi la censura relativa alla mancanza della relatadi notifica, la quale veniva comunque predispostaR.G.

N. 4374/2021 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4374/2021Numero sezionale 4301/2026Numero di raccolta generale 20991/2026Data pubblicazione 20/06/2026dall’Amministrazione, dovendosi, in ogni caso, rilevare che lasua mancanza non ha alcuna conseguenza effettiva, in quantol’avvenuta consegna era certificata dalle ricevute p.e.c.2.2.

Il secondo motivo è infondato.E’ pur vero che l’udienza di discussione in appello è statafissata prima della scadenza del termine di costituzionedell’appellato, e non è stata assicurata al contribuente lapossibilità di depositare memorie e documenti ex art. 32 d.lgs.n. 546/1992.

Risulta, tuttavia, che l’appellato si sia comunquecostituito in giudizio, ed abbia svolto le proprie difese, nelmentre non risulta avere eccepito in appello la violazione deitermini in questione.Ne consegue che appare comunque garantito il contraddittoriotra le parti, e l’esercizio del diritto di difesa da parte delcontribuente.2.3.

Il terzo motivo, infine, è inammissibile.Il ricorrente, sostanzialmente, contesta la valutazione in fattooperata dalla C.T.R., circa la sussistenza di un’autonomaorganizzazione, così proponendo una censura attinenteall’accertamento in fatto effettuata dalla Corte di merito,inammissibile in sede di legittimità.3.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare SenatoreGennaro tenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115.

P.Q.MR.G.

N. 4374/2021 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4374/2021Numero sezionale 4301/2026Numero di raccolta generale 20991/2026Data pubblicazione 20/06/2026La Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, chesi liquidano in € 1.470,00 per compensi, oltre spese prenotatea debito.[OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di una sommadi importo pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 20 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 4374/2021 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Salerno n. 3384/2020,depositata il 2 luglio 2020;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 maggio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4374/2021Numero sezionale 4301/2026Numero di raccolta generale 20991/2026Data pubblicazione 20/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di odontoiatra,presentava istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni d’impostadal 2014 al 2018, deducendo di essere privo del requisito dellastabile organizzazione richiesto ai fini dell’applicazionedell’imposta.Sull’istanza in questione si formava il silenzio-rigetto.2. Avverso tale diniego [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindiricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diSalerno la quale, con sentenza n. 2911/2019, depositata l’11ottobre 2019, dichiarava la decadenza del diritto al rimborso perle somme versate anteriormente al 27 settembre 2014,accogliendo nel resto il ricorso, e quindi condannando l’Ufficioalla restituzione delle somme versate a titolo IRAPsuccessivamente a tale data, con compensazione delle spese dilite.3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaRegionale della Campania – sezione staccata di Salerno, consentenza n. 3384/2020, pronunciata il 7 febbraio 2020 edepositata in segreteria il 2 luglio 2020, accoglieva l’appello e,per l’effetto, rigettava il ricorso originario proposto dalcontribuente, con compensazione delle spese di entrambi i gradidi giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneSenatore Gennaro, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il28 gennaio 2021).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5. Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025, aisensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.R.G. N. 4374/2021 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4374/2021Numero sezionale 4301/2026Numero di raccolta generale 20991/2026Data pubblicazione 20/06/2026All’esito di tale udienza questa Corte ha emesso ordinanzainterlocutoria n. 33086 del 18 dicembre 2025, con la quale èstata disposta l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2026 è stata quindinuovamente fissata per la discussione del ricorso l’adunanza incamera di consiglio del 20 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375,comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il contribuente eccepiscel’improcedibilità del ricorso in appello e nullità della notifica, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, che l’atto di appello era privo di data,di relata di notifica e di firma digitale, ed era privo degli elementidi cui all’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quantonon vi era, nell’oggetto, la dizione “notificazione della legge n.53 del 1994”, né vi era la relata di notifica prevista dal comma5 dell’art. 3-bis citato, per cui la notifica dello stesso appello eranulla ai sensi dell’art. 11 della legge n. 53/1994.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce nullità delprocedimento e della sentenza di secondo grado, in riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva fissatol’udienza, comunicando il relativo avviso di trattazione alla solaappellante, prima della scadenza del termine per la costituzionedell’appellato (8 febbraio 2020), e che quindi era stata fissatal’udienza il 27 febbraio 2020, senza il rispetto dei termini per ildeposito di memorie e documenti di cui all’art. 32 d.lgs. n.546/1992.R.G. N. 4374/2021 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4374/2021Numero sezionale 4301/2026Numero di raccolta generale 20991/2026Data pubblicazione 20/06/20261.3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 15 dicembre1997, n. 446.Rileva, in particolare, che la presenza di macchinari per losvolgimento della professione di odontoiatra non andava oltre ilminimo indispensabile per la costituzione di un’autonomaorganizzazione, necessaria ai fini del presupposto IRAP, e che laC.T.R. non aveva adeguatamente valutato gli elementi fattualie documentali per ritenere sussistente tale autonomaorganizzazione.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è inammissibile.Nel corso del motivo non viene riportato il contenuto dell’attodi appello, con le eventuali carenze denunciate; il motivo,pertanto, difetta di “autosufficienza”, in quanto non contiene laspecifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli attiprocessuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi suiquali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevantedegli stessi [art. 366, n. 6), c.p.c.]In ogni caso il motivo è infondato, in quanto l’atto era datato,come si evince dal protocollo (n. 0187811 del 9 dicembre 2019).Il relativo atto, inoltre, è stato sottoscritto in applicazione dellaprocedura di cui all’art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. 7 marzo2005, n. 82, il quale consente di inviare copia dell’atto,riportante la dicitura “firma sostituita da indicazione e mezzostampa”, conservando l’originale sottoscritto digitalmentepresso l’Ufficio.Infondata è poi la censura relativa alla mancanza della relatadi notifica, la quale veniva comunque predispostaR.G. N. 4374/2021 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4374/2021Numero sezionale 4301/2026Numero di raccolta generale 20991/2026Data pubblicazione 20/06/2026dall’Amministrazione, dovendosi, in ogni caso, rilevare che lasua mancanza non ha alcuna conseguenza effettiva, in quantol’avvenuta consegna era certificata dalle ricevute p.e.c.2.2. Il secondo motivo è infondato.E’ pur vero che l’udienza di discussione in appello è statafissata prima della scadenza del termine di costituzionedell’appellato, e non è stata assicurata al contribuente lapossibilità di depositare memorie e documenti ex art. 32 d.lgs.n. 546/1992. Risulta, tuttavia, che l’appellato si sia comunquecostituito in giudizio, ed abbia svolto le proprie difese, nelmentre non risulta avere eccepito in appello la violazione deitermini in questione.Ne consegue che appare comunque garantito il contraddittoriotra le parti, e l’esercizio del diritto di difesa da parte delcontribuente.2.3. Il terzo motivo, infine, è inammissibile.Il ricorrente, sostanzialmente, contesta la valutazione in fattooperata dalla C.T.R., circa la sussistenza di un’autonomaorganizzazione, così proponendo una censura attinenteall’accertamento in fatto effettuata dalla Corte di merito,inammissibile in sede di legittimità.3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare SenatoreGennaro tenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115. P.Q.MR.G. N. 4374/2021 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4374/2021Numero sezionale 4301/2026Numero di raccolta generale 20991/2026Data pubblicazione 20/06/2026La Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, chesi liquidano in € 1.470,00 per compensi, oltre spese prenotatea debito.[OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di una sommadi importo pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 20 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 4374/2021 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20991/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris