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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04440/2023

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a seguente Oggetto ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2158/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , difes a e rappresentata per procura speciale in atti dall’ Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore; –intimata– e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 79/02/13, depositata il 16 maggio 2013.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]-IRAP- IVA 1.Come risulta dal ricorso della contribuente, l’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, delle somme portate dall’ avviso d’accertamento T9503B603457, relativo all’Ires, all’Irap ed all’Iva di cui all’anno d’imposta 2006.

Avverso la cartella la contribuente ha proposto ricorso,« chiedendone la sospensione e l’annullamento, con vittoria di spese, in quanto la cartella è stata emessa a fronte di un accertamento assolutamente infondato», per motivi attinenti la validità e la fondatezza dello stesso atto impositivo presupposto (cfr. ricorso per cassazione, pagg. 2 ss.).

L’ adita Commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettatoil ricorso .

Proposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia lo ha rigettato con la sentenzadi cui all’epigrafe.

Contro tale decisione la contribuente ha quindi introdotto ricorso per cassazione, affidato a sedici motivi.

L’Agenzia delle entrate ed il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Preliminarmente , va rilevato che il ricorso introduttivo non è stato notificato ritualmente alla concessionaria Equitalia N ord s.p.a., risultando in atti una relata di notifica negativa, nella quale l’ufficiale giudiziario siè limita to a dare atto di non aver rinvenuto presso la sede della stessa società persona idonea al ritiro dell’atto.

Poiché,come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata e dallo stesso tentativo di notifica del ricorso per cassazione alla concessionaria, quest’ultima era parte, seppur non costituita, del giudizio d’appello, e deve considerarsi nel caso di specie litisconsorte necessaria ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., occorre rinviare a nuovo ruolo e disporre l’integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con termine di sessanta giorni a far data dalla comunicazione di questo provvedimento alla parte ricorrente, e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Oggetto ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2158/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , difes a e rappresentata per procura speciale in atti dall’ Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore; –intimata– e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 79/02/13, depositata il 16 maggio 2013. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]-IRAP- IVA 1.Come risulta dal ricorso della contribuente, l’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, delle somme portate dall’ avviso d’accertamento T9503B603457, relativo all’Ires, all’Irap ed all’Iva di cui all’anno d’imposta 2006. Avverso la cartella la contribuente ha proposto ricorso,« chiedendone la sospensione e l’annullamento, con vittoria di spese, in quanto la cartella è stata emessa a fronte di un accertamento assolutamente infondato», per motivi attinenti la validità e la fondatezza dello stesso atto impositivo presupposto (cfr. ricorso per cassazione, pagg. 2 ss.). L’ adita Commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettatoil ricorso . Proposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia lo ha rigettato con la sentenzadi cui all’epigrafe. Contro tale decisione la contribuente ha quindi introdotto ricorso per cassazione, affidato a sedici motivi. L’Agenzia delle entrate ed il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Preliminarmente , va rilevato che il ricorso introduttivo non è stato notificato ritualmente alla concessionaria Equitalia N ord s.p.a., risultando in atti una relata di notifica negativa, nella quale l’ufficiale giudiziario siè limita to a dare atto di non aver rinvenuto presso la sede della stessa società persona idonea al ritiro dell’atto. Poiché,come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata e dallo stesso tentativo di notifica del ricorso per cassazione alla concessionaria, quest’ultima era parte, seppur non costituita, del giudizio d’appello, e deve considerarsi nel caso di specie litisconsorte necessaria ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., occorre rinviare a nuovo ruolo e disporre l’integrazione del contraddittorio. P.Q.M. Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con termine di sessanta giorni a far data dalla comunicazione di questo provvedimento alla parte ricorrente, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma
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