CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 40205/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 4.2.2020 dal Tribunale di Genova che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputata per il reato di evasione alla pena di I anno e 3 mesi di reclusione, applicato l'aumento per la recidiva e la riduzione per il rito. Con unico motivo denuncia l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena per mancata indicazione dei criteri seguiti e del mancato contenimento della pena nel minimo edittale. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo a fronte della adeguata motivazione resa in sentenza in ordine alla congruità della pena inflitta dal primo giudice, avuto riguardo alla gravità del fatto, alle modalità e ai precedenti dell'imputata. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA]