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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 dicembre 2024

Cassazione n. 35001/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31117/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difesa da gli a v v .t i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1, rappresentatee difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.

REG.

LOMBARDIA n. 2932 / 9 /20 2 1 pronunciata il 2 7 / 10 /20 2 0 e depositatail 27/07/2021, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione.

Vista l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 23.01.24 sottoscritta e depositata dalla PUMA ITALIA SRLe dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31117/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difesa da gli a v v .t i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1, rappresentatee difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2932 / 9 /20 2 1 pronunciata il 2 7 / 10 /20 2 0 e depositatail 27/07/2021, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Vista l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 23.01.24 sottoscritta e depositata dalla PUMA ITALIA SRLe dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] I
Decreto Cassazione n. 35001/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris