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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 39539/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1153/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24448/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39539/2025 Roma, lì, 09/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 6 dicembre 2024, la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del 20 marzo 2023 del Tribunale di Chieti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA] relativamente al delitto di diffamazione, perché estinto per remissione di querela, con conferma nel resto e condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado.

2. Il ricorso proposto nell'interesse della ricorrente dal suo difensore è sorretto da un unico motivo articolato con la deduzione della violazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen., per inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità in relazione all’art. 535 cod. proc. pen.

La ricorrente si duole del fatto che nonostante l’estinzione per intervenuta remissione di querela, la Corte di appello ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

3. Con requisitoria scritta del 16 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che saranno indicati.

2. Risulta in atti che D’[OSCURATO:PERSONA] e le costituite parti civili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno transatto la controversia, con remissione della querela sporta nei confronti della ricorrente, formalmente accettata.

Pertanto, nel caso di specie, per effetto della remissione di querela ogni questione relativa a tale delitto è assorbita, sicché le statuizioni civili debbono essere conseguentemente revocate.

La sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità determina il venir meno di ogni effetto della condanna di primo grado in ordine al reato in questione e, pertanto, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per D’[OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni così che la relativa statuizione deve essere revocata.

3. Quanto alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, in assenza di diverso accordo tra le parti, in ossequio all’art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. devono essere poste a carico della ricorrente.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA] quanto alla statuizione “conferma nel resto”, statuizione che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1153/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24448/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39539/2025 Roma, lì, 09/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 6 dicembre 2024, la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del 20 marzo 2023 del Tribunale di Chieti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA] relativamente al delitto di diffamazione, perché estinto per remissione di querela, con conferma nel resto e condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado. 2. Il ricorso proposto nell'interesse della ricorrente dal suo difensore è sorretto da un unico motivo articolato con la deduzione della violazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen., per inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità in relazione all’art. 535 cod. proc. pen. La ricorrente si duole del fatto che nonostante l’estinzione per intervenuta remissione di querela, la Corte di appello ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 3. Con requisitoria scritta del 16 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che saranno indicati. 2. Risulta in atti che D’[OSCURATO:PERSONA] e le costituite parti civili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno transatto la controversia, con remissione della querela sporta nei confronti della ricorrente, formalmente accettata. Pertanto, nel caso di specie, per effetto della remissione di querela ogni questione relativa a tale delitto è assorbita, sicché le statuizioni civili debbono essere conseguentemente revocate. La sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità determina il venir meno di ogni effetto della condanna di primo grado in ordine al reato in questione e, pertanto, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per D’[OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni così che la relativa statuizione deve essere revocata. 3. Quanto alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, in assenza di diverso accordo tra le parti, in ossequio all’art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. devono essere poste a carico della ricorrente. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA] quanto alla statuizione “conferma nel resto”, statuizione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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