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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 25778/2024

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uente DECRETO sul ricorso 760-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 772 del 2023 della Corte d’appello di Catania, depositata il 10 luglio 2023 (RG 693/2021), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che possono essere integralmente compensate, in ragione dei recenti chiarimenti resi da questa Corte in ordine alla portata del principio di autosufficienza anche con riferimento alla dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese del presente giudizio.

Roma, 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 760-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 772 del 2023 della Corte d’appello di Catania, depositata il 10 luglio 2023 (RG 693/2021), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che possono essere integralmente compensate, in ragione dei recenti chiarimenti resi da questa Corte in ordine alla portata del principio di autosufficienza anche con riferimento alla dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese del presente giudizio. Roma, 25
Decreto Cassazione n. 25778/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris